del 2 febbraio 2005
che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2124/2004
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 2124/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1922/2004 2 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2124/2004 ha fissato a 4 600 capi il quantitativo del contingente per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento.
(2) Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2124/2004, occorre fissare una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2124/2004 è soddisfatta a concorrenza del 13,10541 % dei diritti d'importazione richiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 368 del 15.12.2004, pag. 3 .