32005R0193•Regolamento (CE) n. 193/2005 della Commissione, del 3 febbraio 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
32005R0193Regulation4 feb 2005
del 3 febbraio 2005
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1 o febbraio 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 167/2005 della Commissione 2 .
(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 167/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 167/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2005. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 28 dell'1.2.2005, pag. 22 .
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 4 febbraio 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 1
| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri | ||
|---|---|---|---|
| 1701 99 10 | Zucchero bianco | 37,75 | 37,75 |
1 I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1 o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1 o febbraio 2005.
I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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