del 18 gennaio 2005
che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere e del Tribunale di primo grado
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 210,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 123,
vista la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio, sulla base della decisione 2004/752/CE, Euratom ha affiancato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee una camera giurisdizionale incaricata di giudicare in merito al contenzioso della funzione pubblica, denominato «Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea».
(2) L'articolo 225 A, sesto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 140 B, sesto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica prevedono che le disposizioni di tali trattati relative alla Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.
(3) È necessario fissare le retribuzioni, le pensioni e le indennità del presidente, dei membri e del cancelliere di detto Tribunale.
(4) È pertanto necessario modificare il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio 2 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è così modificato:
- Il titolo è sostituito dal seguente: «regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2005. Per il Consiglio Il presidente J.-C. JUNCKER
1 GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7 .
2 GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1292/2004 ( GU L 243 del 15.7.2004, pag. 23 ).