32005R0217•Regolamento (CE) n. 217/2005 della Commissione, del 10 febbraio 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
32005R0217Regulation11 feb 2005
del 10 febbraio 2005
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1 febbraio 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 169/2005 della Commissione 2 .
(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 169/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 169/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121 ).
2 GU L 28 del 1.2.2005, pag. 26 .
| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri | ||
|---|---|---|---|
| ex 0402 10 19 | Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): | ||
| a): nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 | — | — | |
| b): nel caso d'esportazione di altre merci | 26,53 | 28,00 | |
| ex 0402 21 19 | Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): | ||
| a): in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 | 33,12 | 35,31 | |
| b): nel caso d'esportazione di altre merci | 61,57 | 65,60 | |
| ex 0405 10 | Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): | ||
| a): in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 | 42,55 | 46,00 | |
| b): nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % | 128,43 | 138,25 | |
| c): nel caso d'esportazione di altre merci | 121,18 | 131,00 |
1 I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1 o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1 o febbraio 2005.
I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005. ↩ ↩2 ↩3
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