32005R0307•Regolamento (CE) n. 307/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, relativo all’apertura di un contingente tariffario preferenziale per l’importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o marzo 2005 al 30 giugno 2005
32005R0307Regulation25 feb 2005
del 24 febbraio 2005
relativo all’apertura di un contingente tariffario preferenziale per l’importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1 o marzo 2005 al 30 giugno 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 39, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 viene riscosso, ai fini di un sufficiente approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all’importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio 2 con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) menzionati nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP, inserito nell’allegato V della convenzione ACP-CE 3 , da un lato, e con l’India, dall’altro.
(2) Gli accordi in forma di scambio di lettere, conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, stabiliscono che i raffinatori interessati devono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell’aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna di commercializzazione 2004/2005.
(3) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario.
(4) Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d’ora, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, contingenti tariffari a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consentano di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna. Con il regolamento (CE) n. 1213/2004 della Commissione 4 , sono stati pertanto aperti contingenti per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 28 febbraio 2005.
(5) Poiché sono disponibili i dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna per la campagna di commercializzazione 2004/2005, occorre aprire un contingente per la seconda parte della campagna.
(6) Occorre precisare che il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 5 , deve applicarsi al nuovo contingente.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per il periodo dal 1 o marzo 2005 al 30 giugno 2005, è aperto, nell’ambito della decisione 2001/870/CE, per l’importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10 , un contingente tariffario di 17 824 tonnellate, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP firmatari dell’accordo in forma di scambio di lettere approvato dalla citata decisione.
1. Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1 è fissato a 0 EUR.
2. Il prezzo minimo d’acquisto che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all’articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo.
Il regolamento (CE) n. 1159/2003 si applica al contingente tariffario aperto dal presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso è applicabile a decorrere dal 1 o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 325 dell’8.12.2001, pag. 21 .
3 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3 .
4 GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 17 .
5 GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 ( GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11 ).
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