del 25 febbraio 2005
relativo al pagamento delle restituzioni alle esportazioni in Croazia di prodotti del codice NC 0406 per le quali sono stati richiesti titoli anteriormente al 1 o giugno 2003
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, e l’articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) Per evitare distorsioni di traffico, l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 951/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, e al regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli 2 , ha vietato, a decorrere dal 1 o giugno 2003, il pagamento delle restituzioni per i titoli d’esportazione relativi ai prodotti del codice NC 0406 e indicanti nella casella 7 una destinazione diversa dalla Croazia, se utilizzati per le esportazioni in Croazia.
(2) Non deve essere pregiudicato il diritto alla restituzione corrispondente a titoli d’esportazione richiesti prima della data di entrata in vigore di un regolamento.
(3) La limitazione istituita dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 951/2003 dovrà pertanto applicarsi unicamente ai titoli richiesti successivamente al 1 o giugno 2003.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono pagate le restituzioni alle esportazioni in Croazia dei prodotti del codice NC 0406 per le quali sono stati richiesti titoli anteriormente al 1 o giugno 2003 e che indicano nella casella 7 una destinazione diversa dalla Croazia appartenente alla zona di destinazione I, come definita dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione 3 .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2003.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6 ).
2 GU L 133 del 29.5.2003, pag. 82 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1948/2003 ( GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13 ).
3 GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8 .