del 25 febbraio 2005
concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 218/2005
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 218/2005 della Commissione, dell’10 febbraio 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 218/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 22 febbraio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 2,985 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 218/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 22 febbraio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 0,741 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2005.
Esso si applica fino al 30 giugno 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 39 dell’11.2.2005, pag. 5 .