del 28 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) In virtù del regolamento (CE) n. 2007/2000 1 , la Comunità ha esteso alle importazioni dai paesi di cui trattasi l’accesso in esenzione da dazi doganali della maggior parte dei prodotti agricoli, tra cui lo zucchero.
(2) Nel caso dello zucchero, l’accesso in esenzione da dazi doganali e senza restrizioni quantitative ha incentivato l’aumento della produzione dei Balcani occidentali a livelli insostenibili, a fronte degli sviluppi prevedibili nel prossimo futuro.
(3) La modifica del regime di importazione dei paesi dei Balcani occidentali preparerà il settore agli aggiustamenti necessari per operare in condizioni realistiche ed economicamente sostenibili, consentendo al tempo stesso di rispettare le concessioni commerciali esistenti.
(4) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000, precisando che nell’ambito delle misure autonome le importazioni preferenziali di vino nella Comunità beneficiano esclusivamente di contingenti tariffari e non dell’accesso senza restrizioni quantitative e in esenzione da dazi doganali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è modificato come segue:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2005. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN
1 GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 ( GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18 ).