dell'11 marzo 2005
relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 1 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2031/2004 della Commissione 2 ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione 3 , la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.
(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte presentate dal 7 al 10 marzo 2005 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 .
2 GU L 353 del 27.11.2004, pag. 3 .
3 GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ( GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18 ).