del 29 marzo 2005
sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2004/2005 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 4 e l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede che gli Stati membri stabiliscano i quantitativi di riferimento individuali dei produttori; a norma del medesimo articolo, inoltre, i produttori possono disporre di uno o di due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. Può essere effettuata la conversione tra i quantitativi di riferimento, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
(2) In conformità con l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2 , Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento individuali in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003.
(3) Per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, la base per i quantitativi di riferimento individuali è stata stabilita nella tabella f) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.
(4) In conformità con l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.
(5) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 stabilisce che la parte del quantitativo di riferimento nazionale della Finlandia destinata alla consegne di cui all’articolo 1 di detto regolamento può essere aumentata per compensare i produttori «SLOM» finlandesi, fino ad un massimo di 200 000 tonnellate. In conformità con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, del 29 marzo 1995, che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in Austria e in Finlandia 3 , la Finlandia ha notificato i quantitativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005.
(6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo che va dal 1 o aprile 2004 al 31 marzo 2005 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del presente regolamento viene stabilita la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo che va dal 1 o aprile 2004 al 31 marzo 2005 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 ( GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1 ).
2 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22 .
3 GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95 ( GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4 ).
1 Ad eccezione di Madera.