32005R0538•Regolamento (CE) n. 538/2005 della Commissione, del 7 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America
32005R0538Regulation9 apr 2005
del 7 aprile 2005
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Apertura
(1) In data 10 luglio 2004, la Commissione ha annunciato, mediante avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 , l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 1 o giugno 2004 dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di TCCA.
(3) In seguito alla pubblicazione del suddetto avviso, sono stati inviati questionari alle parti interessate (cfr. considerando 12). Il denunciante ha fatto notare che i questionari non coprivano completamente il prodotto in esame, definito nell’avviso di apertura. Per chiarire la questione, la Commissione ha inviato nuovi questionari alle parti interessate e ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3 nel quale ha chiarito la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(4) Il 13 ottobre 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4 («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di TCCA originario degli Stati Uniti d'America («USA»).
(5) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 30 agosto 2004 dal denunciante per conto di produttori che rappresentano più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di TCCA.
2. Parti interessate dal procedimento
(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunciante, altri produttori comunitari, i produttori esportatori della RPC e degli USA, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti dei governi della RPC e degli USA. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
(7) Il denunciante, altri produttori comunitari, produttori esportatori, importatori e utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
(8) Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori individuati nella RPC, nell'avviso di apertura era stato previsto un campionamento per la determinazione del dumping, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.
(9) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento degli esportatori della RPC e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (dal 1 o aprile 2003 al 31 marzo 2004).
(10) Dopo aver esaminato le informazioni presentate dai produttori esportatori e considerata la scarsità di risposte alle domande utili a valutare l'opportunità del campionamento, la Commissione ha deciso che nel caso dei produttori esportatori della RPC il ricorso al campionamento non era necessario.
(11) Inoltre, per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari alle società cinesi notoriamente interessate. Sei società hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI qualora l’inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per beneficiare del TEM.
(12) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Risposte complete al questionario sono pervenute da un produttore comunitario, un importatore, dieci imprese di trasformazione, sei produttori esportatori cinesi, un produttore del paese analogo (Giappone) e un produttore esportatore statunitense e il suo importatore collegato nella Comunità. Sono state ricevute risposte al questionario o osservazioni incomplete da quattro importatori e quattro imprese di trasformazione. Informazioni generali sono state inoltre fornite dagli altri due produttori comunitari. Ha formulato osservazioni anche un’altra impresa di trasformazione.
(13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha effettuato visite di accertamento nelle sedi delle seguenti società:
| a) | —: Aragonesas Delsa, Spagna | — | Aragonesas Delsa, Spagna | — | Neokem group, Spagna. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aragonesas Delsa, Spagna | ||||
| — | Neokem group, Spagna. |
| b) | —: Hebei Jiheng Chemical Co. Limited, Provincia di Hebei | — | Hebei Jiheng Chemical Co. Limited, Provincia di Hebei | — | Nanning Chemical Industry Co. Limited, Provincia di Guangxi | — | Changzhou Clean Chemical Co. Limited, Provincia di Jiangsu | — | Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited, Provincia di Shangdong | — | Puyang Cleanway Chemicals Limited, Provincia di Henan | — | Heze Huayi Chemical Co. Limited, Provincia di Shangdong. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Hebei Jiheng Chemical Co. Limited, Provincia di Hebei | ||||||||||||
| — | Nanning Chemical Industry Co. Limited, Provincia di Guangxi | ||||||||||||
| — | Changzhou Clean Chemical Co. Limited, Provincia di Jiangsu | ||||||||||||
| — | Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited, Provincia di Shangdong | ||||||||||||
| — | Puyang Cleanway Chemicals Limited, Provincia di Henan | ||||||||||||
| — | Heze Huayi Chemical Co. Limited, Provincia di Shangdong. |
| c) | —: Biolab Inc. | — | Biolab Inc. | — | Clearon Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Biolab Inc. | ||||
| — | Clearon Inc. |
| d) | —: Bayrol Deutschland GmbH, Germania. | — | Bayrol Deutschland GmbH, Germania. |
|---|---|---|---|
| — | Bayrol Deutschland GmbH, Germania. |
| e) | —: Sojitz Europe plc, Francia. | — | Sojitz Europe plc, Francia. |
|---|---|---|---|
| — | Sojitz Europe plc, Francia. |
| f) | —: Mareva Piscines & Filtrations SA, Francia | — | Mareva Piscines & Filtrations SA, Francia | — | Arch Water Products SAS, Francia. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mareva Piscines & Filtrations SA, Francia | ||||
| — | Arch Water Products SAS, Francia. |
(14) Vista l'esigenza di determinare il valore normale per i produttori esportatori della RPC ai quali poteva non essere concesso il TEM, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento è stata effettuata un visita di verifica presso la sede della seguente società:
— Shikoku Chemicals Corporation, Marugame, Giappone.
3. Periodi dell'inchiesta
(15) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio per quanto concerne la RPC ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta RPC» o «PI-RPC»).
(16) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio per quanto concerne gli USA ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell'inchiesta USA» o «PI-USA»).
(17) Per entrambe le inchieste, l'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2000 e la fine del rispettivo periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).
(18) Poiché i due periodi dell’inchiesta in buona parte si sovrappongono, essi sono analizzati insieme per motivi di efficienza amministrativa.
4. Prodotto in esame e prodotto simile
Prodotto in esame
(19) Il prodotto oggetto del presente procedimento è costituito dall’acido tricloroisocianurico (TCCA) e dai suoi preparati, originari della RPC e degli USA. Il TCCA è chiamato anche simclosene nella denominazione comune internazionale e viene normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 e ex 3808 40 20 .
(20) Il denunciante ha affermato nelle sue osservazioni che i questionari originariamente inviati dalla Commissione alle parti interessate dall’inchiesta relativa alla RPC non comprendevano tutti i tipi del prodotto in esame, così come era stato definito nell’avviso di apertura. La descrizione del prodotto in esame figurante nel primo questionario stabiliva che esso doveva contenere almeno l’88,5 % di cloruro. Dopo aver discusso con il denunciante e in linea con il testo dell’avviso di apertura, si è però considerato opportuno chiarire la definizione del prodotto e fornire alle parti interessate dall’inchiesta relativa alla RPC nuovi questionari con una descrizione del prodotto che non fissava una soglia minima per il tenore di cloruro.
(21) La Commissione, per essere sicura di disporre di tutte le informazioni necessarie a svolgere l’inchiesta, ha inviato nuovi questionari a tutte le parti interessate che si erano manifestate a seguito della pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (cfr. considerando 3).
Prodotto simile
(22) Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il TCCA prodotto e venduto sui mercati interni della RPC, del paese analogo (Giappone) e degli USA. In effetti, il TCCA prodotto e venduto in Giappone presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche ed è destinato agli stessi usi del TCCA esportato dalla RPC nella Comunità.
(23) Allo stesso modo, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il TCCA prodotto e venduto sul mercato comunitario dai produttori comunitari che hanno collaborato. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e sono destinati agli stessi usi del TCCA esportato dalla RPC e dagli USA nella Comunità.
(24) Pertanto, il TCCA prodotto e venduto sui mercati interni della RPC, degli USA e del paese analogo (Giappone) e il TCCA prodotto e venduto dai produttori comunitari sul mercato della Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi usi. Detti prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
B. DUMPING
1. Metodo generale
(25) Il metodo generale esposto di seguito è stato applicato al produttore esportatore statunitense che ha collaborato e ai produttori esportatori cinesi ai quali è stato accordato il TEM. La successiva esposizione delle risultanze in materia di dumping relative ai paesi interessati descrive perciò solo gli aspetti specifici riguardanti ciascun paese esportatore.
1.1. Valore normale
(26) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite totali del prodotto in esame effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno erano rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il loro volume totale era pari almeno al 5 % del volume totale delle vendite del produttore esportatore in questione per l'esportazione nella Comunità.
(27) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di TCCA venduti sul mercato interno dalle società con vendite complessive interne rappresentative e che erano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.
(28) Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi di TCCA venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di TCCA sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel corso, rispettivamente, del PI-RPC e del PI-USA il loro volume complessivo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del TCCA di tipo comparabile all’esportazione nella Comunità.
(29) Si è esaminato anche se le vendite di ciascun tipo di TCCA effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno potessero essere considerate eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di TCCA in questione ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di un dato tipo di TCCA, effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto e se, inoltre, la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel determinato tipo di prodotto realizzate durante il PI, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di TCCA rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo, o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.
(30) Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di TCCA era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto fosse insufficiente per poter adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.
(31) Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un tipo particolare di TCCA venduto da un produttore esportatore sul mercato interno, si è considerato che il valore costruito di quel tipo particolare di prodotto costituisse una base adeguata per la determinazione del valore normale.
(32) Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di fabbricazione dei tipi di prodotto esportati, eventualmente adeguati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un congruo margine di utile. A tal fine la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e gli utili realizzati da ciascun produttore esportatore interessato sul mercato interno costituissero dati attendibili.
(33) Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili quando il volume delle vendite totali della società interessata sul mercato interno potevano essere considerate rappresentative rispetto al volume delle sue vendite all’esportazione nella Comunità. Il margine di utile sul mercato interno è stato determinato in base alle vendite dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine è stato applicato il metodo esposto al considerando 29.
1.2. Prezzo all'esportazione
(34) In tutti i casi in cui il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all’esportazione è stato determinato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili. In tutti gli altri casi è stato applicato l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
1.3. Confronto
(35) Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati raffrontati sulla base di dati franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tener conto delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano convenienti, accurati e giustificati da elementi di prova accertati
1.4. Margine di dumping
(36) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore il margine di dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.
(37) Per le società che non hanno collaborato, è stato determinato un margine di dumping «residuo» in base agli elementi disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
(38) Poiché le esportazioni dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato rappresentavano, in volume, il 70 % circa delle importazioni totali del prodotto in esame dalla RPC nella Comunità durante il PI, e per assicurare l’efficacia delle misure adottate, si è deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping determinato per i tipi rappresentativi del prodotto in esame con i margini di dumping più elevati, che erano quelli dei due produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali non è stato accordato il TI né il TEM.
(39) Poiché le esportazioni dei produttori esportatori degli USA che hanno collaborato rappresentavano, in volume, meno del 40 % delle importazioni totali del prodotto in esame dagli USA nella Comunità durante il PI, e per assicurare l’efficacia delle misure adottate, si è deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping determinato per i tipi rappresentativi del prodotto in esame con i margini di dumping più elevati, che erano quelli dei due produttori esportatori che hanno collaborato.
2. Repubblica popolare cinese
2.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(40) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento.
(41) Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:
le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;
i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (international accounting standards, «principi IAS»), e sono di applicazione in ogni caso;
non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.
(42) Sei produttori esportatori della RPC hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito l'apposito formulario di richiesta destinato ai produttori esportatori. La Commissione ha raccolto e verificato, presso le sedi di queste sei società, tutte le informazioni riportate nel formulario di richiesta del TEM e ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta.
(43) L’inchiesta ha rivelato che tre delle sei società cinesi soddisfacevano tutte le condizioni per l’attribuzione del TEM. Si tratta delle seguenti società:
— Hebei Jiheng Chemical Co. Limited
— Puyang Cleanway Chemicals Limited
— Heze Huayi Chemical Co. Limited.
(44) Le rimanenti tre richieste di TEM sono state respinte. La seguente tabella presenta un quadro riassuntivo delle decisioni prese per le tre società cui non è stato concesso il TEM in merito a ognuno dei cinque criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
| Art. 2, par. 7, lett. c), 1 o tr. | Art. 2, par. 7, lett. c), 2 o tr. | Art. 2, par. 7, lett. c), 3 o tr. | Art. 2, par. 7, lett. c), 4 o tr. | Art. 2, par. 7, lett. c), 5 o tr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non soddisfatto | Soddisfatto | Soddisfatto | Soddisfatto | Soddisfatto |
| 2 | Non soddisfatto | Non soddisfatto | Non soddisfatto | Soddisfatto | Soddisfatto |
| 3 | Soddisfatto | Non soddisfatto | Non soddisfatto | Soddisfatto | Soddisfatto |
| Fonte : risposte, verificate, riportate nel questionario dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. |
(45) Alle società interessate come pure al denunciante è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze. Le tre società cui non è stato accordato il TEM hanno sostenuto che la decisione era sbagliata e che avrebbero dovuto beneficiare del TEM.
Osservazioni della prima società
(46) La prima società ha rilevato che la principale ragione di rifiuto della sua domanda era costituita dal fatto che lo Stato deteneva indirettamente una quota di maggioranza (60 %) nella società. Tuttavia — ha argomentato la società — non si poteva dimostrare un’interferenza dello Stato nelle sue decisioni. Inoltre, il fatto di essere quotata alla Borsa valori di Shanghai e i criteri da soddisfare per essere ammessi alla quotazione in tale borsa dovrebbero costituire una garanzia contro qualsiasi interferenza indebita dello Stato.
(47) Uno degli scopi dell’inchiesta è di valutare in quale misura lo Stato ha la possibilità di interferire nelle decisioni di una società e quali provvedimenti ha preso la società per evitare tale interferenza.
(48) A questo proposito, si è accertato che lo Stato detiene la maggior parte dei posti di direttore nel Consiglio di amministrazione e che i diritti di voto dei membri del Consiglio designati dallo Stato non sono soggetti ad alcuna restrizione (tutela della minoranza). La società non ha quindi dimostrato di aver adottato misure atte a prevenire l’interferenza dello Stato in futuro.
(49) Infine, benché l’iscrizione di una società nel listino della Borsa valori di Shanghai comporti, tra l’altro, l’obbligo che il consiglio degli azionisti della società nomini almeno tre «direttori indipendenti» (persone fisiche che non rappresentano gli azionisti e che dispongono di qualifiche professionali pertinenti alle operazioni della società), di per sé la quotazione presso una borsa valori non rappresenta una garanzia contro un’indebita interferenza dello Stato. Come si è osservato, non vi sono restrizioni in materia di voto in grado di impedire alla maggioranza dei direttori nominati dallo Stato di adottare decisioni contrarie alla volontà dei direttori indipendenti, che sono in minoranza.
Osservazioni della seconda società
(50) La seconda società ha sostenuto che respingere la sua domanda di riconoscimento del TEM a causa del controllo esercitato su di essa dallo Stato attraverso la detenzione, diretta o indiretta, di altre tre società che a loro volta detengono la maggioranza delle azioni della società in questione non è una ragione valida. Più precisamente, essa ha contestato l’argomento secondo cui la società «ABC», che detiene il 48 % della società in questione, sia controllata dallo Stato, poiché l'80 % delle azioni ABC sono detenute da dipendenti rappresentati da un comitato del personale. La seconda società ha messo in discussione il fatto che il comitato del personale di ABC sia controllato dallo Stato.
(51) A proposito della proprietà e del controllo di ABC, va notato che la società non è stata oggetto di un’inchiesta in vista del riconoscimento del TEM. Tuttavia, poiché lo Stato detiene il 20 % del suo capitale e il restante 80 % è ripartito tra più di 1 000 dipendenti, non è infondato concludere che lo Stato sia il più importante azionista singolo e, come tale, controlli di fatto la società.
(52) La seconda società ha contestato inoltre la conclusione secondo cui essa sarebbe di fatto strettamente collegata ad un’altra società, la «DEF». La Commissione è giunta a tale conclusione in base al fatto che la seconda società: i) condivide la stessa sede di DEF (essa ha preso in «subleasing» da DEF i diritti immobiliari); ii) acquista una parte delle materie prime più importanti da DEF; iii) ha concesso a quest’ultima un prestito finanziario consistente. La seconda società ha affermato che tutti gli aspetti contestati avevano una giustificazione commerciale e che, ad ogni modo, nessuno di essi provava la sua integrazione nella società DEF.
(53) Si sottolinea innanzitutto che DEF è controllata indirettamente dallo Stato. In secondo luogo, il fatto che dietro agli aspetti indicati nel precedente considerando vi siano ragioni che possono essere spiegate sotto il profilo commerciale non contraddice la conclusione secondo cui la seconda società è strettamente collegata alla società DEF. Infatti, l’argomento principale per non riconoscere il TEM in base a questo criterio non è costituito dal collegamento in sé, ma dal fatto che esso sia con una società di fatto controllata dallo Stato.
(54) Più precisamente, la seconda società è, secondo gli accertamenti dei servizi della Commissione, di diritto sotto il controllo dello Stato tramite tre diversi azionisti da esso controllati e di fatto sottoposta ad un ampio controllo statale attraverso il suo collegamento con la società DEF, a sua volta controllata dallo Stato. In base a quanto precede e poiché la società non ha adottato alcuna misura per prevenire tale interferenza, sussiste chiaramente il rischio di interferenza da parte dello Stato.
(55) La seconda società ha affermato inoltre che il prestito effettuato a beneficio di DEF, per sua stessa ammissione non registrato conformemente ai principi contabili internazionali («IAS»), non aveva avuto alcun effetto sul calcolo del valore normale e non poteva pertanto essere addotto a dimostrazione del fatto che essa non soddisfaceva i criteri per ottenere il TEM.
(56) L’assunzione di un prestito presso una banca e la successiva concessione in prestito della stessa somma di denaro ad uno dei propri azionisti (controllato dallo Stato) non sono stati registrati nella contabilità come prescritto dai principi IAS (a prescindere da tutti gli altri aspetti legali quali la tutela degli interessi di altri azionisti di minoranza e dei creditori). In base a quanto precede e tenendo anche conto dell’importante ammontare oggetto dell’operazione e della mancata reazione dei revisori contabili in proposito, si conclude che la seconda società non ha rispettato il criterio 2.
Osservazioni della terza società
(57) La terza società ha argomentato che il motivo per cui non le era stato accordato il TEM, ossia il fatto che la sua contabilità non era conforme ai principi IAS, non aveva avuto alcun effetto sul calcolo del valore normale e non poteva essere pertanto invocato per respingere la sua domanda.
(58) Il motivo per cui si è ritenuto che questa società non rispettasse il criterio 2 era la presenza di una voce errata nei suoi libri contabili relativa all’acquisizione di diritti immobiliari. Si trattava di un importo notevole e la voce errata era riprodotta anche nella relazione annuale. I revisori contabili non avevano reagito a questa operazione. In base a quanto precede, è chiaro che la società in questione non soddisfa il criterio 2.
Osservazioni del denunciante
(59) Il denunciante ha osservato che il TEM non doveva essere accordato a nessuna delle società. Egli ha sostenuto, tra l’altro, che il fatto che le società cinesi applichino norme contabili cinesi (e i loro conti siano controllati da società di revisione cinesi), che non sono necessariamente identiche ai principi IAS, equivaleva al mancato rispetto del criterio 2. Inoltre, poiché la valuta cinese è ancorata all’USD per decisione governativa, nessuno dei produttori esportatori che ha collaborato all’inchiesta ha scambiato le valute ai tassi del mercato, il che equivale al mancato rispetto del criterio 5. Il denunciante ha affermato che, in base alla «valutazione cumulativa dei criteri», nessuno dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato rispondeva ai criteri per poter beneficiare del TEM.
(60) La legislazione cinese obbliga le società cinesi a tenere la propria contabilità in conformità della legge contabile della RPC e a sottoporla al controllo di un revisore cinese. Questa situazione non può essere contestata alle società che chiedono il riconoscimento del TEM; infatti, la legge contabile è stata introdotta per attuare i principi contabili internazionali nella RPC. Come dimostra la prassi costantemente seguita dalle istituzioni, di per sé la legge non costituisce un ostacolo all’ottenimento del TEM.
(61) Pertanto, la verifica del rispetto del criterio 2 è intesa in primo luogo a stabilire se la legge contabile cinese è applicata correttamente, in conformità dei principi contabili internazionali, e se le registrazioni contabili sono state controllate da un revisore indipendente, sempre in conformità con gli IAS.
(62) Il fatto che la valuta cinese (RMB) sia ancorata all’USD è dovuto ad una decisione del governo cinese della quale una società che chiede il TEM non può essere ritenuta responsabile. Decisioni analoghe sono già state adottate da altri paesi, in particolare in America latina. Ancora una volta, è prassi costante delle istituzioni considerare soddisfatto questo criterio se la società utilizza il tasso di cambio ufficiale per tutte le operazioni che comportano valute straniere. In tal modo si assicura che non siano applicate pratiche di mercato nero. Di fatto, si è accertato che tutti produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta erano in grado di acquistare e vendere valute estere ottenute nel quadro delle loro operazioni commerciali, nonostante il fatto che il tasso di cambio del RMB sia ancorato all’USD.
(63) Pertanto, gli argomenti addotti dal denunciante sono stati respinti.
2.2. Trattamento individuale
(64) Qualora venga istituito un dazio, per i paesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base si fissa un dazio nazionale, salvo nei casi in cui sia accordato ad una società il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), o essa sia in grado di dimostrare, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, che:
le imprese controllate in parte o in tutto da capitali esteri e le joint venture sono libere di rimpatriare i capitali e gli utili;
i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure i termini e le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
la maggior parte delle azioni appartengono a privati;
le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;
l'eventuale ingerenza dello Stato non è tale da permettere l'elusione dei dazi qualora si attribuiscano aliquote diverse ai singoli esportatori.
(65) I sei produttori esportatori in questione, oltre a chiedere il riconoscimento del TEM, hanno domandato che fosse loro applicato il trattamento individuale, qualora non venisse loro accordato il TEM. Dalle informazioni disponibili è risultato che una delle società cui non era stato accordato il TEM soddisfaceva tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
(66) Nel caso delle due restanti società cui non era stato possibile riconoscere il TEM, si è accertato che erano prevalentemente detenute dallo Stato e si è ritenuto che il rischio di interferenze statali fosse notevole. Dato il carattere del prodotto in esame, del quale non si può stabilire se sia stato fabbricato da un’impresa particolare avente legami proprietari con lo Stato, si è ritenuto che fosse consistente anche il rischio di elusione delle misure attraverso l’esportazione del prodotto in esame da parte di una società cui sia stata attribuita un’aliquota del dazio inferiore. Di conseguenza, non essendo assolte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettere c) ed e), del regolamento di base, si è deciso di non concedere il TI a queste società.
(67) Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale al seguente produttore esportatore della RPC:
— Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited.
2.3. Determinazione del valore normale
2.3.1. Determinazione del valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato accordato il TEM
a) Paese analogo
(68) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi in fase di transizione il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese analogo.
(69) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare il Messico come paese analogo per la determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.
(70) Un importatore comunitario ha contestato questa proposta, sostenendo che il Messico non era un paese rappresentativo in quanto il 20 dicembre 2002 aveva istituito misure antidumping sulle importazioni di TCCA originario della RPC, sopprimendo così la concorrenza sul mercato messicano. Ad ogni modo, poiché il produttore messicano di TCCA noto si era rifiutato di cooperare all’inchiesta, la Commissione doveva individuare un altro paese analogo che potesse essere considerato rappresentativo. In seguito a consultazioni con il denunciante e con i produttori esportatori che hanno collaborato, è emerso chiaramente che restavano solo due paesi potenzialmente rappresentativi, gli Stati Uniti d'America e il Giappone.
(71) Poiché il 4 giugno 2004 gli Stati Uniti d'America avevano avviato un’inchiesta antidumping sulle importazioni di TCCA originario, tra l’altro, della Spagna e poiché il 13 ottobre 2004 la Commissione aveva annunciato l’apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni nella Comunità di TCCA originario degli Stati Uniti d'America (cfr. considerando 4), si è ritenuto improbabile che i produttori esportatori americani fossero disponibili a cooperare.
(72) In seguito a contatti con produttori di TCCA giapponesi, è stato individuato infine un produttore di tale paese disposto a collaborare al procedimento.
(73) Nessuna delle parti che hanno cooperato ha obiettato alla proposta di calcolare il valore normale in base alle informazioni ottenute dal produttore giapponese in questione.
(74) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il Giappone costituiva un paese analogo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
b) Determinazione del valore normale
(75) Il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato accordato il TEM è stato determinato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese analogo e verificate dai servizi della Commissione, ossia in base al valore normale costruito, calcolato dal produttore giapponese per i tipi di prodotto paragonabili. L’importo relativo alle SGAV è stato calcolato in base alla proporzione tra il fatturato del prodotto in esame e il fatturato totale della società, mentre come margine di profitto è stato adottato il margine di profitto della società nel suo complesso.
2.3.2. Determinazione del valore normale e dei prezzi all’esportazione per i produttori esportatori ai quali è stato accordato il TEM
a) Valore normale
(76) La Commissione ha chiesto alle società cui è stato accordato il TEM di inviarle le risposte complete al questionario, comprese le informazioni relative alle vendite sul mercato interno e ai costi di produzione del prodotto in esame; le risposte sono state poi verificate presso le sedi delle società in questione.
(77) Per determinare il valore normale, la Commissione ha seguito il metodo già illustrato ai considerando da 25 a 33.
(78) Poiché le vendite effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali dalle società cui è stato accordato il TEM non erano sufficienti, la Commissione ha costruito il valore normale per ciascuna società sommando ai costi di produzione dei tipi esportati un congruo importo per le SGAV, basato sul fatturato, e un congruo margine di profitto, basato sulle vendite effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.
b) Prezzo all’esportazione
(79) Tutte le vendite all'esportazione nella Comunità dei produttori esportatori cui è stato accordato il TEM sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti della Comunità. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.
(80) Le imprese della RPC hanno diritto a un rimborso IVA pari al 13 % del fatturato a livello FOB sulle loro esportazioni del prodotto in esame. Tuttavia, la percentuale IVA che le imprese devono imputare nella loro contabilità è del 17 % del fatturato a livello FOB. Nel calcolare il prezzo all'esportazione si è quindi applicato un adeguamento onde riflettere la differenza del 4 % tra le due percentuali.
c) Confronto
(81) Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su questa base si è proceduto ad adeguamenti per tener conto di differenze nei costi relativi a commissioni, trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, costi di credito e bancari e spese di ispezione.
2.4. Margine di dumping
2.4.1. Per i produttori esportatori che hanno cooperato e ai quali è stato accordato il TEM/TI
(82) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le tre società cui è stato accordato il TEM, la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.
(83) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per la società cui è stato accordato il trattamento individuale, la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità, determinati per il paese analogo, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità.
(84) Le medie ponderate dei margini di dumping provvisori, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:
| Hebei Jiheng Chemical Co. Limited | 16,8 % |
|---|---|
| Puyang Cleanway Chemicals Limited | 17,4 % |
| Heze Huayi Chemical Co. Limited | 9,2 % |
| Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited | 39,0 % |
2.4.2. Per tutti gli altri produttori esportatori
2.4.2.1. Metodo applicato
(85) Per poter calcolare il dazio applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il livello di collaborazione. Sono state messe a confronto le importazioni totali del prodotto in esame originario della RPC, calcolate in base alle informazioni contenute nella denuncia, e le risposte effettive al questionario ricevute dai produttori esportatori della RPC. Si è così stabilito che il livello di collaborazione ammontava approssimativamente al 70 %.
2.4.2.2. Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali non è stato accordato il TEM/TI
(86) Il margine di dumping per i due produttori esportatori che hanno cooperato, ma ai quali non è stato accordato il TEM né il TI, è stato determinato in base alla media ponderata dei margini di dumping individuali calcolati per ciascuno di essi, ottenuti confrontando la media ponderata dei valori normali, determinati per il paese analogo, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione indicati dai due produttori esportatori in questione.
(87) Le medie ponderate dei margini di dumping provvisori, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:
| Nanning Chemical Industry Co. Limited | 39,0 % |
|---|---|
| Changzhou Clean Chemical Co. Limited | 39,0 % |
2.4.2.3. Per tutti gli altri produttori esportatori
(88) Il margine di dumping unico per l'intero paese, applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, ossia a quelli che non hanno collaborato al procedimento, è stato fissato al livello del margine di dumping determinato per i tipi rappresentativi del prodotto in esame con i margini di dumping più elevati, venduti dai due produttori esportatori ai quali non è stato accordato il TEM (considerando 86).
(89) Su tale base, il livello unico del dumping per tutto il paese è stato fissato in via provvisoria al 40,3 % del prezzo CIF franco frontiera comunitaria.
3. Stati Uniti d'America («USA»)
(90) Negli USA vi sono tre produttori esportatori noti di TCCA. Sono state ricevute risposte al questionario da due produttori esportatori e da cinque importatori ad essi collegati.
(91) Visite di verifica in loco sono state eseguite solo presso le sedi dei produttori esportatori che hanno collaborato. I dati riguardanti gli importatori collegati della Comunità non sono ancora stati verificati, pertanto, per queste società le risultanze sono basate, a questo stadio della procedura, su un'analisi del fascicolo.
3.1. Valore normale
(92) Per taluni tipi di TCCA esportati dai produttori esportatori americani, la Commissione ha determinato il valore normale in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali da acquirenti indipendenti sul mercato interno, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Per altri tipi di TCCA, il valore normale ha dovuto essere costruito sommando ai costi di fabbricazione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le SGAV e un congruo margine di utile, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A tal fine si è esaminato se le SGAV sostenute e gli utili realizzati da ciascun produttore esportatore interessato sul mercato interno costituissero dati attendibili. Nei casi in cui le vendite sul mercato interno non erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, sono state utilizzate la media ponderata delle SGAV e la media ponderata dei margini di utile della società che aveva effettuato vendite rappresentative nel corso di normali operazioni commerciali.
3.2. Prezzo all'esportazione
(93) Uno dei produttori esportatori americani ha venduto il prodotto in esame nella Comunità sia direttamente ad acquirenti indipendenti che tramite importatori collegati. L’altro produttore esportatore americano ha esportato sul mercato della Comunità solo tramite importatori comunitari collegati. Per le vendite effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili. Per le vendite avvenute tramite importatori collegati, i prezzi all’esportazione sono stati costruiti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
3.3. Confronto
(94) Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su questa base, sono stati accordati in via provvisoria adeguamenti per differenze nei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito, imballaggio e bancari.
3.4. Margini di dumping
(95) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.
(96) Il confronto ha rivelato l’esistenza di dumping da parte dei produttori esportatori che hanno collaborato. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— Biolab Inc.: 68,4 %
— Clearon Inc.: 69,8 %.
Dalle informazioni disponibili emerge che la società che non ha cooperato è il maggior produttore di TCCA degli USA. Il margine di dumping residuo è stato pertanto fissato, in via provvisoria, al livello del margine di dumping più elevato accertato per un tipo di prodotto rappresentativo, venduto da una delle società che hanno collaborato. Questo modo di procedere è intesa a garantire l’efficacia delle misure.
— Margine di dumping residuo: 98,5 %.
C. PREGIUDIZIO
1. Produzione comunitaria
(97) Durante il PI-PRC e il PI-USA, il TCCA era fabbricato da tre società:
— un produttore comunitario autore della denuncia, che ha pienamente collaborato con la Commissione durante l’inchiesta,
— un produttore che sosteneva pienamente la denuncia, che ha fornito alcune informazioni generali sulla propria produzione e sulle proprie vendite nel quadro del procedimento relativo alla RPC, ma che non ha cooperato in quello relativo agli USA,
— un produttore che non si è manifestato allo stadio della denuncia, che ha fornito alcune informazioni generali sulla sua produzione e sulle sue vendite nel quadro del procedimento relativo alla RPC e che si è espresso a favore dell’istituzione di misure antidumping nei confronti della RPC, ma che non ha cooperato nel procedimento relativo agli USA.
(98) In base a quanto precede, si è considerato che il TCCA prodotto da tutte le società sopra menzionate costituisse la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
2. Definizione dell'industria comunitaria
(99) Come indicato al considerando 97, un solo produttore comunitario, che ha sostenuto la denuncia, ha collaborato pienamente all’inchiesta. Questo produttore rappresentava una quota maggioritaria della produzione totale di TCCA nella Comunità durante il PI, nel caso specifico più del 50 %. Si considera pertanto che detto produttore costituisca «l'industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. Consumo nella Comunità
3.1. Osservazioni preliminari
3.1.1. Dati relativi alle importazioni
(100) Le informazioni Eurostat sui volumi e i valori dei prodotti classificati nella nomenclatura combinata, tra cui il TCCA (ex 2933 69 80 e ex 3808 40 20 ), non potevano essere utilizzate per determinare il livello delle importazioni sul mercato comunitario, poiché comprendono anche prodotti non interessati dall’inchiesta. Ad ogni modo, il livello generale del consumo comunitario risultante dai calcoli descritti di seguito è stato controllato e si è accertato che corrispondeva a quello indicato nelle osservazioni di altre parti interessate.
3.1.2. Dati relativi alla Repubblica popolare cinese
(101) Sei dei dodici produttori esportatori cinesi di TCCA conosciuti hanno collaborato all’inchiesta e dalle loro indicazioni sono stati ricavati volumi di esportazioni corrispondenti a meno del 70 % di quelli menzionati nella denuncia per l’anno 2003. Visto il grado di collaborazione modesto e in assenza di altre informazioni, si è ritenuto di poter utilizzare i dati contenuti nella denuncia per determinare i volumi delle importazioni tra il 2000 e il 2003. Per i due periodi dell’inchiesta sono state approntate stime in base ai dati ottenibili dalle denunce per tutto il 2003 e per il primo trimestre del 2004, debitamente corretti per tener conto dell’andamento delle esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato tra il 2003 e i PI.
3.1.3. Dati relativi agli Stati Uniti d'America
(102) Due dei tre produttori esportatori noti per produrre TCCA negli USA hanno collaborato all’inchiesta e hanno indicato volumi di esportazioni corrispondenti a meno del 40 % di quelli menzionati nella denuncia per l’anno 2003. Si è pertanto ritenuto di poter utilizzare i dati contenuti nella denuncia per determinare i volumi delle importazioni tra il 2000 e il 2003. Per i due periodi dell’inchiesta sono state approntate stime in base ai dati ottenibili dalla denuncia per tutto il 2003 e per il primo trimestre del 2004, debitamente corretti per tener conto dell’andamento delle esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato tra il 2003 e i PI.
3.1.4. Dati relativi ai produttori comunitari
(103) I due produttori comunitari diversi dall’autore della denuncia hanno fornito informazioni solo per il PI-RPC. Questi dati rappresentano però una stima valida anche per il PI-USA, dal momento che non vi sono stati mutamenti significativi nella situazione delle due società tra un PI e l’altro. Per le vendite del produttore comunitario autore della denuncia sono stati utilizzati i dati da questi forniti.
3.2. Consumo nella Comunità
(104) Il consumo apparente nella Comunità è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri:
— importazioni globali del prodotto in esame nella Comunità indicate nella denuncia e nelle stime,
— vendite complessive realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, verificate,
— dati relativi alle vendite degli altri produttori comunitari che hanno fornito informazioni generali.
(105) Il consumo comunitario ha raggiunto 42 528 tonnellate durante il PI-RPC e 43 397 tonnellate nel PI-USA, con un aumento rispettivamente del 74 % e del 78 % del consumo rispetto al 2000. Questo notevole aumento del consumo di TCCA è dovuto allo sviluppo del mercato delle piscine.
| Valore indicizzato | 100 | 114 | 129 | 158 | 174 | 178 |
|---|
4. Importazioni nella Comunità dai paesi in questione
4.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame
(106) Si è esaminato innanzitutto se fosse opportuno procedere ad una valutazione cumulativa delle importazioni dalla RPC e dagli USA, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
(107) Si è accertato che:
— i margini di dumping determinati per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione erano superiori ai valori minimi di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base,
— i volumi delle importazioni da ciascuno di questi paesi non erano trascurabili durante i rispettivi periodi di inchiesta, poiché le loro quote di mercato si situavano tra l’11 % e il 50 %, e
— si è constatato che una valutazione cumulativa era appropriata alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra le importazioni da questi paesi e tra esse e il prodotto simile fabbricato nella Comunità; ne è una dimostrazione il fatto che il livello di sottoquotazione, che oscilla tra il 21,1 % e il 44,3 %, è relativamente simile e che i vari concorrenti si servono di canali di vendita analoghi; l’inchiesta ha inoltre dimostrato che le importazioni in esame e il prodotto simile hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche; infine, le importazioni in esame e il prodotto simile presentano lo stesso andamento riguardo ai prezzi.
(108) Per questi motivi, si è concluso in via provvisoria che, essendo soddisfatti tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni originarie della RPC e degli USA potevano essere valutate cumulativamente.
a) Volume e quota di mercato delle importazioni in esame
(109) Il volume delle importazioni dai paesi in questione è aumentato drasticamente (più che triplicato) tra il 2000 e i PI. Queste importazioni, che ammontavano a meno di 8 200 tonnellate nel 2000, hanno raggiunto il livello di 24 809 tonnellate nel PI-RPC e 26 483 tonnellate nel PI-USA. L'incremento è stato particolarmente pronunciato tra il 2000 e il 2001, quando le importazioni sono aumentate del 60 %, e ha continuato ad essere significativo, ammontando in media al 25 % l’anno, tra il 2001 e i PI. Esso era guidato dalle importazioni cinesi, che nel PI-RPC erano sette volte superiori al livello del 2000, mentre nello stesso periodo le importazioni dagli USA diminuivano del 38 % per poi aumentare nuovamente fino alla fine del PI-USA. Ne consegue che, nel 2001, la RPC è diventato il maggior paese esportatore del prodotto in esame nella Comunità.
| Importazioni (kg) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI-RPC | PI-USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica popolare cinese | 2 801 000 | 8 350 000 | 11 990 000 | 17 885 000 | 21 466 882 | 21 875 643 |
| Valore indicizzato | 100 | 298 | 428 | 639 | 766 | 781 |
| Stati Uniti d'America | 5 355 000 | 4 538 000 | 4 040 000 | 3 165 000 | 3 343 000 | 4 607 651 |
| Valore indicizzato | 100 | 85 | 75 | 59 | 62 | 86 |
| Totale dei paesi interessati | 8 156 000 | 12 888 000 | 16 030 000 | 21 050 000 | 24 809 882 | 26 483 294 |
| Valore indicizzato | 100 | 158 | 197 | 258 | 304 | 325 |
(110) La quota di mercato detenuta dai paesi in questione è quasi raddoppiata, passando dal 33 % al 60 % circa, tra il 2000 e i PI, con un aumento di 27 punti percentuali. L’aumento è stato particolarmente marcato tra il 2000 e il 2001, ammontando a 13 punti percentuali.
(111) L’incremento della quota di mercato dei paesi in questione va considerata alla luce dell’andamento della quota di mercato dell’industria comunitaria nel periodo tra il 2000 e i PI. Mentre la quota di mercato dei paesi in questione è aumentata di 27 punti percentuali dopo il 2000, quella dell’industria comunitaria è diminuita di 11 punti percentuali nello stesso periodo, nonostante la crescita del consumo nella Comunità.
| Quote di mercato | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI-RPC | PI-USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica popolare cinese | 11 % | 30 % | 38 % | 46 % | 50 % | 50 % |
| Stati Uniti d'America | 22 % | 16 % | 13 % | 8 % | 8 % | 11 % |
| Totale dei paesi interessati | 33 % | 46 % | 51 % | 54 % | 58 % | 61 % |
b) Andamento dei prezzi
(112) Dal 2000 fino al 2003 i prezzi delle importazioni dai paesi in questione sono diminuiti costantemente (– 40 % sull’intero periodo). I prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 29 % tra il 2000 e il PI-RPC e i prezzi delle importazioni americane sono diminuiti del 38 % tra il 2000 e il PI-USA.
| Prezzi unitari (EUR/kg) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI-RPC | PI-USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica popolare cinese | 1,27 | 1,27 | 1,01 | 0,89 | 0,90 | |
| Valore indicizzato | 100 | 100 | 80 | 70 | 71 | |
| Stati Uniti d'America (variazione) | 1,65-1,70 | 1,70-1,75 | 1,45-1,50 | 1,05-1,10 | 1,00-1,05 | |
| Valore indicizzato | 100 | 103 | 88 | 64 | 62 | |
| Totale dei paesi interessati | 1,54 | 1,44 | 1,14 | 0,93 | ||
| Valore indicizzato | 100 | 93 | 74 | 60 |
c) Sottoquotazione dei prezzi
(113) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha esaminato i dati dei prezzi relativi ai PI. Per quanto riguarda i prezzi dell’industria comunitaria, sono stati adottati i prezzi netti ricavati previa deduzione di sconti e riduzioni, adattati, all’occorrenza, al livello franco fabbrica. I prezzi all’importazione dai paesi in questione sono stati confrontati al netto di sconti e riduzioni e adeguati all’occorrenza al livello CIF franco frontiera comunitaria.
(114) I prezzi dell’industria comunitaria e i prezzi all’importazione dai paesi in questione sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, che è quello della vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario.
(115) Durante il PI-RPC, i margini di sottoquotazione dei prezzi (media ponderata), espressi in percentuale dei prezzi dell’industria comunitaria, variavano tra il 38,3 % e il 44,3 % per i produttori esportatori cinesi. La media ponderata dei margini di sottoquotazione era del 39,4 %.
(116) Durante il PI-USA, i margini di sottoquotazione dei prezzi (media ponderata), espressi in percentuale dei prezzi dell’industria comunitaria, variavano tra il 19,7 % e il 50,6 % per i produttori esportatori americani. La media ponderata dei margini di sottoquotazione era del 29 %.
5. Situazione dell'industria comunitaria
(117) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione di detta industria dal 2000 (anno di partenza) ai PI.
(Indice 100 nel 2000) 2000 2001 2002 2003 PI-RPC PI-USA Produzione 100 100 98 124 115 101 Capacità di produzione 100 100 98 130 130 116 Utilizzazione degli impianti 100 100 100 95 88 87
(118) Come indica la tabella, la produzione è aumentata del 15 % tra il 2000 e il PI-RPC, ma è poi scesa fino a ritornare, nel PI-USA, allo stesso livello del 2000. In considerazione dell’evoluzione promettente della domanda sul mercato comunitario, cresciuta del 14 % tra il 2000 e il 2001 e di un altro 13 % tra il 2001 e il 2002, e anche per introdurre tecnologie rispettose dell’ambiente corrispondenti allo stato dell’arte, l’industria comunitaria ha deciso tra il 2001 e il 2002 di aprire un nuovo stabilimento, che ha iniziato a produrre alla metà del 2003 in contemporanea alla chiusura del vecchio impianto. Pertanto, le capacità di produzione sono aumentate del 30 % tra il 2000 e il PI-RPC, poiché durante il PI-RPC funzionavano, almeno parzialmente, due stabilimenti, mentre durante il PI-USA produceva solo il nuovo stabilimento. L’apertura del nuovo stabilimento ha permesso di fissare la capacità di produzione ad un livello più alto, per rispondere alla crescente domanda del mercato comunitario. Il livello di capacità durante il PI-USA rispecchia la situazione successiva alla chiusura definitiva del vecchio stabilimento. Pertanto, la capacità di produzione è aumentata del 16 % tra il 2000 e il PI-USA. A seguito dell’aumento di capacità e del deterioramento del livello di produzione a partire dal 2003, l’utilizzo degli impianti è diminuito di 12 punti percentuali tra il 2000 e il PI-RPC e di 13 punti percentuali tra il 2000 e il PI-USA. Questi dati mettono in evidenza il fatto che, benché disponesse della capacità tecnica per partecipare alla crescita del mercato, l’industria comunitaria non ha potuto farlo a causa delle crescenti importazioni a basso prezzo.
5.2. Scorte
(119) I dati della tabella che segue rappresentano il livello delle scorte alla fine di ciascun periodo.
| (Indice 100 nel 2000) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI-RPC | PI-USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorte | 100 | 133 | 131 | 118 | 104 | 57 |
(120) Il livello delle scorte è aumentato del 4 % tra il 2000 e il PI-RPC ed è diminuito nuovamente tra i due PI. Ciò è dovuto alla stagionalità delle vendite del prodotto in esame, il grosso delle quali ha luogo nei primi mesi di ciascun anno civile. Il livello delle scorte alla fine del PI-RPC riflette la preparazione di tale periodo di vendita, mentre, per le stesse ragioni, il loro basso livello alla fine del PI-USA riflette la fine della stagione di vendita. Per questi motivi, nel caso in esame il livello delle scorte non è considerato un indicatore pertinente.
5.3. Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi medi unitari nella CE
(121) La tabella che segue indica i risultati dell’industria comunitaria in relazione alle vendite ad acquirenti indipendenti della Comunità.
| (Indice 100 nel 2000) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI-RPC | PI-USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume delle vendite | 100 | 107 | 106 | 98 | 91 | 100 |
| Quota di mercato | 100 | 94 | 82 | 62 | 52 | 56 |
| Prezzi medi unitari | 100 | 112 | 100 | 92 | 92 | 88 |
(122) Il volume delle vendite dell’industria comunitaria è diminuito del 9 % tra il 2000 e il PI-RPC. Le vendite sono aumentate in un primo tempo, tra il 2000 e il 2001, del 7 % per poi diminuire regolarmente fino alla fine del PI-RPC e aumentare nuovamente in seguito ritornando, nel PI-USA, quasi allo stesso livello del 2000. L’aumento di volume delle vendite tra il PI-RPC e il PI-USA va considerato alla luce dell’evoluzione del consumo comunitario, cresciuto del 2 % tra i due PI, e tenendo conto dell’andamento dei prezzi, i quali sono scesi quasi del 4 % tra i due PI.
(123) La quota di mercato dell’industria comunitaria è costantemente diminuita tra il 2000 e il PI-RPC e lievemente risalita tra i due PI. Tuttavia, dopo il 2000, la quota di mercato dell’industria comunitaria ha subito nel complesso una drastica riduzione, superiore a 10 punti percentuali. La flessione è stata particolarmente marcata tra il 2002 e il 2003, quando l’industria comunitaria ha perduto 5 punti percentuali del consumo comunitario.
(124) Mentre all’inizio l’industria comunitaria ha beneficiato dell’aumento sia del consumo che dei prezzi di vendita medi, l’espansione si è bloccata improvvisamente nel 2001, quando le importazioni in dumping dai paesi in questione hanno costretto l’industria comunitaria a tagliare i prezzi medi, che sono caduti del 12 % tra il 2001 e il 2002. Nell’insieme i prezzi dell’industria comunitaria sono scesi dell’8 % tra il 2000 e il PI-RPC e del 12 % tra il 2000 e il PI-USA.
(Indice 100 nel 2000) 2000 2001 2002 2003 PI-RPC PI-USA Redditività sulle vendite CE 100 127 74 41 48 43 Rendimento delle attività totali 100 125 60 9 – 9 – 9 Flusso di cassa 100 123 61 29 28 28
(125) La redditività è diminuita sensibilmente tra il 2000 e il PI-RPC (– 8 punti percentuali) e ha continuato a scendere fino alla fine del PI-USA con un’ulteriore flessione di 0,8 punti percentuali. In un primo tempo, nonostante l’aumento dei costi di produzione tra il 2000 e il 2001, la redditività dell’industria comunitaria è salita di 4 punti percentuali, quando sono aumentati i volumi delle vendite e i prezzi di vendita. In seguito, nonostante una diminuzione dei costi di produzione, la redditività ha subito una flessione di 12 punti percentuali tra il 2001 e il PI-RPC e di 13 punti percentuali tra il 2001 e il PI-USA, quando i prezzi hanno seguito una tendenza al ribasso.
(126) Il livello degli utili realizzati nei PI è stato inferiore alla metà del livello raggiunto nel 2000. Sia il rendimento delle attività totali che il flusso di cassa mostrano lo stesso trend della redditività, ovvero un miglioramento tra il 2000 e il 2001, seguito da un deterioramento tra il 2001 e i PI. Poiché non erano disponibili dati che consentissero di separare dalle attività totali la quota relativa alla produzione del prodotto in esame, il rendimento delle attività totali e il flusso di cassa sono stati determinati, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base, in base al gruppo di prodotti più ristretto che comprendeva il prodotto simile e per il quale erano disponibili informazioni, ossia gli isocianurati clorati.
(Indice 100 nel 2000) 2000 2001 2002 2003 PI-RPC PI-USA Investimenti 100 16 202 44 015 5 401 2 848 1 420
(127) Come indicato al considerando 118, nel 2001 e 2002 l’industria comunitaria ha investito in nuovi impianti. Si spiega così l’aumento degli investimenti tra il 2001 e il 2002, anno in cui è stato aperto il nuovo stabilimento, e il successivo calo fino ai PI.
(128) La capacità dell’industria comunitaria di ottenere capitali non è stata seriamente compromessa nel periodo considerato.
(Indice 100 nel 2000) 2000 2001 2002 2003 PI-RPC PI-USA Numero di dipendenti 100 97 118 107 82 74 Costo del lavoro 100 103 118 137 110 86 Produttività (tonnellate/per lavoratore) 100 103 83 115 141 137
(129) Come si è visto, l’industria comunitaria ha aumentato la produzione del 15 % tra il 2000 e il PI-RPC. Nonostante la crescita, il numero degli addetti alla produzione è diminuito tanto che nel PI-USA l’industria comunitaria presentava lo stesso livello di produzione del 2000, con un calo del 26 % nel numero di addetti.
(130) Ciò è dovuto al fatto che l’industria comunitaria ha investito in nuovi impianti che non richiedono forti aumenti di manodopera. Di conseguenza, la produttività è aumentata del 40 % circa tra il 2000 e i PI, mentre i costi dei salari sono aumentati del 10 % tra il 2000 e il PI-RPC e sono scesi tra i due PI.
5.7. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni
(131) Non vi era alcuna indicazione che, durante i PI, l'industria comunitaria non avesse ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni.
5.8. Entità del margine di dumping effettivo
(132) I margini di dumping indicati nella parte relativa al dumping sono chiaramente al di sopra del livello minimo, definito all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.
6. Conclusioni relative al pregiudizio
(133) Tra il 2000 e i PI il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame è fortemente aumentato (triplicato) e la quota del mercato comunitario rappresentata da tali importazioni è passata dal 33 % nel 2000 al 58 % nel PI-RPC e al 61 % nel PI-USA. I prezzi medi delle importazioni in dumping erano, negli stessi periodi, notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Durante i PI, i prezzi delle importazioni dai paesi in questione sottoquotavano i prezzi dell’industria comunitaria di più del 36 %.
(134) Si è constatato un deterioramento della situazione dell’industria comunitaria tra il 2000 e i periodi dell’inchiesta: i volumi delle vendite dell’industria comunitaria sono diminuiti o sono rimasti al livello del 2000; l’utilizzo degli impianti è calato di più del 10 %; la quota di mercato ha perso più di 10 punti percentuali; i prezzi unitari sono diminuiti di più del 7 % e la redditività è scesa di più di 8 punti percentuali, mentre l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa proveniente dalle attività operative hanno seguito lo stesso trend negativo. Anche se alcuni indicatori di pregiudizio sono rimasti stabili o hanno registrato un andamento positivo, come ad esempio la capacità di produzione e gli investimenti, va notato che, mentre si produceva questo apparente miglioramento, in un’epoca in cui la domanda era in piena espansione, l’industria comunitaria non ha potuto beneficiare veramente della crescita della domanda, che ha superato il 70 % tra il 2000 e i PI.
(135) Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
D. CAUSA DEL PREGIUDIZIO
1. Osservazioni preliminari
(136) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, si è esaminato se il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria fosse stato causato dalle importazioni in dumping dai paesi in questione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche altri fattori che potevano aver recato pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori non fosse indebitamente attribuito alle importazioni oggetto di dumping.
(137) Il volume del TCCA originario dei paesi in questione ha registrato un forte aumento nel periodo considerato. Come indica la tabella di cui al considerando 109, le importazioni in questione erano, nei PI, tre volte superiori al livello del 2000, ossia sono passate da 8 200 tonnellate nel 2000 a 25 000 tonnellate circa nei PI. Nello stesso periodo la loro quota di mercato è aumentata di 27 punti percentuali, passando dal 33 % al 60 %.
(138) Il più forte aumento di volume si è avuto tra il 2000 e il 2001, quando ha raggiunto quasi il 60 %.
(139) Il notevole aumento di volume delle importazioni originarie dei paesi in questione e la costante diminuzione dei prezzi di tali importazioni dopo il 2001, prezzi che sono rimasti nettamente al di sotto di quelli della Comunità, hanno coinciso nel tempo con il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, registrato nel medesimo periodo.
(140) In effetti, le importazioni in questione, effettuate in quantitativi molto sostanziali, sottoquotavano i prezzi medi dell’industria comunitaria del 36,6 % circa (cfr. considerando 115 e 116).
(141) Si conclude quindi, in via provvisoria, che la pressione esercitata dalle importazioni in questione, il cui volume e la cui quota di mercato sono notevolmente aumentati dal 2000 in poi e che venivano realizzate a prezzi bassi e tali da risultare in dumping, ha svolto un ruolo decisivo nel determinare l’abbassamento dei prezzi e la perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria e il conseguente deterioramento della sua situazione finanziaria.
2. Effetti di altri fattori
a) Andamento del consumo
(142) Tra il 2000 e i PI, il consumo comunitario è aumentato di più del 70 % e non ha pertanto contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Al contrario, in normali condizioni di mercato quest’ultima avrebbe dovuto contare su un aumento delle sue vendite.
b) Importazioni da altri paesi terzi
(143) Le importazioni da paesi terzi non interessati dal presente procedimento hanno registrato il seguente andamento nel periodo considerato:
| Quota di mercato | 18 % | 12 % | 10 % | 6 % | 5 % | 4 % |
|---|
(144) Il principale paese esportatore non interessato dal presente procedimento è il Giappone. Le importazioni da questo paese sono costantemente diminuite tra il 2000 e i PI, fino a raggiungere una quota di mercato del 5 % nei PI. Non vi è motivo di ritenere che i prezzi dei prodotti giapponesi abbiano avuto un effetto depressivo sui prezzi dell’industria comunitaria.
c) Andamento delle valute: rapporto USD/EUR
(145) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’andamento dei prezzi delle importazioni in questione era influenzato dall’evoluzione dell’euro rispetto al dollaro statunitense e allo yuan renminbi (ancorato al dollaro). È vero che tra il 2001 e il PI-USA il dollaro USA si è costantemente deprezzato passando da 1,12 EUR a 0,84 EUR (– 25 %). Tuttavia, anche il prezzo in USD delle importazioni in questione è diminuito e in misura del 28 % tra il 2000 e il 2003. Più precisamente, il prezzo unitario delle esportazioni cinesi in USD è diminuito dell’11 % tra il 2000 e il PI-RPC e il prezzo unitario delle esportazioni americane in USD è diminuito del 21 % tra il 2000 e il PI-USA. Di conseguenza, il calo di prezzo delle esportazioni in questione non può essere interamente giustificato dalle fluttuazioni valutarie, poiché esso è significativo anche espresso in USD.
| Valore indicizzato | 100 | 90 | 74 | 72 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte dei tassi di cambio : http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/index.cfm?language=en |
(146) Va notato inoltre che l’andamento delle valute non ha avuto gli stessi effetti sui due paesi in questione. Mentre il volume delle importazioni dagli Stati Uniti è diminuito tra il 2000 e il 2003, le importazioni dalla RPC sono aumentate di più di sei volte in tale periodo. Il fatto che le oscillazioni valutarie non abbiano avuto gli stessi effetti su entrambi i paesi in questione né abbiano inciso sulle importazioni da altri paesi dimostra che non possono essere considerate una causa del forte aumento delle importazioni in dumping dalla RPC, come sostenuto da alcune parti interessate.
(147) Si deduce da quanto precede che, per quanto l’evoluzione dell’euro rispetto al dollaro USA possa aver avuto un impatto sui prezzi delle esportazioni in questione, questo non è stato certamente tale da annullare il nesso causale tra il dumping e il pregiudizio.
d) Maturità del mercato del TCCA
(148) Una parte interessata ha affermato che il calo di prezzo del prodotto in esame è dovuto al ciclo di vita del prodotto, che si è trasformato in un prodotto di base. Essa ha argomentato che, parallelamente alla forte espansione del mercato delle piscine nella CE, il mercato del TCCA è divenuto maturo e il prodotto è ormai venduto su larga scala nei supermercati con un effetto depressivo sui prezzi.
(149) Il prodotto stesso può aver raggiunto un certo livello di maturità, ma lo stesso non si può dire del mercato corrispondente, il quale al contrario si è sviluppato in modo molto dinamico. Ad ogni modo, per quanto riguarda le importazioni in questione, in termini sia di prezzi che di quantitativi lo sviluppo non è stato tanto dinamico, quanto improvviso. Va notato anche che, essendo la domanda di TCCA determinata dal numero di piscine installate, il TCCA costituisce un prodotto accessorio. In base a quanto precede, l’affermazione secondo cui l’attuale pregiudizio è dovuto alla maturità del prodotto in esame non può essere accettata.
e) Investimenti nelle capacità
(150) Una società di trasformazione ha obiettato che l’industria comunitaria ha valutato male lo sviluppo del mercato investendo in nuove capacità e ha peggiorato in tal modo la sua situazione finanziaria aumentando i propri oneri di ammortamento e, di conseguenza, i costi di produzione.
(151) Va notato innanzitutto che il consumo comunitario è aumentato di più del 70 % tra il 2000 e i PI e che le capacità dell’industria comunitaria sono aumentate solo del 16 % nello stesso periodo. Gli investimenti effettuati erano pertanto ragionevoli e conformi all’evoluzione del mercato prevista.
(152) Inoltre, come si è indicato al considerando 125, i costi di produzione dell’industria comunitaria sono rimasti nei PI allo stesso livello del 2000, dimostrando che un eventuale incremento dei costi a seguito degli investimenti è stato compensato con la riduzione di altri costi e con un aumento di efficienza.
f) Influenza di un altro produttore europeo
(153) Varie parti interessate che hanno cooperato all’inchiesta relativa alla RPC hanno sostenuto che uno degli altri produttori europei sarebbe stato il primo a ridurre i prezzi sul mercato comunitario, per guadagnare quote di mercato.
(154) Si è accertato tuttavia che detto altro produttore europeo, non facente parte dell’industria comunitaria, ha sempre applicato, tra il 2000 e il PI, prezzi superiori a quelli delle importazioni cinesi. I suoi prezzi sono aumentati costantemente tra il 2000 e il 2002 e hanno iniziato a scendere solo tra il 2002 e il 2003, quando i prezzi delle importazioni dalla RPC erano già diminuiti del 30 % nello stesso periodo.
3. Conclusioni relative al nesso causale
(155) Sulla base di quanto precede, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Tale conclusione si fonda, da un lato, sui notevoli aumenti di volume e di quota di mercato delle importazioni in questione, accompagnati da una significativa diminuzione dei prezzi e da una loro sostanziale sottoquotazione e, dall’altro, sulla riduzione dei prezzi dell’industria comunitaria, la perdita di quote di mercato e il conseguente peggioramento della sua situazione finanziaria. Tutti questi sviluppi hanno coinciso nel tempo. Nessuno degli altri fattori esaminati avrebbe potuto giustificare il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria.
E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Considerazioni generali
(156) Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni dai paesi in questione non è nell'interesse della Comunità. A tal fine e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere quale fosse l'interesse della Comunità sono stati valutati gli interessi di tutte le parti coinvolte, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali nonché degli utilizzatori del prodotto in questione.
(157) Per valutare il probabile impatto dell’istituzione o meno di misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. Sono stati inviati questionari ai tre produttori comunitari, a nove importatori, 17 società di trasformazione e 11 associazioni dell’industria a valle («trasformazione/utilizzazione»).
(158) Risposte complete al questionario sono state ricevute da un produttore comunitario (il denunciante), un importatore e 10 società di trasformazione. Sono state ricevute risposte o osservazioni incomplete da quattro importatori e quattro imprese di trasformazione. Inoltre, come indicato al considerando 97, gli altri due produttori comunitari hanno fornito informazioni generali solo in relazione all’inchiesta relativa alla RPC. Tra le società di trasformazione che hanno cooperato, due erano favorevoli alle misure, una ha affermato che non avrebbero avuto alcuna incidenza, mentre le altre, come pure l'importatore che ha cooperato, erano contrari alle misure.
(159) Sono state inoltre tenute audizioni con alcune delle parti sopra menzionate.
2. Interesse dell’industria comunitaria e di altri produttori della Comunità
(160) Alla luce delle conclusioni relative alla situazione dell’industria comunitaria esposte al considerando 134, specialmente per quanto riguarda la quota di mercato, i prezzi e il calo di redditività, si ritiene molto probabile che, in assenza di misure che contrastino il dumping pregiudizievole, l’industria comunitaria vada incontro ad un peggioramento della sua situazione finanziaria. Anzi, con ogni probabilità la produzione comunitaria diminuirà e le società di trasformazione, come pure i consumatori, diverranno sensibilmente dipendenti dalle importazioni. Gli stessi sviluppi negativi si possono ragionevolmente prevedere anche per gli altri due produttori della Comunità.
3. Interesse degli importatori
(161) Dei nove importatori cui erano stati inviati questionari solo uno ha risposto. Questo importatore non è tuttavia stato in grado di fornire informazioni precise sulla redditività delle sue vendite del prodotto in esame. Non è stato possibile pertanto valutare i possibili effetti delle proposte misure antidumping sulla redditività dell’importatore che ha cooperato. Ad ogni modo, la società in questione non aveva investimenti significativi direttamente collegati al prodotto in esame e le sue vendite di tale prodotto rappresentavano meno dell’1 % del suo fatturato totale.
(162) In base a quanto precede e dato che un gran numero di importatori non ha cooperato al procedimento, si conclude in via provvisoria che le previste misure antidumping non avranno un impatto negativo sull’insieme degli importatori tale da prevalere sulla necessità di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole e di ripristinare un’effettiva concorrenza.
4. Interesse delle società di trasformazione
(163) Il settore della trasformazione è costituito da numerose società che possono essere coinvolte nella trasformazione dei granuli di TCCA in pastiglie o nel reimballaggio e nella distribuzione del prodotto in esame.
(164) Una delle principali obiezioni sollevate da queste società all’istituzione di misure è che le capacità dei produttori europei non sono sufficienti a soddisfare la domanda del mercato comunitario.
(165) Si ricorda che l’istituzione di dazi antidumping non è intesa a chiudere il mercato alle importazioni provenienti dai paesi in questione, bensì a ripristinare condizioni di commercio leale ed effettiva concorrenza sul mercato comunitario. In tal modo, le importazioni in esame continuerebbero ad essere presenti sul mercato comunitario, ma a prezzi non di dumping e non pregiudizievoli. Inoltre, è probabile che le importazioni dai paesi terzi non oggetto di misure acquistino importanza una volta eliminato il dumping pregiudizievole dei paesi in questione. Va notato anche che uno dei produttori europei dispone di nuovi impianti che non hanno ancora iniziato a produrre a causa del basso livello dei prezzi sul mercato comunitario. Se la concorrenza venisse ripristinata, questi impianti entrerebbero con ogni probabilità in funzione e l’offerta del prodotto in esame aumenterebbe sul mercato comunitario. Infine, vale la pena notare che le società di trasformazione sostengono, da un lato, che le capacità non sono sufficienti a soddisfare la domanda comunitaria, ma, dall’altro, rimproverano all’industria comunitaria di aver investito in nuove capacità che avrebbero contribuito al suo pregiudizio.
(166) In base a queste considerazioni, si conclude provvisoriamente che non sussiste il rischio di una penuria di forniture. Al contrario, qualora l’industria comunitaria si trovasse in una situazione precaria e finisse per cessare la produzione nella Comunità, gli utilizzatori verrebbero privati di un’importante fonte di approvvigionamento, che assicura un servizio e un tempo di consegna rapidi, specialmente nella stagione di punta.
(167) Le imprese di trasformazione che hanno cooperato hanno sostenuto anche che qualsiasi dazio antidumping inciderebbe negativamente sui loro costi di produzione e margini di utile.
(168) In base alle indicazioni di tali società, il TCCA rappresenta più del 40 % dei costi di produzione totali dei prodotti che lo contengono, cosicché l'istituzione di un dazio si ripercuoterebbe sui costi di produzione di dette società. Tuttavia, poiché le imprese di trasformazione non dispongono di un unico fornitore, qualsiasi stima dell’impatto dei dazi deve essere ponderata sia in base alla parte rappresentata da ciascun fornitore nelle vendite di materie prime, sia in base al dazio individuale istituito nei confronti di questi fornitori. È pertanto probabile che i dazi non incidano sul 40 % dei costi di produzione, ma solo su una parte di tale percentuale. Ad ogni modo, dato il numero di intermediari, è probabile che gli effetti del dazio vengano diluiti lungo il circuito di distribuzione e che un eventuale aumento dei prezzi venga trasferito solo parzialmente.
(169) Va notato inoltre che le vendite di TCCA sul mercato comunitario da parte di società che non praticano il dumping o di paesi non interessati dal presente procedimento sono divenute meno interessanti a causa della forte pressione esercitata sui prezzi dalle società dei paesi in questione. È pertanto altamente probabile che, una volta ripristinate condizioni di concorrenza leale, le società che non praticano il dumping intensifichino la loro presenza sul mercato comunitario. Poiché l’industria comunitaria dispone ancora di capacità inutilizzate e dato che sussistono possibilità di approvvigionamento presso paesi o società non soggetti a dazi antidumping, gli aumenti dei prezzi, se si verificheranno, saranno moderati.
(170) Inoltre, le ripercussioni di eventuali dazi sulle società di trasformazione dovrebbero essere valutate su una base più vasta. In effetti il TCCA permette alle società di trasformazione di vendere prodotti più redditizi e di generare utili su altri segmenti. Vi sono infatti sinergie in termini di vendite tra il prodotto in esame e altri prodotti venduti dalle società di trasformazione, come ad esempio altri prodotti chimici o attrezzature. Per questo motivo il prodotto in esame viene descritto da alcune società di trasformazione come un «loss leader product» («prodotto civetta»), che, pur essendo un prodotto a basso margine di utile, non può essere abbandonato poiché attira gli acquirenti e deve restare in catalogo.
(171) È anche interessante notare che i bassi profitti delle società di trasformazione nel segmento TCCA sono stati ottenuti nonostante le importazioni avvenissero a prezzi oggetto di un forte dumping. Ciò solleva forti dubbi quanto alla redditività del segmento TCCA nell’industria di trasformazione.
(172) Ad ogni modo, l’istituzione di misure antidumping, nel ripristinare un’effettiva concorrenza, potrebbe invece aiutare queste società a recuperare livelli di utili più redditizi. Va notato infatti che gli acquirenti ignorano di solito l’origine del prodotto venduto dalle società di trasformazione. Queste acquistano in genere il prodotto in esame da vari fornitori e lo vendono ad un prezzo medio indipendentemente dall’origine. Pertanto, l’istituzione di misure antidumping fornirà loro l’opportunità, da un lato, di rivedere i prezzi in qualche misura verso l’alto e, dall’altro, di combinare tra loro le fonti di approvvigionamento più adeguate in modo da ottenere costi medi più bassi e dunque livelli di utili più alti. In tal modo, le misure potrebbero avere un certo effetto di stabilizzazione sul mercato a valle, che si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni e conta ormai numerose società in concorrenza tra loro.
5. Interesse degli utilizzatori
(173) Gli utilizzatori di TCCA sono i proprietari di piscine pubbliche o private che utilizzano il prodotto in esame come disinfettante.
(174) Secondo la stampa specializzata, i costi di manutenzione di una piscina sono stimati ammontare a circa 834 EUR l’anno, il 30 % dei quali è dovuto ai prodotti chimici (ossia 587 EUR per gli accessori e 247 EUR per i prodotti chimici). Il TCCA rappresenta solo una parte di questi 247 EUR, poiché sono utilizzati anche prodotti chimici per il dosaggio del pH, la disinfezione, la prevenzione delle alghe e la flocculazione.
(175) Una società di trasformazione ha fornito alcune informazioni, non sostenute da prove, riguardo all’impatto di eventuali misure sugli utilizzatori finali. In base a queste informazioni, un dazio del 77 % sul prodotto in esame comporterebbe un aumento dei costi pari a 2,5 EUR mensili per un proprietario di piscina privato. Poiché non sono stati forniti dettagli sulle modalità di calcolo, si può ragionevolmente supporre che esso si basi sullo scenario più sfavorevole, ossia di un proprietario privato che utilizzi solo prodotti di cloro per disinfettare e acquisti il TCCA in un negozio fornito solo di prodotti degli esportatori soggetti ad un dazio del 77 %. Occorre sottolineare tuttavia che questo dato di 2,5 EUR si avvicina molto a una speculazione. Inoltre, visto l’ordine di grandezza del dazio effettivo proposto e la possibilità che gli importatori, le società di trasformazione e i rivenditori cambino fornitore o combinino varie fonti di rifornimento, si può supporre che la cifra di 2,5 EUR sia una stima ampiamente in eccesso.
(176) Ad ogni modo, dato il numero di intermediari esistenti tra l’importazione di TCCA e gli utilizzatori finali, si ritiene che l’incidenza di misure antidumping sugli utilizzatori non sarà significativa. Infatti, la forte espansione del settore delle piscine ha generato un ampio settore a valle che conta importatori/operatori commerciali, fabbricanti di pastiglie, imprese di imballaggio e di etichettatura e distributori. Pertanto, supponendo che l’incremento di prezzo dovuto al dazio sia in parte assorbito a ciascuno stadio della catena di fornitura e pertanto non sia pienamente trasferito all’utilizzatore finale, esso sarà infine inferiore a 2,5 EUR/mese.
(177) Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l’impatto probabile sugli utilizzatori non costituisca un motivo valido e fondato per non istituire misure provvisorie, poiché, a quanto pare, gli utilizzatori non saranno indebitamente danneggiati dall’adozione di misure ed è improbabile che un possibile effetto negativo su di loro possa annullare l’effetto positivo delle misure sull’industria comunitaria.
6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità
(178) Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non vi sono validi e fondati motivi per non istituire misure antidumping provvisorie.
F. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(179) Alla luce delle conclusioni provvisorie raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure antidumping provvisorie al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
(180) Per stabilire il livello dei dazi provvisori si è tenuto conto sia del margine di dumping accertato che dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
(181) Le misure provvisorie dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping rilevato. Al momento del calcolo dell'aliquota del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di utile al lordo delle imposte utilizzato in questo calcolo è pari al 10 % del fatturato. Come dimostra il livello di utile realizzato dall’industria comunitaria prima che le importazioni in questione iniziassero ad aumentare sensibilmente, il 10 % di utile può essere considerato molto moderato e ragionevolmente prevedibile in assenza di dumping pregiudizievole.
(182) Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile del 10 %.
(183) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all'importazione medio ponderato, quale era stato utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo medio non pregiudizievole. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio CIF all'importazione.
2. Dazi provvisori
(184) Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio pari al livello del margine di dumping accertato, ma che tale dazio non debba eccedere il margine di pregiudizio sopra calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(185) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze delle presenti inchieste. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tali inchieste per le società che hanno cooperato. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(186) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [^5] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o a cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
(187) Le aliquote del dazio antidumping proposte sono le seguenti:
| Paese | Società | Livello di eliminazione del pregiudizio | Margine di dumping | Aliquota del dazio antidumping |
|---|---|---|---|---|
| RPC | Hebei Jiheng Chemical Co. Limited | 62,6 % | 16,8 % | 16,8 % |
| Nanning Chemical Industry Co. Limited | 60,6 % | 39,0 % | 39,0 % | |
| Changzhou Clean Chemical Co. Limited | 60,6 % | 39,0 % | 39,0 % | |
| Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited | 61,1 % | 39,0 % | 39,0 % | |
| Puyang Cleanway Chemicals Limited | 78,9 % | 17,4 % | 17,4 % | |
| Heze Huayi Chemical Co. Limited | 62,8 % | 9,2 % | 9,2 % | |
| Tutte le altre società | 60,6 % | 40,3 % | 40,3 % | |
| USA | Biolab Inc. | 20,8 % | 68,4 % | 20,8 % |
| Clearon Inc. | 28,5 % | 69,8 % | 28,5 % | |
| Tutte le altre società | 33,8 % | 98,5 % | 33,8 % |
G. DISPOSIZIONI FINALI
(188) Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tricloroisocianurico (e sui suoi preparati), chiamato anche simclosene nella denominazione comune internazionale e normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 e ex 3808 40 20 (codici addizionali TARIC 2933 69 80 70 e 3808 40 20 20), originario della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Aliquota del dazio antidumping Codice addizionale TARIC RPC Hebei Jiheng Chemical Co. Limited 16,8 % A604 Nanning Chemical Industry Co. Limited 39,0 % A625 Changzhou Clean Chemical Co. Limited 39,0 % A626 Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited 39,0 % A627 Puyang Cleanway Chemicals Limited 17,4 % A628 Heze Huayi Chemical Co. Limited 9,2 % A629 Tutte le altre società 40,3 % A999 USA Biolab Inc. 20,8 % A594 Clearon Inc. 28,5 % A596 Tutte le altre società 33,8 % A999
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2005. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU C 178 del 10.7.2004, pag. 2 .
3 GU C 283 del 20.11.2004, pag. 3 .
4 GU C 253 del 13.10.2004, pag. 6 ; versione rettificata: GU C 44 del 19.2.2005, pag. 30 .
[^5]
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio J-79 5/16
B-1049 Bruxelles.
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"title": "Commission Regulation (EC) No 538/2005 of 7 April 2005 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of trichloroisocyanuric acid originating in the People’s Republic of China and the United States of America",
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"title": "Regolamento (CE) n. 538/2005 della Commissione, del 7 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 538/2005 der Kommission vom 7. April 2005 zur Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Trichlorisocyanursäure mit Ursprung in der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten von Amerika",
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