32005R0550•Regolamento (CE) n. 550/2005 della Commissione, del 7 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 416/2004 concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
32005R0550Regulation15 apr 2005
del 7 aprile 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 416/2004 concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione 1 , che ha introdotto alcune misure transitorie in seguito all’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), prevede il pagamento di un importo supplementare nel caso in cui, al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell’aiuto per la campagna 2005/2006, il limite comunitario non risulti superato.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 170/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione 2 , per i quantitativi di pomodori che hanno formato oggetto di domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005 nei nuovi Stati membri è stato accertato il rispetto dei limiti nazionali e comunitari di trasformazione, stabilito sulla base dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005.
(3) Dopo avere constatato che i nuovi Stati membri hanno rispettato i limiti nazionali, non vi sono motivi per ritardare il pagamento dell’importo supplementare di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 416/2004 per quanto riguarda i pomodori, dal momento che le misure precauzionali non sono più necessarie. È pertanto opportuno consentire detto pagamento.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 416/2004.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 416/2004 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 1. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell’aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario non risulti superato, in tutti i nuovi Stati membri, dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, è versato un importo supplementare pari al 25 % dell’aiuto fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, tranne nel caso dei pomodori, per i quali l’importo supplementare è versato dopo che è stato verificato che i nuovi Stati membri hanno rispettato i limiti nazionali. 2. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell’aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario risulti superato, nei nuovi Stati membri in cui il limite nazionale non sia stato superato o lo sia stato in misura inferiore al 25 % è versato un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, tranne nel caso dei pomodori, per i quali l’importo supplementare è versato dopo che è stato verificato che i nuovi Stati membri hanno rispettato i limiti nazionali. L’importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell’effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, fino ad un massimo del 25 % dell’aiuto fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 68 del 5.3.2004, pag. 12 .
2 GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 29 .
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