32005R0588•Regolamento (CE) n. 588/2005 della Commissione, del 15 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1002/2004 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione russa o dell’Ucraina
32005R0588Regulation17 apr 2005
del 15 aprile 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1002/2004 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione russa o dell’Ucraina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 992/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia o dell’Ucraina 2 , in particolare l’articolo 1,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
(1) Con regolamento (CEE) n. 3068/92 3 , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l’altro, della Federazione russa («Russia»). Con regolamento (CE) n. 969/2000 4 , il Consiglio ha modificato ed esteso il periodo di applicazione delle misure originariamente istituite con regolamento (CEE) n. 3068/92 sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l’altro, della Russia.
(2) Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5 , la Commissione ha avviato, su propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l’altro, della Russia, per stabilire se dovessero essere modificate per tener conto dell’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri («allargamento»).
(3) Il risultati del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell’interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure, onde evitare che avessero, subito dopo l’allargamento, un effetto economico repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori ed utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri («UE10»).
(4) Con regolamento (CE) n. 992/2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad accettare le offerte di impegni che rispettassero le condizioni di cui ai considerando 27-32 dello stesso regolamento. Su tale base e ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 21 e dell’articolo 22, lettera c), del regolamento di base, la Commissione ha accettato, con regolamento (CE) n. 1002/2004 6 , le offerte di impegni di due produttori esportatori in Russia.
(5) Nel caso di un produttore esportatore, la Commissione ha accettato un impegno congiunto per le importazioni di cloruro di potassio prodotto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) e venduto dalla società commerciale Fertexim Ltd di Limassol (Cipro) nella sua funzione di distributore esclusivo per le vendite della JSC Uralkali nella Comunità.
(6) La JSC Uralkali ha informato la Commissione che da quel momento in poi avrebbe venduto i propri prodotti nella Comunità attraverso un’altra società: la Uralkali Trading SA di Ginevra (Svizzera). Per tener conto di tale cambiamento, la JSC Uralkali e la Fertexim Ltd hanno chiesto che venissero modificate le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1002/2004 che accetta l’impegno congiunto. A tal fine, la JSC Uralkali e la Uralkali Trading SA hanno offerto congiuntamente un impegno rivisto.
(7) La JSC Uralkali ha inoltre ricordato che l’impegno accettato mediante il regolamento (CE) n. 1002/2004 non permetteva le vendite dirette dalla JSC Uralkali al primo cliente indipendente nella Comunità. In virtù dell’impegno riveduto, la JSC Uralkali si impegna anche a rispettare i relativi termini per le vendite dirette nella Comunità.
(8) La Commissione ha esaminato l’offerta di impegno. Si è giunti alla conclusione che l’impegno rivisto soddisfaceva tutti i criteri necessari per l’accettazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 992/2004, ossia che i) i prezzi di vendita delle società interessate sarebbero stati a livelli tali da contribuire in maniera significativa all’eliminazione del pregiudizio; ii) le società avrebbero osservato determinati volumi di importazione per le vendite ai clienti nell’UE10; e iii) avrebbero rispettato in grandi linee i propri modelli tradizionali di vendita a clienti individuali nell’UE10. Si è inoltre ritenuto, come era stato dichiarato dalla JSC Uralkali, che il trasferimento delle attività commerciali della Fertexim Ltd alla Uralkali Trading SA non incidesse né sull’attuabilità dell’impegno né, in base alle informazioni fornite dalle società, sull’efficace controllo dello stesso.
(9) Inoltre, la richiesta di esenzione dai dazi antidumping delle vendite dirette della JSC Uralkali nella Comunità è stata ritenuta accettabile, poiché è in linea con la normale prassi, che consiste nell’accettare le opportune offerte di impegno formulate dai produttori che esportano direttamente nella Comunità.
(10) Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno modificare di conseguenza la parte operativa del regolamento (CE) n. 1002/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1002/2004 è modificato come segue:
«Articolo 1 Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa. Stato Impresa Codice aggiuntivo Taric Repubblica di Bielorussia Prodotto dalla Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali di Soligorsk (Bielorussia) e venduto dalla JSC International Potash Company di Mosca (Russia) o dalla Belurs Handelsgesellschaft m.b.H di Vienna (Austria) o dalla UAB Baltkalis di Vilnius (Lituania) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A518 Federazione russa Prodotto dalla JSC Silvinit di Solikamsk (Russia) e venduta dalla JSC International Potash Company di Mosca (Russia) o dalla Belurs Handelsgesellschaft m.b.H di Vienna (Austria) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A519 Federazione russa Prodotto e venduto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) o prodotto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) e venduto dalla Uralkali Trading SA di Ginevra (Svizzera) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A520 »
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23 .
3 GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 992/2004 ( GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23 ).
4 GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4 ; versione rettificata: GU L 2 del 5.1.2001, pag. 42 .
5 GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15 .
6 GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16 .
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