del 19 aprile 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione 2 , essa viene periodicamente e costantemente informata delle spese sostenute dagli Stati membri. Per evitare comunicazioni superflue, appare opportuno prevedere che dette informazioni siano trasmesse con frequenza mensile, fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione informazioni compilate su base settimanale, che permettano di tenere sotto osservazione l’andamento delle spese.
(2) È necessario che determinate informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare siano trasmesse per via elettronica e in formato digitale per consentire alla Commissione di utilizzarle direttamente per la gestione dei conti. La trasmissione attraverso altri mezzi resta tuttavia possibile in casi giustificati.
(3) Per esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative è necessario limitare ormai ai soli riepiloghi mensili la trasmissione contemporanea di una copia delle informazioni su supporto cartaceo.
(4) Poiché sul piano pratico l’indicazione di determinate quantità o superfici nella dichiarazione dettagliata trasmessa dagli Stati membri non presenta molta utilità nel contesto degli anticipi mensili, non è più necessario richiedere dette informazioni.
(5) I pagamenti effettuati dalla Commissione a carico del bilancio del FEAOG, sezione Garanzia, sono erogati esclusivamente in euro. Gli Stati membri mantengono la possibilità di scegliere tra l’euro e la valuta nazionale per i pagamenti ai beneficiari. Tuttavia, gli organismi pagatori degli Stati membri non aderenti all’euro che effettuino pagamenti in valuta nazionale e in euro dovranno tenere contabilità separate dei pagamenti versati in valute diverse. Per evitare una doppia conversione di questi pagamenti è opportuno eliminare la possibilità di dichiarare nella valuta nazionale gli importi erogati in euro.
(6) Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse dagli Stati membri, l’importo globale degli impegni anticipati, che potrebbero essere autorizzati a norma dell’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 3 , supera la metà dei corrispondenti stanziamenti dell’esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre tali importi. Per ragioni di sana gestione, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse.
(7) Nei casi in cui all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non sia ancora stato adottato, l’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 prevede che le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per tale capitolo per l’esercizio precedente. Per un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, in tal caso è opportuno disporre che gli anticipi siano versati limitatamente a una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che l’importo non saldato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.
(8) Nel quadro della riforma della PAC e dell’attuazione del regime di pagamento unico, il rispetto dei termini di pagamento da parte degli Stati membri è essenziale ai fini della corretta applicazione delle regole della disciplina finanziaria. È quindi opportuno prevedere regole specifiche che permettano di evitare, per quanto possibile, rischi di superamento degli stanziamenti annui disponibili nel bilancio comunitario.
(9) Per ragioni di sana gestione amministrativa, quando si constatino ritardi nell’invio di documenti giustificativi dei pagamenti erogati a norma del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) 4 , è opportuno prevedere la possibilità di rinviare al mese seguente i pagamenti della Commissione allo Stato membro relativi al mese di settembre.
(10) Le spese relative alle operazioni di stoccaggio realizzate durante il mese di settembre sono contabilizzate per il 50 % nel mese di ottobre e per il 50 % nel mese di novembre. Per semplificare la gestione della contabilità degli organismi pagatori, è opportuno prevedere che le spese relative a dette operazioni siano conteggiate per il 100 % nel mese di ottobre.
(11) Le spese cofinanziate dal bilancio comunitario e dai bilanci nazionali nel quadro dello sviluppo rurale sono dichiarate al più tardi nel secondo mese successivo al pagamento ai beneficiari. Per armonizzare le regole contabili applicate alla sezione Garanzia del FEAOG, è opportuno prevedere che dette spese siano dichiarate con riferimento al mese in cui i pagamenti sono stati erogati ai beneficiari.
(12) Il regolamento (CE) n. 296/96 va modificato di conseguenza.
(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue.
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All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Gli organismi pagatori contabilizzano l’importo delle spese di cui al paragrafo 1 durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Le operazioni da prendere in considerazione nei conti chiusi alla fine di un mese sono quelle che hanno avuto luogo dall’inizio dell’esercizio sino alla fine dello stesso mese. Tuttavia, per le operazioni realizzate durante il mese di settembre, le spese sono contabilizzate dagli organismi pagatori entro il 15 ottobre.»
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All’articolo 7, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2005, ad eccezione del disposto dell’articolo 1, punto 1), lettera d), e punto 4), che si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103 .
2 GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2004 ( GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3 ).
3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 .
4 GU L 153 del 30.4.2004, pag. 4 .