del 21 aprile 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l'articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione 2 prevede un sistema per lo smaltimento di alcole di origine vinica mediante vendita pubblica, ai fini della sua utilizzazione come bioetanolo nella Comunità. Affinché tale alcole possa essere aggiudicato all'offerente disposto a pagare il prezzo più alto, è opportuno sostituire il sistema di vendita pubblica con un sistema di gara.
(2) A tal fine, è opportuno seguire le stesse modalità per le diverse tipologie di smaltimento dell'alcole di origine vinica, pur nel rispetto delle condizioni necessarie per ogni utilizzazione o destinazione finale dell'alcole.
(3) Per accertarsi che l'alcole sia utilizzato per la produzione di bioetanolo, gli Stati membri conferiscono il riconoscimento a imprese che ritengono idonee in base alla capacità dell'impresa e degli impianti in cui è trasformato l'alcole, alla loro capacità di trasformazione annua, alla certificazione, da parte delle autorità nazionali dello Stato membro dell'acquirente finale, del fatto che quest'ultimo utilizza l'alcole esclusivamente per la produzione di bioetanolo destinato unicamente al settore dei carburanti.
(4) È opportuno procedere a gare trimestrali, sia per garantire lo smaltimento dell'alcole immagazzinato presso gli organismi d'intervento degli Stati membri, sia per garantire in una certa misura l'approvvigionamento delle imprese stabilite nella Comunità europea che utilizzano l'alcole nel settore dei carburanti.
(5) È opportuno che gli Stati membri comunichino, alla fine di ogni mese, informazioni sui quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati relativi al mese precedente, nonché sui quantitativi di alcole, distinguendo tra alcole neutro, alcole greggio e acquavite.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1623/2000.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
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all’articolo 97, il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Per poter essere ammessa, l’offerta deve essere presentata per iscritto e recare, oltre alle indicazioni specifiche previste nelle sottosezioni I, II o III:» ;
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all'articolo 98, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: «1. Dopo la pubblicazione di un bando di gara e fino alla scadenza del termine fissato nel bando stesso per la presentazione delle offerte, gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro. Il quantitativo massimo di alcole consegnato per interessato è di 5 litri per cisterna. 2. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'offerente o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 può procurarsi campioni dell'alcole aggiudicato. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'offerente al quale è stata proposta una sostituzione in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, può procurarsi campioni dell'alcole proposto in sostituzione. I campioni possono essere ottenuti presso l'organismo d'intervento dietro versamento di 10 EUR per litro, entro il limite di 5 litri per cisterna.» ;
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 ( GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61 ).