32005R0628•Regolamento (CE) n. 628/2005 della Commissione, del 22 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia
32005R0628Regulation27 apr 2005
del 22 aprile 2005
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure abrogate
(1) Il 6 marzo 2004, la Commissione ha avviato un’inchiesta di salvaguardia, conformemente ai regolamenti n. 3285/94 2 e n. 519/94 3 del Consiglio, relativa alle importazioni di salmone d’allevamento. Il 5 febbraio 2005 la Commissione ha istituito, attraverso il regolamento (CE) n. 206/2005 4 , misure definitive di salvaguardia che hanno assunto la forma di contingenti tariffari associati ad un prezzo minimo per le importazioni. Le misure definitive di salvaguardia si applicano a decorrere dal 6 febbraio 2005 e sono soggette a una graduale liberalizzazione in corso di applicazione. Il 23 aprile 2005, la Commissione ha abrogato il regolamento (CE) n. 206/2005 della Commissione mediante il regolamento (CE) n. 627/2005 5 della Commissione.
1.2. Apertura
(2) Parallelamente all’inchiesta di salvaguardia, l'8 settembre 2004 il Gruppo dei produttori europei di salmone (EU Salmon Producers Group) (di seguito: il denunziante), che rappresenta una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria di salmone d'allevamento, ha presentato una denuncia relativa alle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia.
(3) La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
(4) Il 23 ottobre 2004 il procedimento è stato aperto dalla pubblicazione di un avviso di apertura 6 .
1.3. Periodo dell'inchiesta
(5) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004 (in appresso: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Nel quadro della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato le tendenze relative al periodo 1 o gennaio 2001-30 settembre 2004 («periodo considerato»). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all'eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.
1.4. Parti interessate dal procedimento
(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori norvegesi, gli operatori commerciali, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessate, nonché i rappresentanti norvegesi. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. A tal fine la Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Al riguardo, le seguenti parti interessate hanno collaborato con la Commissione e comunicato le loro osservazioni: 102 esportatori e operatori commerciali norvegesi; 24 produttori comunitari; una associazione di produttori comunitari; 15 importatori/utilizzatori/trasformatori; 4 associazioni di utilizzatori; una associazione di consumatori e 2 fornitori. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
| a) | —: Celtic Atlantic Salmon Ltd (Killary), Renvyle, Co Galway, Ireland. | — | Celtic Atlantic Salmon Ltd (Killary), Renvyle, Co Galway, Ireland. | — | Hoove Salmon Ltd, Whiteness Shetland, United Kingdom. | — | Loch Duart Ltd, Scourie By Lairg, Sutherland, Scotland, United Kingdom. | — | Orkney Sea Farms Ltd, Glasgow, United Kingdom. | — | West Minch Salmon Ltd, Sidinish Salmon Ltd, Benbecula, Western Isles, United Kingdom. | — | Wester Ross Salmon, Inverness, United Kingdom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Celtic Atlantic Salmon Ltd (Killary), Renvyle, Co Galway, Ireland. | ||||||||||||
| — | Hoove Salmon Ltd, Whiteness Shetland, United Kingdom. | ||||||||||||
| — | Loch Duart Ltd, Scourie By Lairg, Sutherland, Scotland, United Kingdom. | ||||||||||||
| — | Orkney Sea Farms Ltd, Glasgow, United Kingdom. | ||||||||||||
| — | West Minch Salmon Ltd, Sidinish Salmon Ltd, Benbecula, Western Isles, United Kingdom. | ||||||||||||
| — | Wester Ross Salmon, Inverness, United Kingdom. |
| b) | —: Marine Harvest Bolga AS, N-8158 Bolga, Norway. | — | Marine Harvest Bolga AS, N-8158 Bolga, Norway. | — | Fjord Seafood Norway AS, Toftsundet, N-8900 Brønnøysund, Norway. | — | Pan Fish Norway AS, Grimmergata 5, N-6002 Ålesund, Norway. | — | Stolt Sea Farm AS, Postboks 370, Sentrum, N-0102, Oslo, Norway. | — | Follalaks AS, N-8286 Nordfold, Norway. | — | Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, 8455 Stokmarknes, Norway. | — | Hydrotech AS, Bentnesveien 50, N-6512 Kristiansund, Norway. | — | Grieg Seafood AS, Postboks 234, N-5804 Bergen, Norway. | — | Seafarm Invest AS, N-8764 Lovund, Norway. | — | Sinkaberg-Hansen AS, Postboks 134, N-7901 Rorvik, Norway. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Marine Harvest Bolga AS, N-8158 Bolga, Norway. | ||||||||||||||||||||
| — | Fjord Seafood Norway AS, Toftsundet, N-8900 Brønnøysund, Norway. | ||||||||||||||||||||
| — | Pan Fish Norway AS, Grimmergata 5, N-6002 Ålesund, Norway. | ||||||||||||||||||||
| — | Stolt Sea Farm AS, Postboks 370, Sentrum, N-0102, Oslo, Norway. | ||||||||||||||||||||
| — | Follalaks AS, N-8286 Nordfold, Norway. | ||||||||||||||||||||
| — | Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, 8455 Stokmarknes, Norway. | ||||||||||||||||||||
| — | Hydrotech AS, Bentnesveien 50, N-6512 Kristiansund, Norway. | ||||||||||||||||||||
| — | Grieg Seafood AS, Postboks 234, N-5804 Bergen, Norway. | ||||||||||||||||||||
| — | Seafarm Invest AS, N-8764 Lovund, Norway. | ||||||||||||||||||||
| — | Sinkaberg-Hansen AS, Postboks 134, N-7901 Rorvik, Norway. |
| c) | —: Labeyrie, St. Vincent de Tyrosse, France. | — | Labeyrie, St. Vincent de Tyrosse, France. | — | Laschinger GmbH, Bischofsmais, Germany. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Labeyrie, St. Vincent de Tyrosse, France. | ||||
| — | Laschinger GmbH, Bischofsmais, Germany. |
(8) Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
(9) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che, in considerazione del numero apparentemente assai elevato di esportatori del prodotto in questione in Norvegia e del numero elevato di produttori nella Comunità, si sarebbe potuto fare ricorso a tecniche di campionamento per questa inchiesta.
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(10) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il salmone d'allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato. La definizione esclude altri prodotti simili della piscicoltura, quali le trote grosse salmonate, la biomassa (salmone vivo) nonché i salmoni allo stato libero e i prodotti ulteriormente preparati come il salmone affumicato.
(11) Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , ex 0304 10 13 e ex 0304 20 13 , i quali corrispondono a diverse presentazioni del prodotto stesso (pesci freschi o refrigerati, filetti freschi o refrigerati, pesci congelati e filetti congelati). Tenuto conto delle caratteristiche fisiche, del processo di produzione e della sostituibilità per il consumatore, si è constatato che tutto il salmone di allevamento costituisce un unico prodotto. Le diverse presentazioni sono destinate alla stessa utilizzazione finale e possono essere facilmente sostituite. Pertanto ai fini del procedimento si ritiene che costituiscano un unico prodotto.
2.2. Prodotto simile
(12) L'inchiesta ha rivelato che le caratteristiche fisiche di base del salmone d’allevamento prodotto e venduto dall’industria comunitaria nella Comunità, del salmone d’allevamento prodotto e venduto sul mercato interno norvegese e del salmone d’allevamento importato dalla Norvegia nella Comunità sono identiche e sono destinate alla stessa destinazione finale.
(13) Ai fini di questa determinazione, si è tenuto conto in particolare delle seguenti conclusioni dell'inchiesta:
— il prodotto in esame e quello comunitario rientrano nella stessa classificazione internazionale ai fini tariffari. Presentano inoltre caratteristiche fisiche identiche o simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, delle dimensioni, della forma e della consistenza;
— il prodotto in esame e il prodotto comunitario sono stati venduti attraverso canali simili o identici, le informazioni sui prezzi erano di facile accesso ed erano i prezzi a costituire il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e quello dei produttori comunitari;
— il prodotto in esame e il prodotto comunitario sono entrambi destinati a utilizzazioni finali identiche o simili, e costituiscono pertanto prodotti alternativi o di sostituzione e facilmente intercambiabili.
(14) Si è pertanto concluso in via provvisoria che il prodotto in esame e il salmone d’allevamento prodotto e venduto sul mercato interno della Norvegia nonché il salmone d’allevamento prodotto e venduto dall'industria comunitaria nella Comunità presentano le medesime caratteristiche fisiche di base e hanno le medesime applicazioni e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. DUMPING
3.1. Osservazioni di carattere generale
(15) Sebbene la maggior parte dei produttori norvegesi di salmone d’allevamento abbia venduto il prodotto in esame alla Comunità attraverso operatori commerciali, è stato possibile effettuare l’analisi del dumping al livello dei produttori. In effetti, in seguito ai cambiamenti intervenuti nella struttura dell’industria norvegese del salmone, si è constatato che la maggior parte dei produttori norvegesi di salmone d’allevamento ha venduto il prodotto in esame direttamente alla Comunità o era in grado di distinguere le vendite effettuate attraverso operatori commerciali indipendenti e destinate al mercato comunitario. Pertanto è stato possibile determinare un valore normale e un prezzo di esportazione al livello del produttore.
3.2. Campionamento
(16) La sezione 5.1, lettera a), dell’avviso di apertura, indicava che la Commissione poteva decidere di ricorrere al campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. In risposta alla richiesta a norma della sezione 5.1, lettera a), punto i), dell’avviso di apertura, 102 aziende hanno fornito le informazioni richieste entro il termine specificato. Di queste, 38 sono produttori di salmone d’allevamento che hanno anche esportato il prodotto in esame nella Comunità («produttori esportatori»), mediante vendite dirette o attraverso operatori commerciali indipendenti.
(17) In considerazione del numero elevato di società interessate dal procedimento, si è deciso di ricorrere alle disposizioni relative al campionamento e a tal fine è stato selezionato, in consultazione con le autorità norvegesi, un campione di società che avevano registrato i maggiori volumi di esportazioni verso la Comunità. Alcuni problemi non hanno potuto essere risolti con le autorità norvegesi, per quanto riguarda in particolare l’esclusione dal campione di determinati esportatori con volumi piuttosto esigui di esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame. L’accettazione delle richieste avanzate dalle autorità norvegesi avrebbe comportato il mancato rispetto del principio di selezione del campione, cioè di includere quante più società con il massimo volume rappresentativo di esportazioni che sia possibile esaminare adeguatamente entro il periodo di tempo disponibile. Di conseguenza non è stato possibile accogliere queste richieste. Il campione comprende i dieci più importanti produttori esportatori norvegesi, i quali rappresentano quasi l’80 % del volume delle esportazioni verso la Comunità realizzato da tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta.
(18) Dopo avere effettuato una verifica, sulla base delle informazioni trasmesse non è stato possibile concludere, per quanto riguarda due società incluse nel campione, che le vendite del salmone d’allevamento erano state effettuate a parti indipendenti a prezzi normali di mercato. Pertanto si conclude in via provvisoria che, in attesa che le società in questione trasmettano informazioni sufficienti, ad esse non va assegnato un margine individuale di dumping bensì il margine di dumping medio ponderato delle società per le quali è stato possibile determinare un margine individuale. Tuttavia, la Commissione continuerà ad approfondire la questione nella fase definitiva del procedimento e potrebbe tornare a utilizzare i dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, se le società interessate non trasmettono le informazioni necessarie.
3.3. Valore normale
(19) Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore incluso nel campione, se le sue vendite complessive di salmone d’allevamento sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il loro volume totale corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.
(20) Per i produttori esportatori che avevano registrato vendite interne totali rappresentative, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di salmone d’allevamento venduti sul mercato interno identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.
(21) Per ciascuno di questi tipi, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato nella Comunità.
(22) Si è anche esaminato se le vendite di ciascun tipo del prodotto in esame effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno potessero essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti.
(23) Allorché il volume delle vendite di un dato tipo di salmone d’allevamento, effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione, rappresentava più dell'80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo, e allorché la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno. Quest'ultimo è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI, remunerative o meno.
(24) Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di salmone d’allevamento rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo, o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.
(25) Infine, quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di salmone d’allevamento era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto era insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.
(26) Ogniqualvolta non è stato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore sul mercato interno, è stato utilizzato il valore normale costruito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito, per ciascun produttore esportatore, sommando ai costi di produzione, eventualmente adeguati, dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A tal fine, la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.
(27) Il margine reale di utile ottenuto sul mercato interno è stato considerato attendibile allorché il volume totale delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite per l'esportazione nella Comunità. Per le società con vendite totali rappresentative, il margine di utile è stato determinato sulla base delle vendite interne dei tipi di prodotto venduti nell’ambito di normali operazioni commerciali. A tal fine, è stato seguito il metodo di cui ai considerandi da 22 a 25.
(28) Allorché i criteri stabiliti non risultavano soddisfatti, la Commissione ha valutato la possibilità di utilizzare una media ponderata del margine di utile delle altre società che avevano registrato vendite rappresentative in Norvegia nell’ambito di normali operazioni commerciali, o gli importi effettivamente applicabili alla produzione e alla vendita, nell’ambito di normali operazioni commerciali, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Infine, laddove non è stato possibile adottare alcuno di questi criteri, il margine di utile sul mercato interno è stato determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.
(29) Su cinque società che avevano registrato vendite totali rappresentative, una sola di esse aveva venduto sul mercato interno, nell’ambito di normali operazioni commerciali, alcuni tipi del prodotto in questione, che ha anche esportato. Per i rimanenti tipi di salmone d’allevamento esportati dalle società in questione, il valore normale ha dovuto essere determinato secondo il metodo spiegato al considerando 26. È risultato che tre società non hanno registrato vendite totali rappresentative di salmone d’allevamento sul mercato interno. Pertanto il valore normale di tutti i tipi del prodotto in esame, prodotto dalle società in questione, ha dovuto essere determinato conformemente al metodo illustrato al considerando 26.
(30) Come indicato al considerando 29, per quanto riguarda il margine di utile sul mercato interno, è risultato che un solo produttore esportatore aveva effettuato vendite di salmone d’allevamento sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali. Non essendo considerato sufficientemente rappresentativo, è stato provvisoriamente adottato un margine di utile sul mercato interno dell’8 % del fatturato, conformemente a quanto indicato al considerando 28. Si ritiene che questo margine di utile corrisponda al livello minimo che un’industria in attivo debba realizzare. Inoltre va segnalato che il margine di utile sul mercato interno utilizzato è stato dello stesso ordine di grandezza di quello ottenuto dalla società che ha effettuato vendite sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali. Questo margine di utile sembra inoltre corrispondere al minimo indispensabile rispetto al considerevole investimento di tempo e di risorse che occorre per allevare il salmone, il quale ha un ciclo di accrescimento di tre anni (da giovane salmone a pesce pronto per la cattura). La Commissione continuerà a studiare la questione dell’utile sul mercato interno in considerazione dell’importanza di questo investimento e del livello degli attuali tassi d’interesse in Norvegia e potrebbe riesaminare la propria decisione nella fase definitiva.
(31) Per la determinazione di un importo ragionevole per le SGAV, la Commissione ha ritenuto che in questa fase si potessero provvisoriamente utilizzare le informazioni riguardanti le aziende fornite dai produttori esportatori. Va notato tuttavia che alcuni problemi dai quali dipende l’adeguatezza di questo metodo devono ancora essere chiariti e verificati più approfonditamente. La Commissione continuerà ad esaminare la questione e potrebbe decidere di riesaminare la propria impostazione successivamente.
3.4. Prezzi all'esportazione
(32) Nei casi in cui le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate mediante vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.
(33) Per le vendite realizzate attraverso un importatore collegato nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita dell’importatore ad acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dalla società collegata tra l'importazione e la rivendita, incluse le SGAV e un congruo margine di utile, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
(34) Per le vendite per l’esportazione realizzate attraverso un operatore commerciale collegato in Norvegia, il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base del prezzo di rivendita pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità.
3.5. Confronto
(35) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi per le spese di trasporto e assicurazione, per il costo del credito, per le commissioni e gli oneri bancari, per l’imballaggio, i dazi doganali e le riduzioni, ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica. Sono inoltre stati applicati adeguamenti allorché le vendite all'esportazione erano state effettuate attraverso una società collegata situata in Norvegia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
3.6. Margine di dumping
3.6.1. Società selezionate
(36) Per otto dei produttori esportatori compresi nel campione è stato possibile calcolare un margine di dumping individuale. Per queste società, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Se i produttori esportatori sono collegati, il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, è stato calcolato come media ponderata dei margini di dumping delle società collegate, conformemente alla politica comunitaria nei confronti dei produttori esportatori collegati. Questa circostanza si è verificata nel caso di due società nella presente inchiesta.
(37) Anche ai rimanenti due produttori esportatori per i quali non è stato possibile determinare un margine di dumping individuale, come spiegato al considerando 18, è stato attribuito un margine di dumping provvisorio al livello del margine di dumping medio ponderato dei margini di dumping individuali stabiliti in via provvisoria per le parti incluse nel campione.
3.6.2. Società non incluse nel campione
(38) Alle società che hanno collaborato, ma che non sono state selezionate nel campione e che non sono collegate ad alcuna delle società incluse nel campione, è stato attribuito un margine di dumping provvisorio al livello del margine di dumping medio ponderato dei margini di dumping individuali stabiliti in via provvisoria per le parti incluse nel campione, cioè il 25,1 %.
(39) Alle società che hanno collaborato, ma che non sono state selezionate nel campione e che sono collegate ad una delle società incluse nel campione, è stato attribuito provvisoriamente un margine di dumping provvisorio allo stesso livello di quello attribuito alla società del campione alla quale sono collegate.
3.6.3. Società che non hanno collaborato
(40) Per poter calcolare il margine di dumping residuo, cioè il margine di dumping per gli esportatori in Norvegia che non hanno collaborato o che non si sono manifestati, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un confronto tra le importazioni totali del prodotto in esame originarie della Norvegia, calcolate sulla base delle statistiche di Eurostat, e i dati effettivi ricevuti dai produttori esportatori in Norvegia che si sono dichiarati disponibili a essere inseriti nel campione. In base a tale confronto, si è stabilito che il livello di collaborazione è stato elevato, pari cioè quasi all’80 % delle esportazioni totali di salmone d’allevamento nella Comunità provenienti dalla Norvegia.
(41) In base alle informazioni disponibili si è concluso che queste società non hanno praticato il dumping a un livello più basso rispetto a qualunque delle società incluse nel campione. Il margine di dumping residuo è stato quindi fissato al livello del margine individuale più elevato stabilito per una società che ha collaborato. Su tale base, il livello residuo di dumping è stato calcolato in via provvisoria al 44,0 % del prezzo CIF frontiera comunitaria.
3.6.4. Margine di dumping
(42) Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
| Società | Margine di dumping provvisorio |
|---|---|
| Marine Harvest Bolga AS, N-8158 Bolga, Norway | 21,9 % |
| Fjord Seafood Norway AS, Toftsundet, N-8900 Brønnøysund, Norway | 37,7 % |
| Pan Fish Norway AS, Grimmergata 5, N-6002 Ålesund, Norway | 25,4 % |
| Stolt Sea Farm AS, Postboks 370, Sentrum, N-0102, Oslo, Norway | 13,9 % |
| Follalaks AS, N-8286 Nordfold, Norway | 24,5 % |
| Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, N-8455 Stokmarknes, Norway | 6,8 % |
| Hydrotech AS, Bentnesveien 50, N-6512 Kristiansund, Norway | 21,9 % |
| Grieg Seafood AS, Postboks 234, N-5804 Bergen, Norway | 22,9 % |
| Media ponderata | 22,5 % |
| Margine residuo | 37,7 % |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di produzione comunitaria e industria comunitaria
(43) Durante il periodo dell'inchiesta, il salmone d’allevamento è stato prodotto nella Comunità da:
— produttori comunitari che non erano collegati ad esportatori o importatori norvegesi e che erano denunzianti o che hanno espressamente appoggiato la denuncia;
— produttori comunitari che non erano collegati ad esportatori o importatori norvegesi e che non hanno preso posizione circa la denuncia («silenziosi»);
— diversi altri produttori che sono risultati collegati a esportatori o importatori norvegesi («collegati»).
(44) Diversi degli altri produttori collegati a esportatori o importatori norvegesi si sono manifestati e hanno chiesto di essere inclusi nella definizione della produzione comunitaria e inoltre si sono definiti essi stessi industria comunitaria. Tuttavia, tale richiesta è stata respinta sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. In particolare, si è ritenuto che i rapporti tra questi produttori collegati e gli esportatori o gli importatori del prodotto oggetto di dumping potessero essere di natura tale da indurre i produttori interessati a comportarsi diversamente dai produttori indipendenti. Pertanto non si è tenuto conto della produzione di questi altri produttori ai fini del calcolo della produzione comunitaria.
(45) Dall’inchiesta è emerso che i produttori comunitari denunzianti hanno prodotto circa 20 000 tonnellate di salmone durante il PI, pari al 90 % circa della produzione comunitaria globale stimata del prodotto in esame. Si tratta di una percentuale cospicua della produzione comunitaria. Pertanto, la Commissione ritiene che i produttori comunitari denunzianti costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
4.2. Campionamento ai fini dell’analisi del pregiudizio
(46) In considerazione del numero elevato di produttori di salmone d’allevamento nella Comunità, nell'avviso di apertura era stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento per l'analisi del pregiudizio. La selezione del campione dei produttori comunitari si è basata sul massimo volume rappresentativo della produzione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.
(47) Sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, i sei produttori comunitari elencati al considerando 7 sono stati inizialmente selezionati per il campione ed è stato chiesto loro di rispondere ad un questionario. Sono state effettuate visite di verifica presso queste società. L'inchiesta ha rivelato che la Celtic Salmon Ltd non ha prodotto salmone d'allevamento nell'intero periodo in esame e non ha quindi potuto fornire tutti i dati e le informazioni richieste nel questionario. La Celtic Salmon Ltd è una società sorta nel gennaio 2004 dopo avere acquistato alcune attività di una società produttrice di salmone che era sotto amministrazione controllata e che ha potuto fornire i dati soltanto relativamente al PI. Di conseguenza, gli indicatori di pregiudizio analizzati di seguito come risulta dal considerando 63 sono stati stabiliti sulla base delle informazioni, sottoposte a verifica, fornite dalle altre 5 società elencate al considerando 7. Tuttavia, i dati provenienti dalla Celtic Salmon Ltd sono stati utilizzati per calcolare la sottoquotazione e le vendite sottocosto.
(48) Durante il PI la produzione complessiva dei 5 produttori comunitari selezionati per il campione e che hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta ammontava a circa 8 300 tonnellate, pari al 37 % circa della produzione totale stimata di salmone d’allevamento nella Comunità.
(49) L’analisi del pregiudizio si basa su a) l’evoluzione degli indicatori di pregiudizio relativi a talune prestazioni, come i prezzi di vendita, le scorte, la redditività, l’utile sul capitale investito, il flusso di cassa, gli investimenti e la capacità di ottenere capitali e salari, che sono stati determinati sulla base delle informazioni verificate al livello del campione e b) gli altri indicatori di pregiudizio come la produzione, la capacità di produzione, l’utilizzazione degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l’entità del margine di dumping, che sono stati determinati in base ai dati raccolti al livello dell’industria comunitaria nel suo insieme.
4.3. Consumo nella Comunità
(50) L'andamento del consumo nella Comunità nel corso dell'intero periodo in esame è stato il seguente:
Tabella 1
Consumo comunitario
| Indice | 100 | 104 | 116 | 115 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Eurostat e dati relativi all’Irlanda, al Regno Unito, alla Francia. Tutte le cifre si riferiscono all’UE 25. |
(51) Il consumo comunitario è stato calcolato sulla base della produzione totale di tutti i produttori comunitari, aumentata delle importazioni provenienti da tutti i paesi terzi e diminuita delle esportazioni comunitarie. La produzione di tutti i produttori stabiliti nella Comunità è stata calcolata sulla base dei dati forniti dai paesi produttori, cioè l'Irlanda, il Regno Unito e la Francia. I dati relativi ai quantitativi importati ed esportati provengono da Eurostat.
(52) Va osservato che gli allevamenti di salmone su vasta scala nella Comunità si trovano soltanto nel Regno Unito (Scozia) e in Irlanda. Sono stati applicati taluni adeguamenti per convertire i pesi netti indicati nei dati Eurostat nei cosiddetti «equivalenti pesci interi» (o «peso vivo») 7 , dal momento che è su questa base che vengono solitamente effettuati i confronti nel settore. Pertanto, salvo diversa indicazione, le cifre relative al salmone fresco, refrigerato e congelato (esclusi i filetti) e ai filetti di salmone freschi, refrigerati o congelati sono state divise, a seconda della presentazione del salmone, per i fattori di conversione di 0,90 e 0,65 rispettivamente, che sono i fattori di conversione comunemente accettati dall’industria del salmone.
(53) La tabella di cui sopra indica un aumento del consumo del 16 % tra il 2001 e il 2003. Durante il PI, il consumo è rimasto pressoché al livello del 2003, con un leggero calo dello 0,5 %. Nel complesso l’aumento del consumo nel periodo dell’indagine ha raggiunto il 15 %.
4.4. Importazioni nella Comunità dal paese interessato
4.4.1. Volume delle importazioni in questione
(54) Durante il PI, il volume delle esportazioni provenienti dalla Norvegia, calcolato in base ai dati Eurostat utilizzando il metodo descritto al considerando 51, ha avuto il seguente andamento:
Tabella 2
Volume delle importazioni in questione
| Indice | 100 | 109 | 131 | 135 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Eurostat. |
(55) La tabella sopra indica che il volume delle importazioni di salmone d’allevamento dalla Norvegia è aumentato del 35 % durante il PI. L’aumento ha raggiunto il 31 % tra il 2001 e il 2003 ed è ancora aumentato del 3 % tra il 2003 e il PI. In altre parole, mentre il consumo è aumentato di quasi 80 000 tonnellate nel corso del PI, gli esportatori norvegesi sono riusciti ad aumentare le loro vendite sul mercato comunitario di 93 000 tonnellate, che rappresenta più dell'aumento totale del consumo.
4.4.2. Quota di mercato delle importazioni in esame
(56) La tabella che segue indica l'andamento della quota di mercato detenuta dai produttori esportatori in Norvegia:
Tabella 3
Quota di mercato delle importazioni dalla Norvegia
| Indice | 100 | 105 | 113 | 117 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Eurostat, produzione comunitaria ed esportazioni calcolati sulla base dei dati relativi all’Irlanda, al Regno Unito, alla Francia e alla Lettonia. |
(57) Come per le importazioni, la quota di mercato detenuta dalla Norvegia è aumentata stabilmente durante il PI. Nel complesso, la quota di mercato calcolata sui volumi delle importazioni è aumentata del 17 %, pari a 8,6 punti percentuali, nel corso del PI. L’aumento tra il 2002 e il PI ha raggiunto 6,1 punti percentuali.
4.4.3. Prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping
(58) La seguente tabella indica l’evoluzione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Norvegia e vendute sul mercato comunitario.
Tabella 4
Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping dalla Norvegia (EURO/kg)
| Indice | 100 | 97 | 84 | 84 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Eurostat. |
(59) Durante il periodo considerato, il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping è diminuito del 16 %. La tabella sopra evidenzia una chiara concomitanza tra il brusco calo del prezzo nel 2003 e l'aumento delle importazioni in dumping sul mercato comunitario evidenziato al considerando 54.
4.4.4. Sottoquotazione dei prezzi
(60) Ai fini del calcolo del livello della sottoquotazione dei prezzi durante il PI, si è proceduto al raffronto tra la media ponderata del prezzo di vendita dei produttori comunitari inclusi nel campione e la media ponderata del prezzo di esportazione dei produttori esportatori della Norvegia inclusi nel campione. Il raffronto è stato fatto su tipi comparabili di salmone d’allevamento, allo stesso stadio commerciale, ossia le vendite effettuate al primo acquirente indipendente. Il confronto è stato fatto previa detrazione delle riduzioni e degli sconti; i prezzi delle importazioni erano prezzi CIF frontiera comunitaria, dopo sdoganamento.
(61) I prezzi dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione e utilizzati per il confronto erano a livello franco fabbrica, esclusi i costi di trasporto e a stadi commerciali considerati paragonabili a quelli delle importazioni in esame. Per i produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione che effettuavano la vendita del salmone direttamente dai loro allevamenti, detraendo la remunerazione versata allo stabilimento di trasformazione, è stata applicata una maggiorazione onde tener conto dei costi di trasformazione e di imballaggio del prodotto e rendere i loro prezzi comparabili a quelli di altri produttori del campione. Questo adeguamento è stato effettuato sulla base dei costi sostenuti dagli altri produttori inclusi nel campione per queste attività oppure sulla base della remunerazione effettivamente pagata allo stabilimento di trasformazione.
(62) I risultati del confronto su base della media ponderata indicano che durante il PI i prodotti in esame originari della Norvegia sono stati venduti nella Comunità a prezzi inferiori del 15 % circa rispetto a quelli dell'industria comunitaria.
4.5. Situazione dell'industria comunitaria
(63) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria comunitaria nel periodo considerato.
4.5.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti
(64) La produzione, la capacità di produzione e l’utilizzazione degli impianti dell’industria comunitaria nel suo insieme hanno avuto il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti
| Indice | 100 | 113 | 95 | 96 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Industria comunitaria. |
(65) La produzione dell'industria comunitaria è dapprima aumentata del 14 % tra il 2001 e il 2002. Successivamente è diminuita del 6 % per poi aumentare nuovamente del 5 % nel PI, pur rimanendo inferiore al livello del 2002. Come indicato nella tabella sopra, la produzione è aumentata complessivamente del 13 % nel periodo considerato.
(66) Nell'arco del periodo considerato, la capacità di produzione è aumentata del 18 %. L’incremento più importante si è avuto nel 2003 (+ 13 %). Va osservato che la produzione di salmone d'allevamento nella Comunità europea è limitata da autorizzazioni governative che specificano il quantitativo massimo di pesce vivo che può essere tenuto in acqua in un certo luogo e in un determinato momento. I dati forniti indicano la capacità teorica sulla base del quantitativo globale autorizzato piuttosto che sulla capacità fisica di contenimento delle gabbie e di altro materiale di produzione utilizzato dai produttori comunitari. Si considera pertanto che le cifre relative alla capacità non siano molto significative ai fini dell’analisi.
(67) L'utilizzazione degli impianti è dapprima aumentata del 13 % tra il 2001 e il 2002 per poi diminuire del 18 % circa nel 2003 e rimanere pressoché stabile nel corso del PI.
4.5.2. Scorte
(68) Va osservato che il salmone d’allevamento non viene quasi stoccato dall’industria comunitaria, bensì venduto immediatamente alle industrie a valle dopo essere stato catturato. La valutazione delle scorte non sembra pertanto costituire un fattore utile ai fini dell'esame della situazione economica dell'industria comunitaria.
4.5.3. Volume delle vendite, quote di mercato, prezzi unitari medi nella CE e crescita
(69) Le cifre sottoindicate rappresentano le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario.
Tabella 6
Volume delle vendite, quote di mercato, prezzi unitari medi nella CE
| Indice | 100 | 99 | 86 | 94 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Industria comunitaria, per quanto riguarda il volume delle vendite e la quota di mercato. Per quanto riguarda i prezzi unitari medi, le cifre sono state fornite dall’industria comunitaria inclusa nel campione, a livello franco fabbrica. |
(70) I volumi delle vendite dell'industria comunitaria sono aumentati del 13 % tra il 2001 e il PI. In pratica, l’industria comunitaria ha aumentato il proprio volume di vendite di 2 300 tonnellate. Questo risultato deve essere valutato alla luce dell'aumento del consumo comunitario, che ha raggiunto le 80 000 tonnellate nello stesso periodo.
(71) Le quote di mercato dell’industria comunitaria sono complessivamente diminuite nel periodo considerato (– 1 %). Dopo un aumento tra il 2001 e il 2002 vi è stato un brusco calo nel 2003, seguito da una nuova ripresa nel PI, rimanendo appena al di sotto della quota di mercato del 2001. Data l’esiguità della quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria, ogni perdita, sia pure modesta, ha ripercussioni significative sull’industria comunitaria.
(72) Nel periodo dal 2001 al PI i prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria sono diminuiti del 6 %. Il calo più importante si è registrato tra il 2002 e il 2003 (– 13 punti percentuali), mentre tra il 2003 e il PI, i prezzi hanno ripreso quota (+ 8 punti percentuali).
(73) Nel periodo considerato il consumo nella Comunità è aumentato del 15 % e l’industria comunitaria ha aumentato il proprio volume di vendite del 13 %. Tuttavia, nello stesso periodo i prezzi di vendita nella Comunità sono diminuiti (– 6 %), come anche la quota di mercato (– 1 %). Nello stesso periodo le importazioni dalla Norvegia sono aumentate del 35 % circa e la quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, è aumentata di 8,6 punti percentuali. Se ne deduce che l'industria comunitaria non ha partecipato completamente alla crescita del mercato nel periodo considerato.
4.5.4. Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa
(74) La redditività delle vendite CE rappresenta gli utili generati dalle vendite di salmone d’allevamento sul mercato comunitario. Il rendimento delle attività totali e il flusso di cassa hanno potuto essere calcolati soltanto in relazione alla gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base. A tale riguardo va osservato che il salmone d'allevamento rappresenta oltre il 95 % dell'attività economica dell'industria comunitaria inclusa nel campione.
(75) Inoltre, l’utile sul capitale investito è stato calcolato sulla base del rendimento delle attività totali, dato che le società che costituiscono l’industria comunitaria sono principalmente, se non esclusivamente, attive nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. Ai fini della presente inchiesta, l'utile sul capitale investito è espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti.
Tabella 7
Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa
| Flusso di cassa (000 EUR) | 3 331 | – 11 | 951 | 698 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Industria comunitaria inclusa nel campione. |
(76) Nel 2001 l’industria comunitaria ha registrato un utile del 7,2 %. Tra il 2001 e il 2002 la redditività è diventata negativa, con un calo di 10,1 punti percentuali. Da allora l’industria comunitaria ha continuato a registrare perdite. Va notato che la situazione è peggiorata ulteriormente tra il 2002 e il 2003, con una perdita del 6,2 % (pari a 3,3 punti percentuali). La domanda sostenuta di salmone durante il PI ha permesso all’industria comunitaria di aumentare leggermente i suoi prezzi di vendita e di ridurre le perdite, che comunque sono rimaste considerevoli (– 4 %). Dall’inizio alla fine del periodo considerato, il calo di redditività ha raggiunto 11,2 punti percentuali.
(77) Durante il periodo considerato l’utile sugli investimenti e il flusso di cassa hanno seguito un andamento simile a quello della redditività.
4.5.5. Investimenti e capacità di reperire capitali
Tabella 8 Investimenti e capacità di reperire capitali 2001 2002 2003 PI Investimenti (000 EUR) 1 407 1 301 1 101 2 249 Fonte: Industria comunitaria inclusa nel campione.
(78) Gli investimenti effettuati dalla Comunità sono aumentati nel periodo preso in esame. Dopo un calo iniziale nel 2002 e nel 2003 essi sono aumentati durante il PI. In una certa misura, questi investimenti si spiegano con la domanda sostenuta che ha caratterizzato il periodo preso in esame. Si è constatato anche che una parte considerevole degli investimenti è stata destinata alla manutenzione degli attuali strumenti di produzione o alla sostituzione delle attrezzature arrivate alla fine del loro ciclo di vita. Inoltre, negli ultimi anni l’industria comunitaria si è molto adoperata per rafforzare la propria competitività sul mercato. Sono stati presi provvedimenti per migliorare l'efficienza e ridurre i costi, di fronte alla concorrenza aumentata, procedendo ad esempio all'acquisto collettivo di mangimi oppure mettendo in comune la commercializzazione e le vendite. Infine, l’industria comunitaria è stata anche soggetta ad un processo di consolidamento. Vi sono stati significativi cambiamenti nella struttura dell’industria dell’allevamento del salmone nella Comunità, con una tendenza a società meno numerose. Alcuni piccoli produttori hanno cessato l’attività o hanno venduto ad altri produttori, che hanno investito in queste società.
(79) Nel periodo preso in esame si è constatato che l’industria comunitaria ha incominciato ad avere più difficoltà ad ottenere capitali. La capacità dell’industria comunitaria di ottenere capitali deve essere considerata anche alla luce dell'evoluzione del flusso di cassa, che durante il PI è stata negativa. Inoltre è evidente che le perdite accumulate dall’industria comunitaria e il livello dei prezzi di vendita durante il periodo preso in esame hanno inciso sfavorevolmente sulla ricerca di fonti esterne di finanziamento.
4.5.6. Occupazione e produttività
Tabella 9 Occupazione e produttività 2001 2002 2003 PI Numero di dipendenti 254 272 269 265 Indice 100 107 106 104 Produttività (tonnellata/dipendente) 71,3 75,8 72,1 77,5 Indice 100 106 101 108 Fonte: Industria comunitaria.
(80) Tra il 2001 e il PI, l’occupazione nell’industria comunitaria è (complessivamente) aumentata del 4 %. L’aumento è avvenuto tuttavia tra il 2001 e il 2002 (+ 7 %) ed è riconducibile all'aumento della produzione nel corso del periodo preso in esame. Come indica la tabella sopra, l’aumento dell’occupazione verificatosi nel 2002 non ha potuto continuare a causa della situazione del mercato ed è stato seguito da un calo nel 2003 e durante il PI.
(81) Nonostante l’occupazione sia leggermente aumentata, l’industria comunitaria è riuscita ad aumentare la propria produttività durante il periodo preso in esame. Tenuto conto del livello della produzione e del numero di persone occupate, la produttività è aumentata dell’8 % nel corso del periodo preso in esame.
4.5.7. Salari
Tabella 10 Salari 2001 2002 2003 PI Salari (000.EUR) 4 620 4 223 4 015 3 765 Indice 100 91 87 81 Fonte: Industria comunitaria inclusa nel campione.
(82) I salari sono diminuiti del 19 % nel periodo preso in esame.
4.5.8. Recupero dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping
(83) Va sottolineato che tra settembre 1997 e maggio 2003, un'elevata percentuale delle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia è stata oggetto di impegni sui prezzi nell'ambito delle misure antidumping e compensative vigenti all'epoca. Mentre l’industria comunitaria è stata in attivo nel 2001, il mancato rispetto di detti impegni da parte di alcuni produttori esportatori norvegesi durante il 2002 ha iniziato a compromettere l'efficacia di tale dispositivo, facendo scendere i prezzi. L’inchiesta attuale mostra che i prezzi praticati dai produttori esportatori norvegesi sono diminuiti del 16 % a partire dal 2001. I cali di prezzo più importanti sono avvenuti a partire dal 2002, quando si sono intensificate le violazioni degli impegni allora vigenti. Si ritiene pertanto che la Comunità non si è ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.
4.5.9. Entità del margine di dumping effettivo
(84) L’incidenza sull’industria comunitaria dell’entità del margine di dumping effettivo, anch’esso significativo, non può essere considerata trascurabile considerati il volume e i prezzi delle importazioni interessate.
4.6. Conclusioni in materia di pregiudizio
(85) Dall'inchiesta emerge che tra il 2001 e il PI, il prodotto in esame è stato importato sul mercato comunitario costantemente in quantitativi sempre maggiori e in volumi elevati (+ 35 %), soprattutto tra il 2002 e il 2003. Nello stesso periodo, i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti costantemente del 16 %, registrando una brusca diminuzione tra il 2002 e il 2003 e continuando ad attestarsi su livelli molto bassi da allora. Si è constatato che la quota di mercato detenuta dalla Norvegia è aumentata del 17 %, ossia di 8,6 punti percentuali, nel periodo preso in esame.
(86) Per quanto riguarda la situazione dell’industria comunitaria, da un esame degli indicatori summenzionati risulta che essa è progressivamente peggiorata tra il 2001 e il PI. Mentre alcuni fattori hanno mostrato un andamento positivo nel periodo considerato (produzione, capacità di produzione, volume delle vendite), la maggior parte degli indicatori ha avuto un andamento negativo (prezzi di vendita, quota di mercato, redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, salari).
(87) Per quanto riguarda l’andamento favorevole della produzione e dei volumi delle vendite, si è constatato che tali aumenti hanno semplicemente permesso all’industria comunitaria di riguadagnare e mantenere quote di mercato perse nel corso PI. Le cifre relative alla capacità di produzione sono state considerate di scarsa rilevanza in quanto sono teoriche e si basano sul quantitativo globale autorizzato piuttosto che sulla capacità fisica di contenimento delle gabbie. Pertanto, l'utilizzazione degli impianti è diminuita dal 49 % al 47 % in tale periodo, mentre la produttività è aumentata, soprattutto grazie ad un maggiore ricorso all’automazione (+ 8 %). Nel periodo considerato il mercato comunitario è stato caratterizzato da una domanda sostenuta, essendo il consumo aumentato del 15 %, pari a 80 000 tonnellate. Sebbene l’industria comunitaria sia riuscita ad aumentare la propria produzione e i propri volumi di vendita del 13 %, essa è riuscita soltanto a mantenere la propria quota di mercato. Nello stesso periodo gli esportatori norvegesi sono riusciti ad aumentare le loro vendite di 93 000 tonnellate e ad aumentare considerevolmente la loro quota di mercato.
(88) Inoltre, l’aumento del volume delle vendite realizzato dall’industria comunitaria si è verificato grazie alla diminuzione dei prezzi. Questa circostanza ha determinato un calo di redditività, che da positiva è diventata negativa, nonché perdite (da un utile di + 7,2 % nel 2001 si è passati a perdite pari a – 2,9 %, – 6,2 % e – 4,0 % rispettivamente nel 2002, 2003 e nel PI). L’utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno seguito un andamento simile a quello della redditività. Nel periodo considerato anche i salari sono diminuiti (– 19 %).
(89) Tenuto conto di tutti questi elementi, si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Osservazioni preliminari
(90) Per poter trarre conclusioni provvisorie in merito all'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato in primo luogo l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato sulla situazione di tale industria, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
(91) In secondo luogo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni in dumping. In questa analisi, sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da altri fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.
5.2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato
(92) Il nesso tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping è dimostrato in particolare dalle seguenti concomitanze: dal 2001 e fino alla fine del PI, il volume delle esportazioni di salmone d’allevamento norvegese nella Comunità sono aumentate del 35 % e la loro quota di mercato è salita al 59,6 %, cioè con un incremento di 8,6 punti percentuali, a danno dell'industria comunitaria. I prezzi norvegesi sono diminuiti del 16 % nel periodo considerato.
(93) L’andamento delle importazioni norvegesi ha coinciso con gravi perdite finanziarie per i produttori comunitari. In effetti, l’andamento delle importazioni dalla Norvegia ha coinciso con la forte tendenza al ribasso dei principali indicatori economici relativi all’industria comunitaria dal 2001 fino alla fine del PI. Tra il 2002 e il PI, quando i prezzi dalla Norvegia sono diminuiti del 13 % circa, i prezzi di vendita sono calati del 5 % e l’industria comunitaria ha perso una quota di mercato fino al 3 %. Di conseguenza, l’industria comunitaria ha registrato perdite nel PI e nel corso dei due anni precedenti il PI. È generalmente riconosciuto che le importazioni provenienti dalla Norvegia, soprattutto a causa dei volumi ingenti, determinano il livello dei prezzi del salmone d'allevamento sul mercato comunitario. L’industria comunitaria ha quindi subito una forte pressione sui prezzi, accentuata dalle importazioni in dumping sul mercato comunitario. L’effetto di tali pressioni sui prezzi è ulteriormente dimostrato dalla sottoquotazione dei prezzi praticata dai produttori esportatori norvegesi e dal livello dei prezzi dell'industria comunitaria, in netto ribasso nel corso del PI.
5.3. Effetto di altri fattori
5.3.1. Effetti delle importazioni originarie di altri paesi terzi
(94) Durante il periodo in esame l'andamento delle importazioni dai paesi terzi non interessati dalla presente inchiesta è stato il seguente:
Tabella 11
Importazioni originarie di altri paesi terzi
| Media ponderata (EUR/kg) | 2,95 | 2,78 | 2,50 | 2,57 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Eurostat. |
(95) La tabella sopra presenta il volume delle importazioni, le quote di mercato e il prezzo medio del salmone d’allevamento importato da tutti i paesi tranne la Norvegia e, individualmente, dagli importatori tradizionali, ossia gli Stati Uniti, il Cile e le Isole Faroe.
(96) Va osservato che le statistiche sulle importazioni non fanno distinzione tra il salmone d'allevamento e il salmone allo stato libero. Tuttavia, sulla base delle informazioni raccolte durante l’inchiesta, risulta che la maggior parte delle importazioni dagli Stati Uniti e dal Canada consistono in salmone allo stato libero ed è quindi improbabile che esse abbiano avuto un'incidenza significativa sulla situazione dell'industria comunitaria.
(97) La tabella indica anche, durante il PI, i prezzi all’importazione dal Cile sono stati superiori al livello dei prezzi dell’industria comunitaria e che i prezzi del salmone d’allevamento hanno registrato considerevoli variazioni tra gli altri paesi terzi. I prezzi delle importazioni provenienti dalle Isole Faeroe sono stati inferiori a quelli praticati dai produttori esportatori norvegesi; va detto tuttavia che il volume delle importazioni dal Cile e dalle Isole Faeroe è diminuito del 7 % e dell’8 % rispettivamente nel periodo preso in esame.
(98) Questi sviluppi devono essere considerati alla luce dell’aumento del consumo e delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Norvegia. Come indicato al considerando 51, il consumo è aumentato del 15 % nel corso del periodo preso in esame; durante il PI esso è rimasto sostanzialmente allo stesso livello del 2003, con un leggero calo dello 0,5 %. Come spiegato al considerando 55, le importazioni dalla Norvegia sono aumentate del 35 % circa nel periodo considerato e del 3,1 % circa tra il 2003 e il PI.
(99) Alla luce di quanto sopra, si conclude in via provvisoria che le importazioni nella Comunità provenienti da altri paesi terzi diversi non hanno potuto costituire un motivo determinante del notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
5.3.2. Effetto delle variazioni dell'andamento del consumo
(100) Il consumo di salmoni d'allevamento nella Comunità ha registrato un aumento del 15 % nel corso del periodo in esame, fino a raggiungere un volume di quasi 608 000 tonnellate nel PI. L'industria comunitaria ha beneficiato di questa crescita del consumo, riuscendo ad incrementare la sua produzione e i suoi volumi di vendita. Si è pertanto ritenuto che l'andamento del consumo non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
(101) È stato sostenuto che il consumo nel Regno Unito sarebbe diminuito, causando pregiudizio ai produttori comunitari. Tuttavia, il mercato britannico non può essere isolato dal resto del mercato comunitario e dall’aumento del consumo riscontrato sul mercato comunitario nel periodo preso in esame. Un calo nella domanda di salmone d’allevamento in una determinata regione della Comunità, a fronte di un aumento della domanda complessiva, non può essere considerato come la causa del peggioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Pertanto, è stato constatato in via provvisoria che le variazioni dell'andamento del consumo non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.
5.3.3. Effetto delle variazioni dell’andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria
Tabella 12 Volumi delle esportazioni dell’industria comunitaria 2001 2002 2003 PI Esportazioni (tonnellate) 169 211 348 423 Fonte: Industria comunitaria.
(102) Sono stati inoltre esaminati gli effetti delle variazioni del livello delle esportazioni dell’industria comunitaria. Le esportazioni sono aumentate del 150 %. In considerazione della difficile situazione sul mercato comunitario, l’industria comunitaria ha cercato di incrementare le proprie esportazioni, che tuttavia non hanno raggiunto più del 2 % del totale della produzione e delle vendite. Pertanto si conclude in via provvisoria che eventuali variazioni del livello delle esportazioni non sono state la causa del pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria. In ogni caso, va detto che i dati relativi alla redditività poggiano su dati riguardanti unicamente le vendite realizzate nella Comunità ad acquirenti comunitari indipendenti.
5.3.4. Altri produttori della Comunità collegati ai produttori/importatori norvegesi
(103) Si è analizzato se il pregiudizio subito dall’industria comunitaria sia stato causato da altri produttori comunitari collegati a produttori norvegesi. Come indicato al considerando 44, queste società non sono state incluse nella definizione dell’industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(104) Cinque produttori della Comunità collegati ai produttori/importatori norvegesi hanno fornito risposte significative alle domande del questionario. Questi produttori rappresentavano approssimativamente il 54 % degli altri produttori nella Comunità collegati a produttori/importatori norvegesi.
Tabella 13
Volume delle vendite, quota di mercato e prezzi di vendita medi ad acquirenti indipendenti
| Prezzo medio (EUR/kg) | 2,90 | 2,84 | 2,73 | 2,76 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Risposte al questionario fornite dai produttori della Comunità collegati ai produttori/importatori norvegesi. |
(105) La tabella sopra, basata sulle risposte al questionario, indica che i volumi delle vendite delle cinque società che hanno collaborato sono aumentati nel periodo considerato del 6 % e che il calo dei prezzi è stato del 5 % circa, generalmente in linea con l'evoluzione dell'industria comunitaria. Inoltre è stato constatato che la loro quota di mercato è diminuita di un punto percentuale circa nel periodo preso in esame e anche questo dato è compatibile con l’evoluzione dell’industria comunitaria, e che i loro prezzi di vendita sono risultati superiori al livello dei prezzi dei produttori esportatori norvegesi (del 5 % circa nel PI). Nello stesso periodo, gli esportatori norvegesi sono riusciti ad aumentare il loro volume di vendite di 93 000 tonnellate e hanno incrementato la loro quota di mercato. Tuttavia, il peggioramento della situazione economica dei produttori nella CE collegati a produttori/importatori norvegesi sembra non essere stato così pronunciato come quello dell’industria comunitaria.
(106) Pertanto, si considera in via provvisoria che i produttori della Comunità collegati a produttori/importatori norvegesi non hanno contribuito in maniera significativa al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.
5.3.5. Effetti del tasso di mortalità più elevato sui volumi di produzione e di vendita
(107) Una parte interessata ha sostenuto che i tassi di mortalità dei salmoni superiori alla norma in Irlanda, nonché la comparsa di epidemie nel Regno Unito e in Irlanda nel 2002 e nel 2003, potrebbero aver provocato una perdita significativa dei volumi di produzione e di vendita. Tali fenomeni, tuttavia, hanno riguardato pochissimi allevatori e non possono avere avuto un effetto concreto sulle cifre globali. Come indicato ai considerandi 64 e 69, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato nel corso del periodo in esame. Si conclude pertanto in via provvisoria che i tassi di mortalità dei salmoni superiori alla norma non sono stati causa di gravi effetti pregiudizievoli.
5.3.6. Effetto dei produttori più piccoli e meno efficienti nella CE e costi di produzione più elevati
(108) È stato sostenuto che i costi di produzione dell'industria norvegese sono inferiori a quelli dei produttori comunitari, e che ciò — unitamente all'incapacità dei produttori comunitari di ridurre i costi di produzione — spiega in parte l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio. Dalle informazioni disponibili risulta che mentre la Norvegia gode di certi vantaggi relativamente a determinati costi (medicinali, mangimi, normativa in materia di ambiente), i produttori comunitari sono avvantaggiati relativamente ad altri settori (manodopera). Nel complesso, si osserva che non solo i produttori comunitari, ma anche quelli norvegesi, subiscono attualmente perdite significative sul mercato, come evidenziato tra l’altro dai dati del governo norvegese e dall’inchiesta sul dumping. È stato concluso in via provvisoria che l’argomentazione secondo cui i produttori comunitari sono meno efficienti degli esportatori norvegesi non è fondata e che questo dato non può essere considerato come la causa della situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria.
5.3.7. Effetto dei vincoli normativi in vigore nel Regno Unito
(109) Un parte interessata ha sostenuto che i vincoli normativi vigenti nel Regno Unito per quanto riguarda i controlli ambientali e le norme sanitarie per i pesci, la gestione della biomassa, il sistema di autorizzazione dei medicinali e l’autorizzazione dei siti di piscicoltura hanno contribuito a diminuire la competitività dell’industria comunitaria e costituiscono una causa del grave pregiudizio subito dalla stessa. Tali affermazioni non sono state tuttavia suffragate da prove, e le argomentazioni non sono state elaborate, come pure la verifica delle società britanniche non ha fornito indicazioni in tal senso. Viste le circostanze, questi fattori non possono essere considerati fattori causali rilevanti del grave pregiudizio subito dai produttori comunitari. Al contrario, si può argomentare che una legislazione comunitaria più rigorosa in materia di salute e ambiente rafforza l'attrattività del prodotto agli occhi dei consumatori di oggi.
5.4. Conclusione in merito al nesso causale
(110) In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La conclusione si basa sul fatto che i volumi e le quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Norvegia sono fortemente aumentati, a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre vi è una concomitanza assai chiara tra il brusco aumento delle importazioni oggetto di dumping, a prezzi decrescenti, e il deterioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria, che ha portato all'attuale situazione deficitaria.
(111) Non sono emersi altri fattori tali da incidere in misura considerevole sulla situazione dell'industria comunitaria. Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni nella Comunità provenienti da altri paesi terzi non hanno potuto costituire un motivo determinante del notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
6.1. Considerazioni generali
(112) Conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, si è esaminato se nonostante la conclusione sul dumping pregiudizievole, esistessero motivi validi per concludere che non sarebbe nell'interesse della Comunità introdurre dazi antidumping nei confronti delle importazioni originarie del paese in questione. La determinazione dell'interesse della Comunità è stato basato su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte: cioè dell'industria comunitaria, degli importatori/ operatori commerciali/utilizzatori e dei consumatori del prodotto in esame. La Commissione ha inviato questionari, in particolare all’industria comunitaria, ai produttori comunitari associati a produttori/importatori norvegesi, importatori, trasformatori, utilizzatori e fornitori del prodotto in questione e ad una organizzazione di consumatori.
6.2. Interesse dell'industria comunitaria
(113) L'industria comunitaria ha risentito delle importazioni a basso prezzo di salmone d’allevamento provenienti dalla Norvegia. L’adozione eventuale di misure antidumping ha per obiettivo di ristabilire una concorrenza equa sul mercato comunitario tra l’industria comunitaria e gli esportatori norvegesi. Dato il carattere del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene che, in assenza di misure antidumping, si verificherà inevitabilmente un ulteriore deterioramento della situazione di tale industria. Il fatto di non adottare misure antidumping comporterà con ogni probabilità un ulteriore pregiudizio e, a medio termine, potenzialmente la scomparsa dell'industria comunitaria, se si considerano le perdite registrate nel periodo considerato. Pertanto, sulla base delle risultanze emerse durante il PI, la posizione dell'industria comunitaria corre un grave rischio se non verrà modificato l’attuale livello di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, come si evince dal numero di fallimenti di produttori che vengono segnalati con regolarità.
(114) Negli ultimi anni l’industria comunitaria si è notevolmente impegnata per rafforzare la propria competitività sul mercato. Le aree dove viene principalmente prodotto il salmone nella Comunità sono situate in Scozia e Irlanda, dove sussistono le adeguate condizioni per tale attività. Negli ultimi anni sono intervenuti significativi cambiamenti nella struttura dell’industria dell’allevamento del salmone nella Comunità, caratterizzata dalla presenza di società più grandi e meno numerose. Alcuni piccoli produttori hanno cessato l'attività o hanno venduto la loro azienda ad altre società nella Comunità, che hanno investito su questi siti di produzione. Molte delle società che compongono l’industria comunitaria hanno preso provvedimenti per migliorare la propria efficienza e ridurre i costi in considerazione dell’aumentata concorrenza, ad esempio allevando giovani salmoni, migliorando le attrezzature mangimistiche e partecipando all’acquisto collettivo di mangimi. Ciò ha consentito loro di aumentare il loro potere d'acquisto nei confronti dei fornitori. Parallelamente, alcune delle società facenti parte dell’industria comunitaria hanno concluso accordi finalizzati alla commercializzazione e alla vendita in comune delle loro produzioni. Queste misure sono destinate a rafforzare la loro posizione sul mercato.
(115) L’adozione di misure antidumping tuttavia potrà ristabilire condizioni di correttezza commerciale e giustificare gli sforzi compiuti dall’industria comunitaria negli ultimi anni. In queste circostanze l'industria comunitaria sarà in grado di mantenersi come produttore efficiente di salmone d’allevamento. L’effetto principale delle misure sarà la cessazione della vendita sottocosto da parte dell’industria comunitaria. Tuttavia, date le altre fonti di approvvigionamento, le imprese dell'industria comunitaria hanno pochissime possibilità di aumentare i prezzi. Esse potranno riequilibrare la propria situazione soprattutto aumentando i volumi delle vendite e quindi ricorrendo maggiormente a economie di scala. Queste misure permetteranno di ristabilire la fiducia degli investitori nel settore e stabilizzare il mercato.
(116) Si conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria.
6.3. Interesse degli allevatori di giovani salmoni e dei produttori di mangimi
(117) Anche i principali fornitori dei produttori comunitari come gli allevatori di giovani salmoni e i produttori di mangimi hanno un evidente interesse ad avere una domanda forte e prevedibile del loro prodotto, a un prezzo equo che consenta loro di ottenere un congruo profitto. Se la situazione dell’industria comunitaria non migliora, molti dei produttori di giovani salmoni saranno costretti a ridurre le vendite e gli utili e in alcuni casi potrebbero trovarsi nell’impossibilità di continuare ad operare nel settore. Lo stesso vale per i produttori di mangimi. Pertanto è nell’interesse dei produttori di giovani salmoni e dei produttori di mangimi che vengano adottate misure antidumping.
6.4. Interesse dei produttori nella Comunità collegati ai produttori/importatori norvegesi
(118) Per valutare l'impatto delle misure sui produttori comunitari collegati a produttori/importatori norvegesi, sono stati inviati dei questionari alle società note del prodotto in esame sul mercato comunitario. Cinque società hanno fornito risposte significative.
(119) Queste società hanno impiegato poco meno di 738 persone nelle attività attinenti al salmone durante il PI e hanno registrato un fatturato di oltre 250 milioni di euro. Questi produttori non hanno espresso il loro parere o si sono dichiarati contrari all'istituzione di misure antidumping.
(120) Come indicato al considerando 104, anche queste società hanno risentito dell’abbassamento dei prezzi determinato dai produttori esportatori norvegesi. Si ricorda che i produttori collegati a esportatori/importatori norvegesi che hanno collaborato hanno aumentato i loro volumi di vendite del 6 %, pari a circa 4 200 tonnellate di prodotto, perdendo tuttavia quote di mercato. Nello stesso periodo, gli esportatori norvegesi sono riusciti ad aumentare le loro vendite di 93 000 tonnellate e ad aumentare la loro quota di mercato. Si ritiene quindi che l'istituzione di misure antidumping migliorerà la situazione economica dei produttori comunitari collegati ai produttori/importatori norvegesi.
(121) È nell’interesse anche di questi produttori che siano istituite misure antidumping che ripristinano condizioni eque di commercio.
6.5. Interesse degli importatori e trasformatori (utilizzatori)
(122) Per valutare l'impatto dell'eventuale istituzione di misure sugli importatori e sui trasformatori, sono stati inviati questionari agli importatori e ai trasformatori del prodotto in esame sul mercato comunitario. La Commissione ha inoltre informato diverse organizzazioni di importatori, trasformatori e utilizzatori dell’apertura dell’inchiesta. Diverse organizzazioni hanno comunicato le loro osservazioni.
(123) Si è riscontrato che gli importatori/trasformatori/utilizzatori sono generalmente un unico operatore e, in effetti, molti sono collegati a produttori esportatori fuori della Comunità, soprattutto in Norvegia. Otto importatori/trasformatori/utilizzatori hanno fornito risposte significative. Queste società rappresentano il 9 % circa delle importazioni totali dalla Norvegia nel PI e approssimativamente il 6 % del consumo. I loro dati sono quindi una fonte d’informazioni, ma non è certo che siano pienamente rappresentativi dell’industria utilizzatrice nel suo insieme.
(124) Gli importatori e trasformatori hanno sottolineato il fatto che qualsiasi aumento dei prezzi avrebbe l’effetto di aumentare i loro costi di produzione, ridurre le loro vendite e la loro redditività e portare alla perdita di posti di lavoro o finanche alla delocalizzazione. Inoltre hanno fatto notare che l’occupazione nel settore della trasformazione dei prodotti ittici è largamente superiore a quella dell’industria della piscicoltura e in alcuni casi fornisce posti di lavoro in zone a bassa occupazione.
(125) A tale riguardo si è riscontrato che gli importatori e i trasformatori potrebbero dover pagare prezzi più elevati se continuano ad acquistare merci norvegesi, perché dovranno pagare un dazio antidumping. Tuttavia, essi non dovranno sostenere per intero l’aumento dei prezzi, perché potranno probabilmente ripercuoterlo in una certa misura sulle successive fasi della catena di distribuzione e sui consumatori.
(126) I principali costi sostenuti dai trasformatori consistono nel costo della materia prima e della manodopera. È vero che un aumento dei prezzi della materia farebbe salire i costi della trasformazione. In base alle tre risposte più significative, si è constatato che il salmone d'allevamento rappresenta il 45 % circa del costo totale della produzione. Durante il PI, questi trasformatori hanno acquistato il salmone d’allevamento sia alla Comunità (15 % circa) che alla Norvegia (l'83 % circa). Si conclude quindi che il 45 % circa del costo totale sarà soggetto ad un dazio. Va osservato anche che, secondo le informazioni fornite dagli importatori e dai trasformatori, i costi della materia prima sono scesi del 14 % durante il periodo considerato. Nel PI questa diminuzione ha raggiunto 9,1 punti percentuali rispetto al 2001. Parallelamente, queste stesse informazioni indicano che i prezzi di vendita dei trasformatori sono rimasti pressoché identici nel 2002 e nel 2003, con una tendenza al ribasso verso il PI. Tuttavia, a causa della scarsa collaborazione degli utilizzatori a tale riguardo, questi dati empirici sono piuttosto limitati e si dovrebbe esercitare cautela nel giungere a conclusioni per l’industria utilizzatrice nel suo insieme. Va osservato anche che soltanto due società hanno fornito dati relativi alla redditività.
(127) Per quanto riguarda l'occupazione, in base alle risposte ricevute al questionario, il settore della trasformazione del pesce nella Comunità conta circa 3 400 occupati, di cui una piccola parte è coinvolta nelle attività di trasformazione del salmone d'allevamento. Non sono emersi elementi di prova che indichino che eventuali misure determinerebbero una diminuzione del livello di occupazione nella Comunità.
(128) Si ritiene pertanto che i possibili effetti negativi per i trasformatori/utilizzatori e gli importatori non possano essere considerati tali da risultare superiori ai vantaggi che dovrebbe comportare per i produttori comunitari l'istituzione delle misure antidumping, corrispondenti al minimo indispensabile per ovviare al grave pregiudizio subito ed impedire un ulteriore grave peggioramento della situazione dei produttori medesimi. Inoltre va osservato che rimangono disponibili altre fonti di approvvigionamento, provenienti da altri paesi terzi.
6.6. Interesse dei consumatori
(129) Dal momento che il prodotto in esame è un bene di consumo, la Commissione ha informato varie organizzazioni di consumatori dell'apertura dell'inchiesta. Una parte interessata ha risposto affermando che gli effetti benefici del salmone sono ampiamente riconosciuti, e che aumentarne artificialmente il prezzo renderebbe più difficile per i consumatori compiere corrette scelte nutrizionali, oltre a compromettere l'efficienza economico-finanziaria di importatori, trasformatori e venditori al dettaglio di salmone d'allevamento. È stato anche sostenuto che l'istituzione delle misure potrebbe impedire alle suddette categorie di importare e continuare a vendere salmone d'allevamento congelato. È stata inoltre espressa la preoccupazione che eventuali aumenti dei prezzi possano rendere il salmone d'allevamento un prodotto economicamente meno conveniente e bloccare la crescita del mercato in quegli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite risulta inferiore alla media.
(130) Si ritiene che se vengono istituite misure antidumping, gli operatori economici continueranno ad avere accesso a quantità illimitate di importazioni, ma a prezzi equi. Inoltre, tenuto conto dell'entità dello scarto tra il prezzo dei pesci interi franco allevamento e il prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti trasformati a base di salmone, si ritiene improbabile che le misure incidano in maniera significativa sui prezzi al dettaglio, essendo improbabile che la totalità dell’aumento di prezzo si ripercuota sui consumatori. L'impatto sui consumatori è quindi da ritenersi minimo. Inoltre i livelli dei prezzi in perdita sono probabilmente insostenibili a medio e lungo termine. Nel complesso sembra quindi che l’interesse dei consumatori sia meglio tutelato da prezzi stabili e dall’esistenza di un mercato sostenibile.
6.7. Conclusioni relative all'interesse della Comunità
(131) Tenendo conto di tutti i dati e delle considerazioni di cui sopra, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi contrari all'istituzione di misure antidumping.
7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
7.1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio
(132) Alla luce delle conclusioni provvisorie raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure antidumping provvisorie onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
(133) Per stabilire il livello delle misure provvisorie si è tenuto conto sia del margine di dumping accertato che dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
(134) Le misure provvisorie dovrebbero essere imposte a un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Al momento del calcolo dell'aliquota del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto provvisoriamente sommando i costi di produzione al margine di utile del 7,2 %. Questo margine di utile è stato determinato provvisoriamente sulla base dell’utile conseguito nel 2001 e corrisponde al minimo indispensabile che l’industria comunitaria possa prevedere di conseguire in mancanza di dumping pregiudizievole. L’analisi di questo aspetto continuerà dopo l’istituzione delle misure provvisorie e dopo avere ricevuto le eventuali osservazioni delle parti interessate.
(135) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio CIF all'importazione.
7.2. Misure provvisorie
(136) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere istituiti al livello del margine di dumping accertato, senza però superare il margine di pregiudizio di cui sopra, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(137) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale indicate nella presente decisione sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente documento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(138) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione 8 corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento del nome o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, procederà a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.
(139) In base a quanto sopra, le aliquote del dazio provvisorio sono le seguenti:
| Società | Dazio antidumping | Margine di pregiudizio | Dazio antidumping |
|---|---|---|---|
| Marine Harvest AS, Norway | 21,9 % | 15,3 % | 15,3 % |
| Fjord Seafood Norway AS | 37,7 % | 13,5 % | 13,5 % |
| Pan Fish Norway AS | 25,4 % | 16,1 % | 16,1 % |
| Stolt Sea Farm AS | 13,9 % | 14,2 % | 13,9 % |
| Follalaks AS | 24,5 % | 27,7 % | 24,5 % |
| Nordlaks Oppdrett AS | 6,8 % | 14,6 % | 6,8 % |
| Hydrotech AS | 21,9 % | 15,3 % | 15,3 % |
| Grieg Seafood AS | 22,9 % | 17,2 % | 17,2 % |
| Media ponderata | 22,5 % | 16,0 % | 16,0 % |
| Margine residuo | 37,7 % | 27,7 % | 24,5 % |
7.3. Disposizione finale
(140) Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali dazi definitivi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato nei codici NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (codici TARIC 0302 12 00 19, 0302 12 00 38, 0302 12 00 98, 0303 11 00 18, 0303 11 00 98, 0303 19 00 18, 0303 19 00 98, 0303 22 00 19, 0303 22 00 88, 0304 10 13 19, 0304 10 13 98, 0304 20 13 19 e 0304 20 13 98) (in appresso denominato «salmone d'allevamento») originarie della Norvegia.
2. Il salmone allo stato libero non è assoggettato al dazio antidumping provvisorio. Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il salmone dell'Atlantico o del Pacifico, o in acque fluviali, per quello del Danubio, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, mediante tutti i documenti opportuni.
3. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC ALSAKER FJORDBRUK AS, N-5694 ONARHEIM, NORWAY 16,0 % A663 ÅMØY FISKEOPPDRETT AS, N-4152 VESTRE ÅMØY, NORWAY 16,0 % A663 AMULAKS AS, N-8286 NORDFOLD, NORWAY 24,5 % A645 AQUA AS, C/O RØRVIK FISK, N-7900 RØRVIK, NORWAY 16,0 % A663 ARCTIC SEAFOOD AS, N-8432 ALSVÅG, NORWAY 16,0 % A663 ARNØY LAKS AS, N-9193 LAUKSLETTA, NORWAY 16,0 % A663 AUSTEFJORDEN SMOLT AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORWAY 16,0 % A663 BALDER SJØFARM AS, N-8286 NORDFOLD, NORWAY 24,5 % A645 BINDALSLAKS AS, POSTBOKS 134, N-7901 RØRVIK, NORWAY 16,0 % A663 BOGNØY FISKEOPPDRETT AS, P.O.BOX 93 SLÅTTHAUG, N-5851 BERGEN, NORWAY 16,0 % A663 BOLAKS AS, N-5640 EIKELANDSOSEN, NORWAY 16,0 % A663 BR. KARLSEN, BEDDINGEN 14, N-7014 TRONDHEIM, NORWAY 16,0 % A663 BRATTØYFISK AS, N-6520 FREI, NORWAY 16,0 % A663 BREMNES SEASHORE AS, N-5430 BREMNES, NORWAY 16,0 % A663 BRILLIANT FISKEOPPDRETT AS, N-5444, ESPEVÆR, NORWAY 16,0 % A663 BRU EIGEDOM AS, SANDVIKSBODENE 66, N-5035 BERGEN, NORWAY 16,0 % A663 CENTRE FOR AQUACULTURE COMPETENCE AS, HUNDSNES, N-4130 HJELMELAND, NORWAY 15,3 % A641 EDELFARM AS, ØKSENGÅRD, N-8250 ROGNAN, NORWAY 16,0 % A663 EDELFISK AS, HAMNEGATA 1, N-6900 FLORØ, NORWAY 16,0 % A663 EMILSEN FISK AS, LAUVØYA, N-7900 RØRVIK, NORWAY 16,0 % A663 ESPEVÆR FISKEOPPDRETT AS, N-5444, ESPEVÆR, NORWAY 16,0 % A663 ESPEVÆR SAMDRIFT AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORWAY 16,0 % A663 FEØY FISKEOPPDRETT AS, N-5548 FEØY, NORWAY 16,0 % A663 FINNMARK STAMFISKSTASJON AS, LERRESFJORD, N-9536 KORSFJORDEN, NORWAY 24,5 % A645 FINNØY FISK AS, NÅDEN, N-4160 FINNØY, NORWAY 15,3 % A641 FJELBERG FJORDBRUK AS, N-5694 ONARHEIM, NORWAY 16,0 % A663 FJORD AQUA GROUP AS, BENTNESVEIEN 50, N-6512 KRISTIANSUND N, NORWAY 16,0 % A663 FJORD FORSØKSSTASJON HELGELAND AS, TOFTSUNDET, N-8900 BRØNNØYSUND, NORWAY 13,5 % A642 FJORD SEAFOOD NORWAY AS, TOFTSUNDET, N-8900, BRØNNØYSUND, NORWAY 13,5 % A642 FLAKSTADVÅG LAKS AS, FLAKSTADVÅG, N-9395 KALDFARNES, NORWAY 16,0 % A663 FLOKENES FISKEFARM AS, FLOKENES, N-6983 KVAMMEN, NORWAY 16,0 % A663 FOLLALAKS AS, N-8286 NORDFOLD, NORWAY 24,5 % A645 FOSSEN AS, P.O.BOX 93 SLÅTTHAUG, N-5851 BERGEN, NORWAY 16,0 % A663 FRØFISK AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORWAY 16,0 % A663 G. ESPNES FISKEOPPDRETT AS, N-7266 KVERVA, NORWAY 16,0 % A663 GRIEG SEAFOOD AS, POSTBOKS 234, SENTRUM, N-5804 BERGEN, NORWAY 17,2 % A648 GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS, POSTBOKS 234, SENTRUM N-5804 BERGEN, NORWAY 17,2 % A648 HAMNEIDET LAKS AS, N-9181 HAMNEIDET, NORWAY 16,0 % A663 HARDANGERFISK AS, PB. 143, N-5604 ØYSTESE, NORWAY 16,0 % A663 HAVFANGST AS, DYRSFJORD, N-9130, HANSNES, NORWAY 16,0 % A663 HELLESUND FISKEOPPDRETT AS, LANGHOLMSUND, N-4770 HØVÅG, NORWAY 16,0 % A663 HELLFJORDLAKS AS, JENNSKARET, N-8475, STRAUMSJØEN, NORWAY 16,0 % A663 HENDEN FISKEOPPDRETT AS, POSTBOKS 53, N-6539 AVERØY, NORWAY 16,0 % A663 HJARTØY LAKS AS, POSTBOKS 371, NESTTUN N-5853, BERGEN, NORWAY 16,0 % A663 HØLLALAKS AS, POSTBOKS 603, N-8301 SVOLVÆR, NORWAY 15,3 % A641 HYDROTECH AS, BENTNESV. 50, N-6512 KRISTIANSUND N, NORWAY 15,3 % A647 HYEN LAKS AS, KLEPPENES, N-6829 HYEN, NORWAY 16,0 % A663 JENSEN ALFRED AS, N-9394 KALDFARNES, NORWAY 16,0 % A663 K. ENOKSEN FISKEOPPDRETT AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORWAY 16,0 % A663 KLEIVA FISKEFARM AS, N-9455 ENGENES, NORWAY 16,0 % A663 KOBBEVIK OG FURUHOLMEN AS, N-5392 STOREBØ, NORWAY 16,0 % A663 KRISTOFFERSEN EGIL & SØNNER AS, JENNSKARET, N-8475, STRAUMSJØEN, NORWAY 16,0 % A663 KVAMSDAL FISKEOPPDRETT AS, POSTBOKS 371, NESTTUN N-5853, BERGEN, NORWAY 16,0 % A663 KVITSVA AS, SØRROLLNES, N-9450, HAMNVIK, NORWAY 16,0 % A663 LANDØY FISKEOPPDRETT AS, VÆRLANDET, N-6986 VÆRLANDET, NORWAY 16,0 % A663 LANGFJORDLAKS AS, N-9540 TALVIK, NORWAY 16,0 % A663 LARSSEN SEAFOOD AS, N–8740 NORD-SOLVÆR, NORWAY 16,0 % A663 LERØY MIDNOR AS, N-7246 HESTVIKA, NORWAY 16,0 % A663 LINGALAKS AS, LINGAVEGEN 206, N-5630 STRANDEBARM, NORWAY 16,0 % A663 LOVUNDLAKS AS, N-8764 LOVUND, NORWAY 16,0 % A663 LUND FISKEOPPDRETT AS, N-7818 LUND, NORWAY 16,0 % A663 MARINE HARVEST BOLGA AS, N-8158 BOLGA, NORWAY 15,3 % A641 MARINE HARVEST NORWAY AS, POSTBOKS 4102, DREGGEN, N-5835 BERGEN, NORWAY 15,3 % A641 MARØ HAVBRUK A/S, N-6914 SVANOYBUKT, NORWAY 16,0 % A663 MÅSØVAL FISHFARM AS, N-7266 KVERVA, NORWAY 16,0 % A663 MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS, N-7266 KVERVA, NORWAY 16,0 % A663 MIDT-NORSK HAVBRUK AS, HANSVIKA, N-7900 RØRVIK, NORWAY 16,0 % A663 NORDLAKS OPPDRETT AS, BOKS 224, N-8455 STOKMARKNES, NORWAY 6,8 % A646 NORDLAKS PRODUKTER AS, BOKS 224, N-8455 STOKMARKNES, NORWAY 6,8 % A646 NORD-SENJA FISKEINDUSTRI AS, N-9373 BOTHAMN, NORWAY 16,0 % A663 NYE VESTSTAR AS, N-5392 STOREBØ, NORWAY 16,0 % A663 NYGÅRD LAKS AS, N-5640 EIKELANDSOSEN, NORWAY 16,0 % A663 OSLAND HAVBRUK AS, N-5962 BJORDAL, NORWAY 16,0 % A663 PAN FISH NORWAY AS, GRIMMERGATA 5, N-6002 ÅLESUND, NORWAY 16,1 % A643 PROSJEKT OMEGA AS, HAMNEGATA 1, N-6900 FLORØ, NORWAY 16,0 % A663 PUNDSLETT LAKS AS, PUNDSLETT, N-8324 DIGERMULEN, NORWAY 16,0 % A663 QUATRO LAKS AS, N-5640 EIKELANDSOSEN, NORWAY 16,0 % A663 RAMSØY FISKEOPPDRETT AS, BENTNESVN. 50, N-6512 KRISTIANSUND N, NORWAY 15,3 % A641 RANGØY EINAR AS, POSTBOKS 53, N-6539 AVERØY, NORWAY 16,0 % A663 RIOL AS, FROVÅGHAMN, N-9392 STRONGLANDSEIDET, NORWAY 16,0 % A663 ROGALAND FJORDBRUK AS, N-5694 ONARHEIM, NORWAY 16,0 % A663 RONG LAKS AS, POSTBOKS 371, NESTTUN N-5853, BERGEN, NORWAY 16,0 % A663 RONGEVÆR FISKEOPPDRETT AS, BØVÅGEN, N-5937 BØVÅGEN, NORWAY 16,0 % A663 RØVÆR FJORDBRUK AS, N-5549 RØVÆR, NORWAY 16,0 % A663 SALMAR FARMING AS, N-7266 KVERVA, NORWAY 16,0 % A663 SANDNES FISKEOPPDRETT AS, N-6967 HELLEUNIK, NORWAY 16,0 % A663 SANDVÆRFISK AS, POSTBOKS 34, N-8764 LOVUND, NORWAY 15,3 % A641 SANDVOLL HAVBRUK AS, N-5835 BERGEN, NORWAY 15,3 % A641 SEAFARM INVEST AS, N-8764 LOVUND, NORWAY 15,3 % A641 SEANOR SALMON AS, POSTBOKS 371 NESTTUN N-5853 BERGEN, NORWAY 16,0 % A663 SELØY SJØFARM AS, SELØY, N-8850 HERØY, NORWAY 13,5 % A642 SELSØYVIK HAVBRUK AS, POSTBOKS 17, N-8196 SELSØYVIK, NORWAY 16,0 % A663 SENJA SJØFARM AS, GJØVIKA, N-9392 STONGLANDSEIDET, NORWAY 16,0 % A663 SFI MELØ AS, POSTBOKS 34, N-8764 LOVUND, NORWAY 15,3 % A641 SINKABERG-HANSEN AS, POSTBOKS 134, N-7901 RØRVIK, NORWAY 16,0 % A663 SIRIUS SALMON SA, BOKS 224, N-8455 STOKMARKNES, NORWAY 6,8 % A646 SJURELV FISKEOPPDRETT AS, FJORDVEIEN 255, N-9100, KVALØYSLETTA, NORWAY 16,0 % A663 SKJELBULAKS AS, N-8136 NORDARNØY, NORWAY 16,0 % A663 SNEKVIK SALMON AS, GJENGSTØ, N-7200 KYRKSÆTERØRA, NORWAY 16,0 % A663 SØMNA FISKEOPPDRETT AS, POSTBOKS 34, N-8764 LOVUND, NORWAY 15,3 % A641 SØRROLLNESFISK AS, N-9450 HAMNVIK, NORWAY 16,0 % A663 STEINVIK FISKEFARM AS, N-6939 EIKEFJORD, NORWAY 16,0 % A663 STETTEFISK AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORWAY 16,0 % A663 STØLE DANIEL FISKEOPPDRETT AS, STØLEV. 2, N-5514 HAUGESUND, NORWAY 16,0 % A663 STOLT SEA FARM AS, POSTBOKS 370, SENTRUM, N-0102 OSLO, NORWAY 13,9 % A644 SULEFISK AS, N-6924 HARDBAKKE, NORWAY 16,0 % A663 SUNNHORDLAND FJORDBRUK AS, N-5694 ONARHEIM, NORWAY 16,0 % A663 TOFTØYSUND LAKS AS, N-5694 ONARHEIM, NORWAY 16,0 % A663 TOMBRE FISKEANNLEGG AS, N-5640 EIKELANDSOSEN, NORWAY 16,0 % A663 TOMMA LAKS AS, N-8723 HUSBY, NORWAY 15,3 % A641 TORRIS PRODUCTS LTD. AS, POSTBOKS 34, N-8764 LOVUND, NORWAY 15,3 % A641 TRI AS, POSTBOKS 100, N-9531 KVALFJORD, NORWAY 16,0 % A663 TYSNES FJORDBRUK AS, N-5694 ONARHEIM, NORWAY 16,0 % A663 VEGA SJØFARM AS, N-8980 VEGA, NORWAY 15,3 % A641 VESTVIK MARINEFARM AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORWAY 16,0 % A663 VIKNA SJØFARM AS, V/TERJE BONDØ, SØRTUNET 2, N-7900 RØRVIK, NORWAY 16,0 % A663 WENBERG FISKEOPPDRET, LEIVSER N-8200 FAUSKE, NORWAY 16,0 % A663 WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS, N-9381 TORSKEN, NORWAY 16,0 % A663 TUTTE LE ALTRE SOCIETÀ 24,5 % A999
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una cauzione, pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2005.
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2005. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53 .
3 GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89 .
4 GU L 33 del 5.2.2005, pag. 8 .
5 Cfr. la pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
6 GU C 261 del 23.10.2004, pag. 8 .
7 L’equivalente pesci interi è generalmente definito come il peso del pesce eviscerato e dissanguato dopo la cattura.
8 Commissione europea, Direzione Generale Commercio, Direzione B, B-1049 Bruxelles, Belgio.
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