32005R0642•Regolamento (CE) n. 642/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistentiTesto rilevante ai fini del SEE
32005R0642Regulation18 mag 2005
del 27 aprile 2005
che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti 1 , in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.
(2) Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.
(3) Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.
(4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.
Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.
I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione
1 GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
| N. | N. Einecs | N. CAS | Denominazione della sostanza | Relatore | Prove ed informazioni richieste | Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201-245-8 | 80-05-7 | 4,4′-isopropilidendifenolo 1 | UK | Studio sugli effetti endocrini a lungo termine nei pesci con analisi degli effetti sullo sviluppo dello sperma | 18 mesi |
| Studio sulla tossicità a lungo termine su una specie idonea di lumaca di acqua dolce | 18 mesi | |||||
| Studio a due generazioni sul 4,4′-isopropilidendifenolo nel ratto conformemente all’OECD 416 (con alcune modificazioni specifiche) | 39 mesi | |||||
| 2 | 203-545-4 | 108-05-4 | Vinilacetato 2 | D | Dati complementari sulla tipologia degli impianti di polimerizzazione e informazioni sulle tecniche di purificazione dell’aria di scarico per impianti rappresentativi | 6 mesi |
| 3 | 202-627-7 | 98-01-1 | 2-Furaldeide 3 | NL | Test sulla tossicità a lungo termine nei pesci | 6 mesi |
| Test sulla tossicità a lungo termine nella dafnia | 6 mesi | |||||
| 4 | 201-622-7 | 85-68-7 | Ftalato di benzile e butile 1 | N | Dati sugli scarichi nel Wupper provenienti da fonti di ogni genere | 12 mesi |
| Test sulla fumigazione delle piante | 12 mesi | |||||
| Studio a lungo termine sugli effetti sul sistema endocrino e riproduttivo dei pesci | 12 mesi | |||||
| Studio di monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche locali in prossimità dei siti di produzione di pavimenti e impianti di produzione di sigillanti | 12 mesi | |||||
| 5 | 201-329-4 | 81-15-2 | 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene 1 | NL | Test di simulazione della biodegradabilità per la determinazione del tempo di dimezzamento nell’ambiente marino | 18 mesi |
| 6 | 200-663-8 | 67-66-3 | Cloroformio 3 | F | Informazioni sull’esposizione ambientale in fase di produzione e uso | 6 mesi |
| Due test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti | 6 mesi | |||||
| —: test su fanghi attivi per siti produttivi | 6 mesi | |||||
| 7 | 202-974-4 | 101-77-9 | 4,4′-metilendianilina 2 | D | Test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti ( Chironomus spec. ) | 6 mesi |
| Test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti ( Hyalella azteca ) | 6 mesi | |||||
| 8 | 231-152-8 215-146-2 | 7440-43-9 1306-19-0 | Cadmio 1 Cadmio ossido 1 | B | Test sull’ecotossicità in acqua con un grado di durezza molto basso | 12 mesi |
| Convalida dell’applicabilità del concetto SEM/AVS (biodisponibilità nei sedimenti) | 12 mesi | |||||
| 9 | 231-668-3 | 7681-52-9 | Ipoclorito di sodio 3 | IT | Valutazione degli effluenti totali | 9 mesi |
| 10 | 247-148-4 | 25637-99-4 | Esabromociclododecano 3 | S | Test di simulazione della biodegradabilità per la determinazione di tempi di dimezzamento validi e l’individuazione di metaboliti | 8 mesi |
| 11 | 201-236-9 | 79-94-7 | Tetrabromo bisfenolo-A 4 | UK | Precisazione delle modalità di utilizzo | 9 mesi |
| Test sulla tossicità a lungo termine nel Chironomus riparius nei sedimenti | 9 mesi | |||||
| Test sulla tossicità a lungo termine nel Chironomus riparius nell'acqua | 9 mesi | |||||
| Studio sulla tossicità nei molluschi | 9 mesi | |||||
| Studio sulla degradazione in bisfenolo-A nei sedimenti | 9 mesi | |||||
| 12 | 287-476-5 | 85535-84-8 | Alcani, C 10-13 , cloro (SCCP) 2 | UK | Informazioni sull’esposizione ambientale alle emissioni | 3 mesi |
| Test di simulazione della biodegradabilità per la determinazione del tempo di dimezzamento nell’ambiente marino | 18 mesi |
1 Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione ( GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13 ; elenco di sostanze prioritarie n. 3).
2 Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione ( GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3 ; elenco di sostanze prioritarie n. 1).
3 Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione ( GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18 ; elenco di sostanze prioritarie n. 2).
4 Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione ( GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5 ; elenco di sostanze prioritarie n. 4).
Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione (; elenco di sostanze prioritarie n. 3). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione (; elenco di sostanze prioritarie n. 1). ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione (; elenco di sostanze prioritarie n. 2). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione (; elenco di sostanze prioritarie n. 4). ↩ ↩2
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