del 13 aprile 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario
Preamble
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 2 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 3 fissa le norme relative al trattamento doganale delle merci importate o da esportare.
(2) È necessario stabilire un livello equivalente di tutela all'atto dei controlli doganali per le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario stabilire un livello equivalente di controllo doganale nella Comunità e garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, i quali hanno la competenza principale per l'applicazione di tali controlli. Detti controlli dovrebbero essere basati su norme e criteri di rischio concordati per la selezione delle merci e degli operatori economici, al fine di minimizzare i rischi per la Comunità e i suoi cittadini e per i partner commerciali della Comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto introdurre un quadro comunitario in materia di gestione del rischio, volto a sostenere un'impostazione comune che consenta un'efficace fissazione delle priorità e un'efficiente allocazione delle risorse, al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra controlli doganali e facilitazione del commercio legale. Tale quadro dovrebbe anche prevedere criteri comuni e obblighi uniformi per gli operatori economici autorizzati e garantire un'applicazione uniforme di tali criteri e obblighi. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli delle merci a campione.
(3) Uno Stato membro dovrebbe accordare lo status di «operatore economico autorizzato» agli operatori economici che soddisfano determinati criteri comuni per quanto riguarda i sistemi di controllo, la solvibilità finanziaria e la comprovata osservanza degli operatori. Lo status di «operatore economico autorizzato» concesso da uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto dagli altri Stati membri, ma non conferisce il diritto di beneficiare automaticamente negli altri Stati membri delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia consentire agli operatori economici autorizzati di avvalersi delle semplificazioni, a condizione che essi soddisfino tutti i requisiti specifici relativi alle particolari semplificazioni. Nell'esaminare una richiesta di ricorso alle semplificazioni, non è necessario che gli altri Stati membri ripetano la valutazione dei sistemi di controllo, della solvibilità finanziaria o della comprovata osservanza dell'operatore, che sarà già stata effettuata dallo Stato membro che ha accordato all'operatore lo status di «operatore economico autorizzato», ma devono assicurare che siano soddisfatti gli altri requisiti specifici per il ricorso a particolari semplificazioni. Il ricorso alle semplificazioni negli altri Stati membri può essere altresì coordinato mediante un accordo tra le autorità doganali interessate.
(4) Le semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale dovrebbero lasciare impregiudicati i controlli doganali quali definiti nel codice doganale comunitario, in particolare in materia di sicurezza. Detti controlli sono di competenza delle autorità doganali e, mentre lo status di «operatore economico autorizzato» dovrebbe essere riconosciuto da tali autorità come fattore di cui tener conto nell'analisi dei rischi e nella concessione all'operatore economico di qualsiasi agevolazione in relazione ai controlli in materia di sicurezza, il diritto di controllo dovrebbe permanere.
(5) È opportuno che informazioni relative a rischi connessi con merci di importazione e di esportazione siano scambiate tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre creare un sistema comune che consenta, in condizioni di sicurezza, alle autorità competenti di accedere a tali informazioni, di trasferirle e di scambiarle in maniera tempestiva ed efficace. Dette informazioni potranno anche essere scambiate con paesi terzi qualora un accordo internazionale lo preveda.
(6) È opportuno specificare le condizioni alle quali le informazioni fornite alla dogana dagli operatori economici possono essere comunicate ad altre autorità dello stesso Stato membro, ad altri Stati membri, alla Commissione o ad autorità di paesi terzi. A tal fine, si dovrebbe indicare chiaramente che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati 4 , e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 5 , si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti e da parte di qualsiasi altra autorità che riceva dati nel contesto del codice doganale comunitario.
(7) Per consentire adeguati controlli dei rischi, occorre introdurre l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza delle merci, per tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, fatta eccezione per le merci che attraversano per via aerea o marittima tale territorio senza scalo nello stesso. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili prima che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità o ne escano. Possono essere fissati termini e regole diverse a seconda del tipo di merci, dei modi di trasporto o del tipo di operatori economici o qualora accordi internazionali prevedano misure particolari di sicurezza. Per evitare lacune nella sicurezza, questo obbligo dovrebbe essere prescritto anche per le merci introdotte in una zona franca o che ne escono.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2913/92,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:
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L'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 1. L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda. 2. I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondano sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine di identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale. Si ricorre alla procedura del comitato per definire un quadro comune in materia di gestione dei rischi e per stabilire criteri comuni e settori di controllo prioritari. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, instaurano un sistema elettronico per l'attuazione della gestione dei rischi. 3. Se espletati da autorità diverse dalle autorità doganali, i controlli sono effettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se possibile nel medesimo luogo e nel medesimo momento. 4. Nell'ambito dei controlli previsti dal presente articolo, le autorità doganali e le altre autorità competenti, quali le autorità veterinarie e di polizia, possono procedere allo scambio dei dati ricevuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento e dell'utilizzazione finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e della presenza di merci non aventi posizione comunitaria, tra di loro, tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione se ciò è necessario per ridurre quanto più possibile i rischi. La trasmissione di dati riservati alle autorità doganali e agli altri enti (per esempio agenzie per la sicurezza) di paesi terzi è ammessa unicamente nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati .» GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 )." GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1 ."
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L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti, salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.»
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All'articolo 16, i termini «controllo dell'autorità doganale» sono sostituiti dai termini «controlli doganali».
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All'articolo 37, paragrafo 1, i termini «controlli da parte delle autorità doganali» e all'articolo 38, paragrafo 3, i termini «al controllo dell'autorità doganale» sono sostituiti dai termini «a controlli doganali».
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All'articolo 38, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I paragrafi da 1 a 4, gli articoli 36 bis , 36 ter e 36 quater e gli articoli da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta mediante servizi aerei o navali di linea senza fare scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità.»
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L'articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana dalla persona che le introduce in tale territorio o, se del caso, dalla persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, fatta eccezione per i beni trasportati su mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria o alla dichiarazione in dogana precedentemente presentata al riguardo.»
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Nel titolo III, il capo 3 è riintitolato come segue: «Scarico delle merci presentate in dogana».
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Gli articoli 43, 44 e 45 sono soppressi.
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All'articolo 176, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i relativi documenti sono tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata, connesso a tale trasbordo di merci, è considerato parte dello stesso. Per le merci introdotte in una zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità o provenienti da una zona franca per uscire direttamente dal territorio doganale della Comunità, è presentata una dichiarazione sommaria conformemente agli articoli 36 bis , 36 ter e 36 quater o 182 bis , 182 ter , 182 quater e 182 quinquies , a seconda del caso.»
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L'articolo 181 è sostituito dal seguente: «Articolo 181 L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione, perfezionamento passivo, riesportazione, regimi sospensivi o regime di transito interno, nonché le disposizioni del titolo V, quando le merci provenienti da una zona franca o da un deposito franco devono uscire dal territorio doganale della Comunità.»
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All'articolo 182, paragrafo 3, prima frase, i termini «la riesportazione o» sono soppressi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
L'articolo 5 bis , paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 36 bis , paragrafo 4, l'articolo 36 ter , paragrafo 1, l'articolo 182 bis , paragrafo 2, e l'articolo 182 quinquies , paragrafo 1, sono applicabili dall'11 maggio 2005.
Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione sulla base degli articoli di cui al secondo comma. Tuttavia, la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali di entrata, importazione, esportazione e uscita, ai sensi degli articoli 13, 36 bis , 36 ter , 36 quater , 182 ter , 182 quater e 182 quinquies , sono messi in atto tre anni dopo che tali articoli sono diventati applicabili.
Entro due anni dall'applicazione dei suddetti articoli, la Commissione valuta qualsiasi richiesta degli Stati membri volta a prolungare il periodo di tre anni di cui al terzo comma per la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone, se del caso, una modifica del periodo di tre anni di cui al comma precedente.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2005. Per il Parlamento europeo Il presidente J. P. BORRELL FONTELLES Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT
1 GU C 110 del 30.4.2004, pag. 72 .
2 Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 29 novembre 2004 ( GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 36 ) e posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
3 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
5 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1 .