del 4 maggio 2005
che modifica alcuni elementi del disciplinare della denominazione di origine figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Mel de Barroso) (DOP)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari 1 , in particolare l'articolo 9 e l’articolo 6, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la richiesta del Portogallo di modifica di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Mel de Barroso», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione 2 , è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3 .
(2) Non essendo stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione d’opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, tali modifiche devono essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare della denominazione di origine «Mel de Barroso» è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
2 GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2004 ( GU L 249 del 23.7.2004, pag. 14 ).
3 GU C 262 del 31.10.2003, pag. 16 («Mel de Barroso»).
PORTOGALLO
«Mel de Barroso»
Modifiche apportate:
— Modifiche: Estensione della zona geografica di produzione ai comuni di Chaves e Vila Pouca de Aguiar e alle freguesias (parrocchie) di Jou e Valongo de Milhais, comune di Murça. Le zone suddette presentano le stesse condizioni pedoclimatiche e in esse si produce un miele con caratteristiche identiche a quello ottenuto nella zona geografica attuale, secondo le stesse norme di produzione e con le stesse garanzie in materia di rintracciabilità.
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
«MEL DE BARROSO»
(N. CE: PT/0229/24.1.1994)
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati, e in particolare i produttori dei prodotti tutelati dalla DOP o dalla IGP in oggetto, sono invitati a consultare la versione completa del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea 1 .
1. Servizio competente dello Stato membro
2. Richiedente
3. Tipo di prodotto Classe 1.4: Altri prodotti di origine animale — Miele
4. Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)
4.1. Nome «Mel de Barroso»
4.2. Descrizione Miele prodotto dall'ape locale Apis mellifera ( sp. iberica ) da nettare di fiori in cui predomina il polline delle Ericacee facenti parte della flora mellifera regionale.
4.3. Zona geografica Delimitata dai confini dei comuni di Boticas, Chaves, Montalegre e Vila Pouca de Aguiar e dalle freguesias di Jou e Valongo de Milhais del comune di Murça (distretto di Vila Real).
4.4. Prova d’origine Consacrata dall'uso, segnatamente dai riferimenti fisici, scritti ed orali, dal potenziale di produzione della regione e dall'importanza del miele e dell'ape negli emblemi e nella toponimia della regione.
4.5. Metodo di ottenimento Il miele può essere estratto esclusivamente in laboratori di estrazione riconosciuti e l'operazione d'estrazione e di decantazione ha luogo obbligatoriamente nella zona di produzione. Trattandosi di un prodotto miscibile, per evitare qualsiasi interruzione nella catena di rintracciabilità e di controllo, il condizionamento del miele di Barroso può essere effettuato unicamente da operatori debitamente autorizzati, all’interno della zona geografica di origine, allo scopo di assicurare la qualità e l'autenticità del prodotto e di garantire il consumatore. La produzione, l'estrazione ed il condizionamento possono aver luogo esclusivamente nella zona geografica delimitata. Il miele di Barroso può essere commercializzato allo stato liquido, cristallizzato o a raggiera (a condizione che le raggiere siano totalmente opercolate e non contengano covate); esso deve essere condizionato in imballaggi di materiale inerte, non nocivo ed idoneo alle derrate alimentari, i cui modelli e la cui etichettatura siano stati preventivamente approvati dall’associazione di produttori.
4.6. Legame Il miele di Barroso è prodotto nelle zone più elevate di Barroso. È un miele dalle caratteristiche particolari derivanti da un manto vegetale composto prevalentemente da brughiera.
4.7. Struttura di controllo
4.8. Etichettatura MEL DE BARROSO — Denominação de Origem Protegida
4.9. Condizioni nazionali —
1 Commissione europea — Direzione generale dell'Agricoltura — Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli» — B-1049 Bruxelles.