32005R0771•Regolamento (CE) n. 771/2005 della Commissione, del 20 maggio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam
32005R0771Regulation22 mag 2005
del 20 maggio 2005
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (di seguito: il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Apertura del presente procedimento
(1) Nell’agosto 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 , la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese (di seguito: la «RPC»), dell’Indonesia, della Malaysia, delle Filippine, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam, e ha avviato un’inchiesta.
(2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata dallo European Industrial Fasteners Institute (Istituto europeo dell’industria degli elementi di fissaggio, di seguito: «EIFI») per conto di produttori comunitari che rappresentano una percentuale maggioritaria — in questo caso oltre il 50 % — della produzione comunitaria totale di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’avvio di un procedimento.
2. Parti interessate e visite di verifica
(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori comunitari all’origine della denuncia e la loro associazione, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.
(4) Tenuto conto del numero assai elevato di produttori esportatori noti della RPC e di Taiwan, come pure di produttori e di importatori comunitari, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
(5) Per consentire ai produttori esportatori della RPC e del Vietnam di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito: «TEM») o un trattamento individuale, i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità dei due paesi.
(6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta da: cinque esportatori di Taiwan inclusi nel campione, quattro produttori comunitari inclusi nel campione, due produttori comunitari non inclusi nel campione, due produttori esportatori della RPC, due dell’Indonesia, due della Malaysia, due delle Filippine, quattro della Thailandia, uno del Vietnam, quattro importatori inclusi nel campione, un utilizzatore comunitario e un fornitore a monte nella Comunità.
(7) Un’associazione tedesca di importatori/distributori (Fachverband des Schrauben-Großhandels e.V.) ha inoltre presentato osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping, il conseguente pregiudizio e l’interesse della Comunità e ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società.
| —: Bontempi Vibo SpA, Brescia, Italia, | — | Bontempi Vibo SpA, Brescia, Italia, | — | Bulnava Srl, Milano/Suello, Italia, | — | Inox Viti Snc, Grumello Del Monte, Italia, | — | Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Germania. |
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| — | Bontempi Vibo SpA, Brescia, Italia, | |||||||
| — | Bulnava Srl, Milano/Suello, Italia, | |||||||
| — | Inox Viti Snc, Grumello Del Monte, Italia, | |||||||
| — | Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Germania. |
| RPC — Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang.: — — Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang. —: Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang. | —: Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang. | — | Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang. | —: PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam. | — | PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam. | —: Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor, | — | Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor, | — | Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang. | —: Rosario Fasteners Corporation, Cavite, | — | Rosario Fasteners Corporation, Cavite, | — | Philshin Works Corporation, Cavite. | —: Arrow Fasteners Co. Ltd e la sua società collegata Header Plan Co. Inc., Taipei, | — | Arrow Fasteners Co. Ltd e la sua società collegata Header Plan Co. Inc., Taipei, | — | Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan, | — | Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung, | — | Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd e le sue società collegate Tong Jou Enterprise Co. Ltd e Winlink Fasteners Co., Ltd, Kaohsiung, | — | Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan. | —: A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya, | — | A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya, | — | Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn, | — | Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn, | — | Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn. | —: Tigges GmbH & Co. KG, Wuppertal, Germania. | — | Tigges GmbH & Co. KG, Wuppertal, Germania. |
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| —: Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang. | — | Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —: PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam. | — | PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —: Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor, | — | Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor, | — | Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —: Rosario Fasteners Corporation, Cavite, | — | Rosario Fasteners Corporation, Cavite, | — | Philshin Works Corporation, Cavite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Rosario Fasteners Corporation, Cavite, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Philshin Works Corporation, Cavite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —: Arrow Fasteners Co. Ltd e la sua società collegata Header Plan Co. Inc., Taipei, | — | Arrow Fasteners Co. Ltd e la sua società collegata Header Plan Co. Inc., Taipei, | — | Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan, | — | Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung, | — | Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd e le sue società collegate Tong Jou Enterprise Co. Ltd e Winlink Fasteners Co., Ltd, Kaohsiung, | — | Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan. | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | Arrow Fasteners Co. Ltd e la sua società collegata Header Plan Co. Inc., Taipei, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd e le sue società collegate Tong Jou Enterprise Co. Ltd e Winlink Fasteners Co., Ltd, Kaohsiung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —: A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya, | — | A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya, | — | Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn, | — | Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn, | — | Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —: Tigges GmbH & Co. KG, Wuppertal, Germania. | — | Tigges GmbH & Co. KG, Wuppertal, Germania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tigges GmbH & Co. KG, Wuppertal, Germania. |
(9) L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo che va dal 1 o luglio 2003 al 30 giugno 2004 (di seguito: «il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi del pregiudizio riguarda il periodo che va dal 1 o gennaio 2001 al 30 giugno 2004 (di seguito: «il periodo in esame»).
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Osservazioni di carattere generale
(10) Gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e le loro parti (di seguito: gli «EFA») sono bulloni, dadi e viti di acciaio inossidabile utilizzati per congiungere meccanicamente due o più elementi. Le viti sono elementi di fissaggio con una filettatura esterna sullo stelo; possono essere utilizzate senza altre parti e fissate nel legno (viti per legno) oppure su lamiere metalliche (viti autofilettanti) o combinate con un dado e con rondelle per formare un bullone. Le viti possono avere capocchie o teste di varie forme (semitonda, a esagono incassato, piatta, esagonale ecc.), nonché steli di lunghezze e diametri diversi. Lo stelo può essere interamente o parzialmente filettato. Gli EFA vengono utilizzati da una vasta gamma di industrie per tutta una serie di applicazioni finali che richiedono una resistenza alla corrosione sia atmosferica che chimica e per le quali anche l’igiene può essere fondamentale, quali le attrezzature per la trasformazione e il magazzinaggio dei prodotti alimentari, gli stabilimenti dell’industria chimica, la produzione di apparecchiature mediche, le apparecchiature per l’illuminazione urbana, la cantieristica ecc.
2. Il prodotto in esame
(11) Gli EFA, ossia bulloni, dadi e viti di acciaio inossidabile utilizzati per congiungere meccanicamente due o più elementi, sono dichiarati, di norma, ai codici NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 , 7318 15 70 e 7318 16 30 . Esistono molti tipi di EFA, ciascuno dei quali è definito in funzione delle sue caratteristiche fisiche e tecniche specifiche e della qualità dell’acciaio inossidabile con cui è fabbricato.
(12) Nel corso dell’inchiesta alcuni importatori e un’associazione tedesca di importatori/distributori hanno asserito che i dadi avrebbero dovuto essere esclusi dalla portata dell’inchiesta stessa a motivo di una presunta produzione insufficiente di tale prodotto nella Comunità.
(13) La questione è stata esaminata, e nel corso dell’inchiesta provvisoria ci si è effettivamente chiesti se si potesse considerare che i dadi formino un unico prodotto assieme agli altri EFA. A tale proposito occorre analizzare più approfonditamente una serie di aspetti: ad esempio, se e in quale misura bulloni e dadi vengano commercializzati insieme in quanto sistema, in quale misura questi tipi di prodotti vengono sviluppati assieme ecc. Sarà inoltre necessario un esame più approfondito per accertare in quale misura i produttori della Comunità sono in grado di proporre tali sistemi ai consumatori. Si è pertanto deciso in via provvisoria di non includere nella definizione del prodotto in esame i dadi dichiarati, di norma, al codice NC 7318 16 30 .
(14) È pertinente sottolineare, a tale proposito, che la quasi totalità delle importazioni dalle Filippine sembra consistere in dadi. Di conseguenza, qualora venga deciso, nella fase definitiva dell’inchiesta, che i dadi devono essere esclusi dalla definizione del prodotto, il procedimento dovrà essere chiuso per quanto riguarda le importazioni dalle Filippine.
(15) I suddetti importatori e l’associazione tedesca di importatori/distributori hanno inoltre affermato che la definizione del prodotto avrebbe dovuto essere limitata ai prodotti di cui ai codici NC 7318 15 61 e 7318 15 70 , cioè alle viti con esagono incassato di acciaio inossidabile e ai bulloni con esagono sporgente di acciaio inossidabile, dal momento che non si registrava una produzione sufficiente di tutti gli altri tipi di EFA nella Comunità. L’inchiesta, tuttavia, ha confermato che detti altri tipi di EFA vengono prodotti nella Comunità. Non è stato pertanto possibile accogliere tale richiesta.
(16) Si è accertato che tutti gli altri tipi di prodotto, esclusi i dadi, rientrano nell’ampia definizione di «elementi di fissaggio» e presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base; non solo, ma hanno anche in comune gli stessi canali di distribuzione.
(17) Di conseguenza, tutti i vari tipi di EFA, fatta eccezione per i dadi, dichiarati di norma ai codici NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 originari della RPC, dell’Indonesia, della Malaysia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam formano, provvisoriamente, un unico prodotto ai fini della presente inchiesta (denominato di seguito: «il prodotto in esame»).
3. Prodotto simile
(18) La Commissione ha accertato che gli EFA prodotti e venduti sui mercati nazionali della RPC, dell’Indonesia, della Malaysia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam, quelli esportati nella Comunità dai paesi in questione e quelli prodotti e venduti nella Comunità dall’industria comunitaria presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e le medesime applicazioni. Tutti questi prodotti sono pertanto considerati in via provvisoria prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
C. CAMPIONAMENTO
1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC e di Taiwan
(19) Considerato il numero assai elevato di produttori esportatori della RPC e di Taiwan, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.
(20) Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di inizio dell’inchiesta e a fornire una serie di informazioni di base circa le loro vendite per l’esportazione e sul mercato interno, l’esatta natura delle loro attività riguardanti la produzione del prodotto in esame nonché la ragione sociale e le attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame. Sono state altresì consultate le autorità della RPC e di Taiwan.
1.1. Preselezione dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta
(21) Solo due produttori esportatori della RPC si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste entro il periodo di tre settimane stabilito dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha deciso, pertanto, che per i produttori esportatori della RPC il campionamento non era necessario.
(22) 49 società taiwanesi si sono manifestate e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, solo 37 di questi produttori esportatori hanno dichiarato di aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta. Queste società che hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI e che hanno espresso il desiderio di essere incluse nel campione sono state inizialmente ritenute società che hanno collaborato all’inchiesta e sono state prese in considerazione nella selezione del campione. Undici delle rimanenti 12 società erano operatori commerciali o produttori esportatori che non hanno registrato esportazioni nella Comunità durante il PI: non è quindi possibile tener conto di queste società ai fini del calcolo del dumping. Si deve infine osservare che una delle rimanenti 12 società è un produttore esportatore unicamente di dadi e, di conseguenza, non è interessato dalle misure provvisorie.
(23) I produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta rappresentano circa il 78 % delle esportazioni totali del prodotto in esame nella Comunità provenienti da Taiwan.
(24) Quanto ai produttori esportatori che non si sono manifestati entro il termine summenzionato, si è ritenuto che essi non abbiano collaborato all’inchiesta.
1.2. Selezione del campione
(25) In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Sulla base di tale criterio, sono stati selezionati per il campione cinque produttori esportatori di Taiwan. Le società selezionate rappresentano circa il 47 % delle esportazioni taiwanesi nella Comunità e circa il 57 % delle vendite sul mercato interno di Taiwan. Le autorità taiwanesi sono state consultate, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, e non hanno mosso obiezioni.
(26) I 32 produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che sono stati esclusi dal campione sono stati informati tramite le autorità taiwanesi che l’eventuale dazio antidumping imposto sulle loro esportazioni sarebbe stato calcolato in conformità dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.
(27) Sono stati inviati questionari da compilare alle cinque società selezionate per il campione; tutte e cinque hanno fatto pervenire la risposta entro il termine stabilito.
1.3. Esame individuale
(28) Due produttori esportatori di Taiwan non inclusi nel campione hanno chiesto un margine di dumping individuale e, se verrà imposta, un’aliquota del dazio individuale, in vista dell’applicazione degli articoli 9, paragrafo 6, e 17, paragrafo 3, del regolamento di base. In considerazione del numero assai elevato di paesi e di parti interessati e dato il tempo a disposizione, la Commissione ha concluso che non era possibile accordare alcun esame individuale di produttori esportatori taiwanesi, dal momento che l’esame dei singoli casi sarebbe risultato indebitamente gravoso e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Va inoltre osservato che uno dei produttori esportatori che hanno richiesto l’esame individuale fabbricava esclusivamente dadi, cioè un prodotto che, come si è spiegato in precedenza, è stato escluso in via provvisoria dalla portata del presente procedimento.
2. Campionamento dei produttori comunitari
(29) Considerato il numero assai elevato di produttori comunitari, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha chiesto ai produttori comunitari di fornirle informazioni circa la produzione e le vendite del prodotto simile.
(30) Otto produttori comunitari si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato per il campione quattro società di due Stati membri (tre in Italia e una in Germania), poiché tali produttori rappresentavano il massimo volume rappresentativo di produzione nella Comunità (circa il 50 %) che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. L’associazione dei produttori comunitari è stata consultata, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, e non ha mosso obiezioni. Agli altri quattro produttori — del Belgio, della Germania, dell’Italia e del Regno Unito — è stato chiesto di fornire determinate informazioni di carattere generale utili per l’esame del pregiudizio. Tutti i produttori comunitari inclusi nel campione e altri due produttori comunitari hanno collaborato all’inchiesta e hanno inviato le risposte ai questionari entro il termine stabilito. Tuttavia, uno dei due produttori non inclusi nel campione e che hanno collaborato produceva esclusivamente un tipo speciale di dadi, prodotto che è stato escluso in via provvisoria dalla portata della presente inchiesta: detta società, pertanto, non è stata ulteriormente presa in considerazione ai fini delle conclusioni provvisorie.
3. Campionamento degli importatori
(31) Considerato il numero assai elevato di importatori nella Comunità, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha chiesto agli importatori di fornirle informazioni riguardanti le importazioni e le vendite del prodotto in esame.
(32) Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha selezionato per il campione cinque importatori di quattro Stati membri: due in Germania, uno in Italia, uno in Svezia e uno nel Regno Unito. Sono state inoltre consultate due associazioni note di importatori. Gli importatori selezionati rappresentavano il massimo volume rappresentativo di vendite realizzate da importatori noti nella Comunità (circa il 37 %) che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Quattro importatori hanno collaborato all’inchiesta e inviato alla Commissione le risposte ai questionari. L’importatore svedese non ha offerto ulteriore collaborazione, mentre solo due importatori hanno rispedito il questionario debitamente compilato con tutte le informazioni richieste.
D. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
(33) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC e del Vietnam, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando è dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:
le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;
i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità («international accounting standards» o «principi IAS»), e sono di applicazione in ogni caso;
non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.
(34) Due produttori della RPC e un produttore vietnamita hanno chiesto il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, e hanno compilato e rispedito entro il termine stabilito l’apposito formulario di richiesta destinato ai produttori esportatori.
(35) Un produttore della RPC si trovava in fase di avvio e non disponeva di bilanci certificati né di alcun altro tipo di rendiconti finanziari. La Commissione ha concluso che la mancanza di tali documenti contabili non permetteva di stabilire la rispondenza ai criteri 2 e 3 di cui sopra, e che, di conseguenza, la società non presentava i requisiti per ottenere il TEM. La società in questione è stata informata di tali conclusioni e non le ha contestate.
(36) Quanto all’altro produttore esportatore della RPC, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni che riteneva necessarie e ha verificato tutti i dati riportati nel modulo di richiesta del TEM presso la sede di tale società.
(37) Dalla verifica è emerso che la società cinese in questione non disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con i principi IAS. Del resto, benché i documenti contabili siano stati controllati da revisori esterni indipendenti, permanevano in ogni caso numerose anomalie e punti problematici. Nel corso dell’inchiesta la società in questione ha infatti presentato i suoi documenti contabili in versioni discordanti, ma tutte con errori significativi, come, ad esempio, saldi di chiusura e di apertura di esercizi finanziari consecutivi che non corrispondevano (principio IAS 1), o presunti cambiamenti dei principi contabili non adeguatamente comprovati da alcun tipo di informazione nei documenti contabili (principio IAS 8). Non è poi stato possibile riconciliare cifre importanti quali quelle relative al fatturato sulle vendite con altri documenti contabili della società. Inoltre, la società ha indicato utili considerevoli quando, in realtà, è apparsa registrare perdite significative, mentre nei documenti contabili presentati non figuravano cifre consolidate valide relative al fatturato che dessero conto di tutte le sue operazioni. Le relazioni dei revisori contabili ignoravano completamente tutti i punti problematici suesposti.
Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, il criterio 2 risulta non soddisfatto. Di conseguenza, si è concluso che la società in questione non rispondeva ai criteri definiti nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
(38) La Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni che riteneva necessarie in merito al produttore vietnamita.
(39) Per quanto riguarda il criterio 1, si è concluso che esso non era soddisfatto, avendo determinato, in particolare, che esisteva una certa restrizione quantitativa sulle vendite all’esportazione e sul mercato interno. La restrizione figurava nella licenza commerciale d’investimento, nella domanda per il rilascio della licenza e anche nello statuto della società in questione. Infine, dalla licenza commerciale d’investimento della società risulta esplicitamente che tutte le decisioni in materia di politica di locazione dei terreni spettano allo Stato. La società beneficia inoltre di una deroga relativa al pagamento dell’affitto del terreno fino a quando non verranno completati i suoi progetti di edificazione di base, cui si aggiunge un’ulteriore deroga al pagamento dell’affitto del terreno per un determinato numero di anni. Date le circostanze, si è accertato che la società vietnamita in questione non era riuscita a dimostrare che le sue decisioni in materia di politica commerciale e di costi fossero prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato.
(40) Si è inoltre concluso che anche il criterio 2 non era soddisfatto, in quanto, contrariamente a quanto stabilito dal principio IAS 1, la pubblicazione del bilancio del 2002 non era avvenuta tempestivamente e detto bilancio non era stato sottoposto ad adeguata revisione contabile.
(41) Di conseguenza, si è concluso che la società in questione non rispondeva ai criteri definiti nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
(42) I produttori esportatori interessati della RPC e del Vietnam e l’industria comunitaria hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito alle suddette conclusioni.
(43) Due produttori esportatori hanno contestato la decisione sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto concedere loro il TEM.
(44) Il produttore esportatore cinese ha affermato che i principi contabili ai quali si era attenuto erano conformi alle norme e alle prassi vigenti per le imprese della RPC.
(45) Va osservato, a tale proposito, che secondo i criteri definiti nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base la Commissione esamina se i documenti contabili delle società sono stati redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con i principi IAS. Il rispetto o meno delle norme cinesi non è determinante nel quadro di una valutazione ai fini del TEM. Inoltre, quanto emerso nel corso della verifica costituisce un’inosservanza dei principi contabili di base oppure corrisponde a cambiamenti significativi di tali principi che vanno adeguatamente documentati e illustrati.
(46) Nonostante ciò, va osservato che l’articolo 155 del sistema di contabilità della Cina per le imprese commerciali stabilisce che le società devono allegare note complete e dettagliate ai loro prospetti contabili. Data l’assenza di qualsiasi nota o spiegazione valida nei documenti contabili della società in questione, appare evidente che la revisione contabile è stata svolta non solo in violazione dei principi IAS, ma anche delle norme cinesi.
(47) Di conseguenza, si è concluso che le argomentazioni avanzate dal produttore esportatore cinese non erano giustificate e che, nel suo caso, non era possibile accordare il TEM.
(48) Il produttore esportatore vietnamita ha sostenuto che la proporzione esportazioni/vendite sul mercato interno figurante nella sua licenza commerciale d’investimento non è vincolante, ma dà conto soltanto degli speciali incentivi fiscali introdotti dal governo del Vietnam allo scopo di incoraggiare gli investimenti; pertanto, sempre secondo quanto afferma, nessuna autorità statale deciderebbe i quantitativi che la società può esportare e quelli che può vendere sul mercato interno.
(49) Va osservato al riguardo che non vi è alcuna correlazione diretta tra le disposizioni che disciplinano il rilascio di una licenza e quelle in materia fiscale e finanziaria. Non solo, ma nella stessa licenza commerciale d’investimento della società non vi sono indicazioni che la percentuale delle esportazioni rispetto alle vendite interne sia stata fissata a fini puramente fiscali.
(50) Per quel che riguarda l’affitto del terreno, la società ha affermato che la procedura per la locazione dei terreni in uso in Vietnam non era contraria ai principi dell’economia di mercato, in quanto tutte le disposizioni speciali in questo settore non costituivano altro che incentivi introdotti dal governo vietnamita per attrarre investimenti esteri. Il produttore esportatore sosteneva inoltre che l’importo del canone di locazione altro non era che una sorta di «imposta», come pure di aver acquistato il terreno da un’altra società che ne era l'«original landlord» (proprietario originario).
(51) Occorre sottolineare che in Vietnam non esiste un mercato fondiario libero: in base a una circolare governativa, inviata alla Commissione dalla società vietnamita in questione, i prezzi del mercato fondiario sono fissati dallo Stato. Quanto all’affermazione della società secondo cui essa avrebbe acquistato il terreno dall’«original landlord», una simile formulazione è piuttosto fuorviante, dal momento che in Vietnam la proprietà fondiaria privata non esiste. La società si riferiva, in realtà, all’indennizzo, fissato unilateralmente dallo Stato, versato al precedente affittuario per il diritto di utilizzare il terreno. Inoltre, non sono state presentate prove a sostegno dell’affermazione secondo cui il canone di locazione del terreno costituirebbe una sorta di «imposta». In ogni caso, come già menzionato al considerando 39, la società è esentata dal pagamento del canone di locazione del terreno per un certo numero di anni.
(52) Per quel che riguarda il criterio 2, la società vietnamita ha sostenuto che i revisori contabili avevano sì sottolineato il fatto che la pubblicazione del bilancio del 2002 era avvenuta in ritardo rispetto a quanto prescritto dai principi IAS, ma che il ministero delle Finanze li aveva autorizzati a non tener conto di un simile discostamento dalle norme.
(53) Si deve osservare che questa affermazione non trova alcun riscontro nella relazione dei revisori contabili: questi ultimi, al contrario, hanno dichiarato che la verifica contabile è stata portata a termine in conformità dei principi IAS, e nei documenti contabili non compare alcuna riserva né è stata acclusa alcuna spiegazione sotto forma di una nota sui motivi per cui la società si è discostata da una prassi chiaramente definita nel quadro dei medesimi principi IAS. Per di più, il fatto che una lettera del ministero della Finanze possa, secondo quanto afferma la società in questione, modificare o rendere meno rigidi dei principi chiaramente sanciti per legge dimostra che, nella pratica, i principi IAS non venivano applicati correttamente.
(54) Di conseguenza, si è concluso che la società vietnamita non rispondeva ai criteri 1 e 2 e, pertanto, si è deciso di non accordarle il TEM.
2. Trattamento individuale
(55) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni del medesimo articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l’intero paese, a meno che le imprese non possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
(56) Per quanto riguarda la RPC, entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno chiesto, oltre al TEM, anche il trattamento individuale, qualora non venisse concesso loro il TEM.
(57) Dalle informazioni disponibili è emerso che queste due società rispondono a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale, di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
(58) Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai seguenti produttori esportatori della RPC:
— Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City,
— Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang.
(59) Per quanto riguarda il Vietnam, il produttore esportatore che ha chiesto il TEM ha chiesto anche il trattamento individuale, qualora non gli venisse concesso il TEM.
(60) Dalle informazioni disponibili è emerso che questa società non risponde a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale, di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
In particolare si è accertato, come già spiegato in precedenza nella valutazione ai fini del TEM, che i quantitativi delle esportazioni non erano decisi liberamente dalla società, ma venivano stabiliti e indicati dallo Stato nella licenza commerciale della società stessa. Si è quindi accertato che la società in questione non rispondeva ai requisiti per la concessione del trattamento individuale.
(61) Anche altri due produttori esportatori del Vietnam hanno presentato domanda di trattamento individuale entro il termine prescritto. Tuttavia, uno dei due ha fornito risposte incomplete al questionario, mentre l’altro non ha risposto affatto.
Poiché le due società non hanno fornito le informazioni richieste né nessun’altra spiegazione, la Commissione ha concluso che esse non hanno dimostrato di rispondere ai requisiti per la concessione del trattamento individuale.
3. Valore normale
3.1. Paese di riferimento
(62) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie di transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.
(63) Nell’avviso di apertura è stata proposta l’India quale paese di riferimento appropriato per la determinazione del valore normale per la RPC e il Vietnam. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito a tale proposta.
Diverse parti interessate hanno fatto pervenire le loro osservazioni, proponendo quale paese di riferimento Taiwan, la Thailandia, la Repubblica di Corea o l’Italia. La Commissione ha contattato alcune società note in India, paese che aveva inizialmente proposto quale paese di riferimento appropriato, ma nessun produttore indiano ha risposto al questionario né ha inviato osservazioni di qualche utilità per il procedimento. Quanto alle proposte della Repubblica di Corea e dell’Italia, le parti che le hanno avanzate non hanno però fornito alcuna informazione specifica in proposito; pertanto, i due paesi non sono stati presi ulteriormente in considerazione per la scelta del paese di riferimento.
Quanto alla Thailandia, va osservato che nel corso dell’inchiesta è emerso chiaramente, dalle informazioni dei produttori che hanno collaborato, che nel paese non si registravano vendite sul mercato interno realizzate nel corso di normali operazioni commerciali: di conseguenza, la Thailandia non poteva essere considerato un paese di riferimento.
Tuttavia, si è accertato che Taiwan, che è uno dei maggiori produttori mondiali del prodotto in esame, ha un mercato interno rappresentativo, dove un’ampia gamma di prodotti e un numero elevato di fornitori garantiscono un livello sufficiente di concorrenza. L’inchiesta ha accertato che quattro produttori esportatori di Taiwan che hanno collaborato e che sono stati inclusi nel campione hanno registrato considerevoli vendite sul mercato interno realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.
(64) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che Taiwan costituisce un paese di riferimento appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
3.2. Metodo adottato per la determinazione del valore normale
3.2.1. Rappresentatività globale
(65) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se, in ciascun paese esportatore, le vendite del prodotto in esame effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l’esportazione verso la Comunità.
3.2.2. Comparabilità dei tipi di prodotto
(66) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalle società con vendite complessive interne rappresentative e che erano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità. Si è fatto ricorso ai seguenti parametri di comparabilità: codice della NC, tipo di materia prima utilizzata, numero DIN (cioè il numero di codice nel quale il prodotto è classificato nella nomenclatura DIN), diametro in millimetri, lunghezza in millimetri.
3.2.3. Rappresentatività di ciascun tipo di prodotto
(67) Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo comparabile venduto per l’esportazione nella Comunità.
3.2.4. Verifica delle normali operazioni commerciali
(68) La Commissione ha poi esaminato se le vendite realizzate sul mercato interno di ogni paese esportatore da ciascuna società si potessero considerare effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(69) A tal fine è stata calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la percentuale delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti effettuata in perdita durante il PI:
a) per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno;
b) per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari;
c) per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 %, in volume, delle vendite sul mercato interno era effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali e, pertanto, il valore normale è stato costruito.
3.2.5. Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno
(70) Per i tipi di prodotto esportati nella Comunità dalle società interessate dall’inchiesta e che rispondevano ai criteri di cui alle sezioni 3.2.3 e 3.2.4, lettere a) e b), il valore normale è stato determinato, per i tipi di prodotto corrispondenti, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese oggetto dell’inchiesta durante il PI, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.
3.2.6. Valore normale basato sul valore costruito
(71) Per i tipi di prodotto rispondenti ai parametri di cui alla sezione 3.2.4, lettera c), come pure per quelli non venduti dai produttori esportatori in quantità rappresentative sui rispettivi mercati interni dei paesi oggetto dell’inchiesta, come menzionato nella sezione 3.2.3, si è dovuto costruire il valore normale.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito: «SGAV») sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori interessati che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali durante il PI, alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo dell’inchiesta. Se necessario, i costi di produzione e le SGAV indicati sono stati corretti prima di essere usati per la verifica delle normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.
Per quei paesi oggetto dell’inchiesta nei quali non vi erano produttori esportatori con vendite sul mercato interno del prodotto simile, o di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali durante il PI, il valore normale è stato costruito ricorrendo ai costi di produzione del produttore esportatore interessato, se necessario con le opportune correzioni. A detti costi di produzione si è ritenuto opportuno, in via provvisoria, sommare la media ponderata delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati da quattro produttori esportatori di Taiwan che hanno collaborato e che sono stati inclusi nel campione sulle loro vendite del prodotto simile sul mercato interno durante il PI, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.
3.2.7. Economie di transizione
(72) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per la RPC e il Vietnam è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dai produttori del paese di riferimento, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno di Taiwan per i tipi di prodotto comparabili, quando si è accertato che sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali, oppure sulla base di valori normali costruiti, nel caso in cui non si sono accertate vendite sul mercato interno di tipi di prodotto comparabili realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.
Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti o come il valore costruito per tipo di prodotto venduto dai quattro produttori esportatori di Taiwan che hanno collaborato e che sono stati inclusi nel campione.
3.3. Determinazione del valore normale
a) Repubblica popolare cinese
(73) Dal momento che, in questo caso, non è stato concesso alcun TEM, il valore normale per la RPC è stato determinato secondo il metodo illustrato al considerando 72.
b) Indonesia
(74) Per quel che riguarda l’unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato all’inchiesta, si è accertato che non aveva registrato vendite del prodotto simile sul mercato interno. Si è pertanto dovuto costruire il valore normale conformemente al metodo descritto al considerando 71.
(75) Va osservato che, sebbene un altro produttore esportatore indonesiano avesse inizialmente risposto al questionario della Commissione, in seguito tale società ha messo fine alle sue attività commerciali, ed è perciò risultato impossibile verificare le risposte che aveva indicato nel questionario. Si è quindi concluso che questa società indonesiana non aveva più collaborato all’inchiesta. La società stessa e le autorità indonesiane sono state informate di tale mutata situazione e non hanno presentato alcuna osservazione al riguardo.
c) Malaysia
(76) Per quel che riguarda i due produttori esportatori malesi che hanno collaborato all’inchiesta e che sono stabiliti in zone di libero scambio, si è appurato che le vendite del prodotto simile da essi indicate come vendite sul mercato interno erano state realizzate principalmente verso zone di libero scambio o depositi doganali: in altre parole, si tratta di vendite per l’esportazione effettuate da altre parti indipendenti.
Si è pertanto concluso che questi produttori esportatori non avevano registrato vendite rappresentative sul mercato interno durante il PI, e, di conseguenza, nel loro caso, si è dovuto costruire il valore normale conformemente al metodo descritto al considerando 71.
d) Taiwan
(77) Per quattro produttori esportatori di Taiwan il valore normale è stato determinato conformemente al metodo descritto ai considerando da 65 a 71.
(78) Nel corso dell’inchiesta è emerso che due di questi quattro produttori esportatori che hanno collaborato erano collegati. Questi produttori vendevano il prodotto simile sul mercato interno sia attraverso una società di vendita collegata, sia direttamente ad acquirenti indipendenti. Si deve osservare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, nel caso in cui i tipi di prodotto vengano venduti a una società di vendita collegata, tali vendite possono essere considerate come non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali. Per questo motivo, e allo scopo di determinare il valore normale, alle due società era stato chiesto, con largo anticipo rispetto allo svolgimento della visita di verifica in loco, di indicare i prezzi applicati dalla società collegata che rivendeva il prodotto al primo acquirente indipendente. Durante la verifica in loco, tuttavia, è emerso che i due produttori esportatori che hanno collaborato non erano in grado di fornire tali dati. La società di vendita collegata acquistava il prodotto in esame da diverse fonti, ivi compresi i due produttori esportatori in questione, e lo rivendeva a utilizzatori finali, dettaglianti e distributori. Tuttavia, questa società collegata che rivendeva il prodotto non era in grado di dimostrare, sulla base dei suoi documenti contabili, quali prodotti aveva acquistato dai due produttori esportatori in questione, né, di conseguenza, poteva indicare i prezzi di rivendita di tali prodotti allorché venivano venduti ad acquirenti indipendenti.
Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso, in via provvisoria, che nel calcolo del valore normale non si dovrebbe tener conto delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno per mezzo della società di rivendita collegata ai due produttori esportatori, dal momento che le vendite interne rimanenti potevano in ogni caso essere considerate rappresentative.
(79) Per quel che riguarda il quinto produttore esportatore di Taiwan incluso nel campione, si è accertato che non aveva registrato vendite del prodotto simile sul mercato interno: in questo caso, pertanto, il valore normale è stato costruito secondo il metodo illustrato al considerando 71. Nel corso dell’inchiesta sono tuttavia state rilevate gravi discrepanze nei dati forniti da questo produttore esportatore. In primo luogo, la società non ha classificato i diversi tipi di prodotto in esame in base alle precise indicazioni fornite dalla Commissione, e, di conseguenza, per parecchi tipi di prodotto non è stato possibile stabilire alcun confronto con le vendite sul mercato interno realizzate da altri produttori taiwanesi. In secondo luogo, durante la visita di verifica in loco non è stato possibile riconciliare i costi di produzione relativi al prodotto in esame indicati nelle risposte al questionario con i costi delle merci vendute riportati nel prospetto dei profitti e perdite del questionario né con altri documenti contabili della società. Non è neppure stato possibile ricollegare gli acquisti di materie prime con i costi di produzione per tipo di prodotto indicati nel questionario. Dopo la visita di verifica presso la sua sede, la società ha comunicato nuovi costi di produzione che, tuttavia, non hanno potuto essere comprovati da dati verificati.
Alla luce degli sviluppi suesposti, e a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, è stato comunicato alla società che non era possibile utilizzare determinate informazioni per il calcolo del dumping e che le conclusioni provvisorie si sarebbero basate, in parte, sui dati disponibili. Pertanto, ai fini della determinazione del valore normale costruito, la Commissione ha utilizzato dei costi di produzione adeguati per quei tipi di prodotto esportati che è stato possibile individuare con precisione sulla base delle indicazioni disponibili. A tali costi di produzione adeguati è stata poi sommata la media ponderata delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati sulle vendite sul mercato interno dagli altri quattro produttori esportatori di Taiwan che hanno collaborato all’inchiesta.
e) Thailandia
(80) Per quel che riguarda i quattro produttori esportatori della Thailandia che hanno collaborato all’inchiesta, si è accertato che non avevano registrato vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali. Si è pertanto dovuto costruire il valore normale conformemente al metodo descritto al considerando 71.
f) Vietnam
(81) Dal momento che il TEM non è stato concesso ad alcun produttore esportatore vietnamita, il valore normale per il Vietnam è stato determinato secondo il metodo illustrato al considerando 72.
4. Prezzo all’esportazione
a) Repubblica popolare cinese
(82) Le esportazioni dei due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il trattamento individuale sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all’esportazione, pertanto, è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
b) Indonesia
(83) Le esportazioni dell’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all’esportazione, pertanto, è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
c) Malaysia
(84) Nel caso di un produttore esportatore che effettuava le sue vendite all’esportazione nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(85) L’altro produttore esportatore della Malaysia effettuava esportazioni del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti e ad una parte collegata nella Comunità. Nel caso delle esportazioni vendute ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Nel caso invece delle esportazioni effettuate alla parte collegata, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. A tale scopo, per poter stabilire un prezzo all’esportazione attendibile, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita nonché dei profitti realizzati di norma dagli importatori indipendenti che hanno collaborato all’inchiesta.
d) Taiwan
(86) I produttori esportatori esportavano nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società commerciali situate a Taiwan.
(87) Allorché le vendite per l’esportazione nella Comunità sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(88) Allorché le vendite per l’esportazione nella Comunità sono state effettuate tramite società commerciali, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi del prodotto venduto per l’esportazione alle società commerciali dai produttori in questione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(89) Un produttore esportatore, il quale vendeva anche il prodotto in esame tramite società commerciali di Taiwan, non è stato in grado di presentare nessun documento giustificativo che potesse chiarire la destinazione dei suoi prodotti venduti tramite operatori commerciali: non si è tenuto conto, pertanto, di tali vendite e il prezzo all’esportazione è stato calcolato solamente in base alle esportazioni effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità.
e) Thailandia
(90) Le esportazioni dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all’esportazione, pertanto, è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
f) Vietnam
(91) Come si è già spiegato in precedenza nel quadro della valutazione ai fini della concessione del trattamento individuale, in Vietnam ha collaborato all’inchiesta un’unica società, alla quale, tuttavia, non è stato accordato il trattamento individuale. La società in questione, inoltre, svolgeva la sua attività in subappalto per una società collegata taiwanese che ha collaborato anch’essa all’inchiesta. Questa società taiwanese era proprietaria delle materie prime e svolgeva tutte le funzioni relative alle vendite all’esportazione; essa non è tuttavia stata in grado di dimostrare, sulla base dei suoi documenti contabili, che i prezzi all’esportazione applicati ad acquirenti indipendenti, prezzi indicati dalla società subappaltatrice vietnamita nella risposta al questionario, si riferivano a prodotti fabbricati in Vietnam ed esportati nella Comunità. Di conseguenza, non è possibile utilizzare tali prezzi considerandoli come i prezzi dei prodotti esportati dal Vietnam nella Comunità. La società è stata informata della decisione. Non disponendo di altre fonti, per tutti i produttori esportatori i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti, in via provvisoria, sui dati delle statistiche Eurostat relative alle importazioni.
5. Confronto
(92) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.
(93) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, i costi di imballaggio, del credito, delle garanzie e le commissioni.
6. Margini di dumping
6.1. Metodo generale
(94) In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per tipo di prodotto, determinate come si è illustrato sopra.
(95) Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che si sono manifestati a norma dell’articolo 17 del regolamento di base ma non sono stati sottoposti a un esame individuale, il margine di dumping è stato stabilito, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, in base alla media ponderata dei margini di dumping delle società incluse nel campione.
(96) Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione e che non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
(97) Per poter calcolare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, si è determinato anzitutto il livello di omessa collaborazione. Per far ciò, si è effettuato un confronto tra il volume delle esportazioni nella Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni.
(98) Quando il livello di omessa collaborazione era elevato, cioè superiore al 20 %, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato a un livello superiore al margine di dumping più elevato tra quelli calcolati per i produttori esportatori che hanno collaborato. Difatti, si ha motivo di ritenere che l’elevato livello di omessa collaborazione sia dovuto al fatto che i produttori esportatori del paese oggetto dell’inchiesta che non hanno collaborato hanno, in generale, praticato il dumping in misura maggiore rispetto a qualsiasi produttore esportatore che ha collaborato. In questi casi, pertanto, il margine di dumping è stato fissato a un livello corrispondente alla media ponderata dei margini di dumping calcolati per i tipi di prodotto dalle vendite più rappresentative venduti dai produttori esportatori che hanno collaborato e che hanno registrato i margini di dumping più elevati.
(99) Quando invece il livello di collaborazione era elevato, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping più elevato calcolato per un produttore esportatore del paese in questione che ha collaborato, in quanto non vi era motivo di ritenere che qualsiasi produttore esportatore che non ha collaborato avesse praticato il dumping in misura inferiore.
(100) È prassi costante della Commissione considerare i produttori esportatori collegati o quelli appartenenti allo stesso gruppo come un’entità unica ai fini della determinazione del margine di dumping, e, quindi, calcolare un margine di dumping unico per questi produttori. Questa prassi è dovuta, in particolare, al fatto che margini di dumping individuali potrebbero incoraggiare l’elusione delle misure antidumping, e renderle in tal modo inefficaci, consentendo ai produttori esportatori collegati di effettuare le loro esportazioni verso la Comunità tramite la società con il margine di dumping individuale più basso.
Conformemente a tale prassi, i due produttori esportatori collegati di Taiwan che appartengono allo stesso gruppo sono stati considerati come un’unica entità ed è stato loro attribuito un unico margine di dumping. Per questi produttori esportatori è stato deciso di calcolare, anzitutto, un margine di dumping per ciascuna società e, in un secondo momento, di stabilire una media ponderata di tali margini di dumping che è stata quindi attribuita all’intero gruppo.
6.2. Margini di dumping
a) Repubblica popolare cinese
(101) Nel caso dei produttori esportatori della RPC il livello di omessa collaborazione è risultato significativo (circa l’85 %).
(102) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City 21,5 %,
— Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang 12,2 %,
— tutte le altre società 27,4 %.
b) Indonesia
(103) Nel caso dei produttori esportatori dell’Indonesia il livello di omessa collaborazione è risultato significativo (circa il 60 %). I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam 9,8 %,
— tutte le altre società 24,6 %.
c) Malaysia
(104) Il livello di collaborazione registrato tra i produttori esportatori della Malaysia è stato del 100 %. Non sono stati riscontrati margini di dumping provvisori per entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta (Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor e Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang) e, pertanto, non devono essere istituite misure provvisorie sulle importazioni dalla Malaysia. Qualora queste conclusioni dovessero essere confermate nel prosieguo dell’inchiesta, il procedimento verrà chiuso per quanto riguarda la Malaysia.
d) Filippine
(105) Come già menzionato al considerando 14, è emerso che la quasi totalità delle esportazioni dalle Filippine verso la Comunità sembrano consistere in dadi. Dal momento che si è concluso in via provvisoria che i dadi devono essere esclusi dalla definizione del prodotto, non è stato calcolato alcun margine di dumping e non devono essere istituite misure provvisorie sulle importazioni dalle Filippine.
e) Taiwan
(106) Nel caso di un produttore esportatore di Taiwan incluso nel campione, il margine di dumping è stato determinato ricorrendo, in parte, ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si è tenuto conto del margine di dumping di questo produttore nel calcolo della media ponderata dei margini di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta ma non sono stati inclusi nel campione.
(107) Due produttori esportatori inclusi nel campione erano collegati, e, pertanto, nel loro caso è stato calcolato un margine di dumping unico.
(108) Nel caso dei produttori esportatori di Taiwan il livello di omessa collaborazione è risultato significativo (circa il 22 %). I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei 15,2 %,
— Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan 18,8 %,
— Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung 16,1 %,
— Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung 16,1 %,
— Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan 11,4 %,
— produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione 15,8 %,
— tutte le altre società 23,6 %.
f) Thailandia
(109) Il livello di collaborazione registrato tra i produttori esportatori della Thailandia è stato del 100 %. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya 15,9 %,
— Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn 10,8 %,
— Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn 14,6 %,
— Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn 11,0 %,
— tutte le altre società 15,9 %.
g) Vietnam
(110) Il margine di dumping provvisorio calcolato per tutte le società del Vietnam, espresso in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 7,7 %.
E. PREGIUDIZIO
1. Produzione comunitaria
(111) Nel corso dell’inchiesta è emerso, nel contesto delle procedure di campionamento, che durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori nella Comunità (cfr. il considerando 30). Due di questi produttori, tuttavia, non hanno ulteriormente collaborato all’inchiesta. Inoltre, alla denuncia presentata alla Commissione erano associati alcuni altri piccoli produttori della Comunità, i quali pure non hanno collaborato all’inchiesta.
(112) Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, il volume della produzione comunitaria è stato calcolato in via provvisoria sommando alla produzione dei sette produttori noti dall’operazione di campionamento il volume della produzione degli altri piccoli produttori che non hanno collaborato all’inchiesta, noti dalla denuncia.
2. Definizione dell’industria comunitaria
(113) I cinque produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui al considerando 30 rappresentano il 54 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Tali società costituiscono, pertanto, l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e vengono di seguito denominate: «l’industria comunitaria». Quattro di questi produttori, che rappresentavano il massimo volume rappresentativo di produzione nella Comunità, sono stati inseriti nel campione, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, e vengono denominati di seguito: «i produttori comunitari inclusi nel campione».
(114) Dato che si è fatto ricorso alle tecniche di campionamento, i valori degli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti in parte per l’industria comunitaria considerata nel suo complesso e in parte per i produttori comunitari inclusi nel campione. L’esame del pregiudizio relativamente a: quota di mercato, produzione, capacità e indice di utilizzazione degli impianti, volume e valore delle vendite, crescita, scorte, occupazione e produttività, si è basato sui dati relativi all’industria comunitaria considerata nel suo complesso. Per gli altri indicatori sono stati invece utilizzati i dati relativi ai produttori comunitari inclusi nel campione (prezzi delle transazioni, investimenti e utile sul capitale investito, salari, redditività, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali).
3. Analisi della situazione del mercato comunitario
3.1. Introduzione
(115) Per valutare l’andamento dei volumi e dei prezzi, sono stati utilizzati i dati delle statistiche Eurostat relativi ai codici NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 e le informazioni contenute nelle risposte, sottoposte a verifica, dell’industria comunitaria al questionario. Va osservato che, in questa fase provvisoria, si considera che i dadi siano esclusi dalla definizione del prodotto: pertanto, i dati relativi a questa voce (codice NC 7318 16 30 ) non sono stati presi in considerazione nel quadro della presente analisi.
(116) I dati relativi all’industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta.
(117) Misure antidumping sulle importazioni di EFA dalla RPC, dall’India, dalla Malaysia, dalla Repubblica di Corea, da Taiwan e dalla Thailandia sono rimaste in vigore dal settembre 1997 al febbraio 2003 3 .
3.2. Consumo nella Comunità
(118) Nel calcolare il consumo comunitario apparente del prodotto in esame e del prodotto simile, la Commissione ha sommato:
— il volume totale delle importazioni del prodotto in esame e del prodotto simile nella Comunità, secondo i dati Eurostat,
— il volume delle vendite nella Comunità del prodotto simile fabbricato dall’industria comunitaria,
— e, in base alle informazioni contenute nella denuncia, il volume stimato delle vendite del prodotto simile realizzate nella Comunità dagli altri produttori comunitari noti.
Come si ricava dalla seguente tabella, nel corso del periodo in esame il consumo nella Comunità del prodotto in esame e del prodotto simile è aumentato del 24 %.
| Consumo (in kg) | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
|---|---|---|---|---|
| Prodotto in esame e prodotto simile | 63 907 918 | 70 113 833 | 75 854 601 | 79 427 756 |
| Valore indicizzato | 100 | 110 | 119 | 124 |
3.3. Importazioni del prodotto in esame nella Comunità
3.3.1. Cumulo
(119) Le importazioni in dumping di EFA originarie della RPC, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam (di seguito: «i paesi interessati») sono state valutate cumulativamente, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Si ricorda che si è appurato che le importazioni originarie della Malaysia non erano oggetto di dumping, mentre le importazioni originarie delle Filippine consistevano unicamente di dadi, prodotto che è stato escluso, provvisoriamente, dalla portata del presente procedimento: pertanto, le importazioni da questi due paesi non sono state esaminate assieme alle summenzionate importazioni in dumping. I margini di dumping stabiliti per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati sono superiori alla soglia minima definita all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che corrispondono al 2 % dei prezzi all’esportazione, mentre il volume delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati è superiore alla soglia dell’1 % della quota di mercato stabilita all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. I prezzi medi delle importazioni da tutti i paesi interessati hanno registrato un calo costante nel corso dell’intero periodo in esame. Non solo, ma gli EFA importati dai paesi interessati sono simili sotto ogni riguardo, sono prodotti intercambiabili e vengono commercializzati nella Comunità tramite canali commerciali comparabili e a condizioni commerciali simili: si tratta quindi di prodotti concorrenziali tra di loro e, inoltre, in concorrenza con gli EFA prodotti nella Comunità. Si è pertanto concluso, in via provvisoria, che è opportuno valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni.
Importazioni (in kg) 2001 2002 2003 PI Prodotto in esame 13 988 700 14 303 000 22 428 600 27 399 700 Valore indicizzato 100 102 160 196
(120) Per tutto il periodo in esame le importazioni (in volume) del prodotto in esame hanno continuato ad aumentare in misura significativa: nel periodo dell’inchiesta le importazioni sono aumentate del 96 % rispetto al 2001.
| Prezzo medio all’importazione (EUR/kg) | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
|---|---|---|---|---|
| Prodotto in esame | 3,53 | 2,90 | 2,50 | 2,41 |
| Valore indicizzato | 100 | 82 | 71 | 68 |
(121) Nel corso dell’intero periodo in esame il prezzo medio all’importazione del prodotto in esame è andato costantemente diminuendo: nel periodo dell’inchiesta il livello complessivo dei prezzi è diminuito del 32 % rispetto al 2001.
| Quota detenuta sul mercato comunitario | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
|---|---|---|---|---|
| Prodotto in esame | 21,9 % | 20,4 % | 29,6 % | 34,5 % |
| Valore indicizzato | 100 | 93 | 135 | 158 |
(122) La quota detenuta dai paesi interessati sul mercato comunitario è diminuita del 7 % tra il 2001 e il 2002; a partire dal 2003, tuttavia, i paesi interessati hanno impresso una forte e rapida accelerazione alle loro attività sul mercato comunitario, arrivando quindi a registrare un incremento complessivo del 58 % della loro quota di mercato nell’arco dell’intero periodo in esame.
3.3.3. Sottoquotazione dei prezzi
(123) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi, sono stati analizzati i dati sui prezzi relativi al periodo dell’inchiesta. A questo scopo sono stati messi a confronto i prezzi di vendita, a livello franco fabbrica, praticati dall’industria comunitaria agli acquirenti non collegati con i prezzi di vendita, a livello cif all’importazione, praticati dai produttori esportatori dei paesi interessati ai primi acquirenti indipendenti della Comunità, in entrambi i casi al netto di sconti, riduzioni, commissioni e imposte.
(124) I prezzi di vendita dell’industria comunitaria e i prezzi cif all’importazione praticati dai produttori esportatori sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, ossia a quello degli operatori commerciali/distributori nel mercato comunitario, sulla base della media ponderata dei prezzi. Il confronto è stato effettuato separatamente per tipo di EFA e per tipo di acciaio inossidabile utilizzato. Durante il periodo dell’inchiesta pressoché tutte le vendite dei produttori esportatori nella Comunità sono state effettuate per il tramite di operatori commerciali/distributori.
(125) I risultati del confronto, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria durante il periodo dell’inchiesta, mostrano margini considerevoli di sottoquotazione dei prezzi (sino al 59,2 %). Tali margini di sottoquotazione dei prezzi indicano una pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni nel mercato comunitario provenienti dai paesi interessati.
(126) I margini di sottoquotazione dei prezzi per paese interessato sono i seguenti:
| Paese | Margine di sottoquotazione |
|---|---|
| RPC | compreso tra l’8,6 % e il 59,2 % |
| Indonesia | compreso tra il 28 % e il 31,9 % |
| Taiwan | compreso tra il 7 % e il 38,9 % |
| Thailandia | compreso tra il 13,1 % e il 44,4 % |
| Vietnam | 28,2 % |
3.4. Situazione economica dell’industria comunitaria
2001 2002 2003 PI Produzione (in kg) 18 808 577 24 601 594 21 672 591 21 688 461 Valore indicizzato 100 131 115 115 Capacità (in kg) 36 210 417 45 866 665 43 931 762 45 081 275 Valore indicizzato 100 127 121 124 Indice di utilizzazione degli impianti 51,9 % 53,6 % 49,3 % 48,1 % Valore indicizzato 100 103 95 93
(127) Dopo un incremento del 31 % nel 2002, che è risultato superiore all’aumento del consumo nella Comunità in termini relativi, la produzione dell’industria comunitaria ha in seguito registrato un calo fino a stabilizzarsi, a partire dal 2003, a un livello superiore del 15 % rispetto al 2001. Va sottolineato che un simile livello di incremento della produzione corrisponde comunque a un rallentamento rispetto alla crescita del 24 % del consumo nella Comunità nell’arco dell’intero periodo in esame.
(128) La capacità di produzione dell’industria comunitaria, che ha registrato anch’essa la sua punta massima nel 2002, è aumentata del 24 %, rispecchiando così gli investimenti realizzati dai produttori comunitari inclusi nel campione.
(129) Dopo aver registrato un lieve miglioramento nel 2002, l’indice di utilizzazione degli impianti dell’industria comunitaria è poi diminuito, segnando un calo complessivo del 7 % nel corso dell’intero periodo in esame.
Vendite del prodotto simile nella Comunità 2001 2002 2003 PI Volume (in kg) 20 691 876 25 326 440 23 362 418 22 115 591 Valore indicizzato 100 122 113 107 Prezzo di vendita medio (EUR/kg) 2,83 2,47 2,67 2,99 Valore indicizzato 100 87 94 106 Quota di mercato 32,4 % 36,1 % 30,8 % 27,8 % Valore indicizzato 100 112 95 86
(130) Il volume delle vendite dell’industria comunitaria è diminuito del 7 % nell’arco dell’intero periodo in esame. Si deve osservare, tuttavia, che, dopo una crescita del 22 % nel 2002, il volume delle vendite dell’industria comunitaria ha registrato un calo costante; non solo, ma un simile andamento dell’aumento del volume è notevolmente inferiore rispetto all’incremento del 24 % registrato dal consumo nella Comunità, senza dire che si distacca assai significativamente dalla percentuale di crescita del 96 % segnata dalle importazioni dai paesi interessati nell’arco dell’intero periodo in esame.
(131) Il prezzi medi di vendita dell’industria comunitaria sono aumentati del 6 % nel corso dell’intero periodo in esame: dopo aver registrato un calo del 13 % tra il 2001 e il 2002, essi sono andati costantemente aumentando.
(132) Nel corso dell’intero periodo in esame la quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita del 14 %: dopo aver registrato un incremento del 12 % tra il 2001 e il 2002, la quota detenuta dall’industria è andata costantemente diminuendo. Dal confronto tra la situazione nel PI rispetto al 2002 emerge addirittura un calo della quota di mercato del 26 %. Nel corso dello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati ha registrato un forte aumento.
(133) Come risulta evidente dall’analisi dell’andamento della produzione e del volume delle vendite in termini assoluti, se l’industria comunitaria ha registrato una crescita nel corso dell’intero periodo in esame, una situazione di declino ha comunque avuto inizio a partire dal 2002. Inoltre, nell’arco del periodo in esame la quota di mercato è diminuita, il che sta a indicare che in termini relativi, cioè rispetto ai concorrenti, l’industria comunitaria in realtà non ha registrato una crescita.
2001 2002 2003 PI Redditività industria comunitaria 2,0 % – 2,7 % – 0,7 % 4,3 % Valore indicizzato 100 – 134 – 37 214
(134) Nell’arco dell’intero periodo in esame la redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione ha registrato un miglioramento. Dopo gli utili modesti registrati nel 2001, la redditività è diminuita tanto da segnare una situazione in perdita nel 2002. Tra il 2002 e il 2003 il tasso di redditività è aumentato, benché l’industria comunitaria abbia continuato a trovarsi in perdita. Nel periodo 2003-PI l’industria comunitaria ha registrato il risultato migliore dell’intero periodo in esame in termini di redditività, ottenendo un margine di utile del 4,3 %. Benché a prima vista un simile risultato possa apparire positivo, in realtà occorre valutarlo situandolo nel giusto contesto.
(135) Infatti, anche durante il PI i produttori comunitari inclusi nel campione non hanno registrato, in media, il margine di utile minimo ritenuto adeguato e realizzabile in assenza del dumping, pari al 5 % (cfr. il considerando 178 più avanti) ed erano, inoltre, assai lontani dal livello di redditività (del 9,1 %) 4 raggiunto dall’industria comunitaria nel 1995, prima cioè dell’arrivo sul mercato comunitario delle importazioni in dumping.
(136) Non solo, ma nell’analisi è importante considerare che il migliore risultato della redditività registrato nel PI i) è stato ottenuto a discapito di una quota di mercato in calo e ii) è essenzialmente dovuto a un forte rialzo speculativo del prezzo del principale fattore di costo, cioè dell’acciaio inossidabile. L’aumento previsto dei prezzi dell’acciaio inossidabile ha consentito all’industria comunitaria di ottenere prezzi più elevati per il prodotto simile, attingendo temporaneamente per la sua produzione a scorte di acciaio inossidabile relativamente a basso prezzo di cui si era rifornita prima che si registrasse il rialzo speculativo. Questo vantaggio in termini di costi, tuttavia, è venuto meno una volta esaurite le scorte disponibili di materia prima, allorché l’industria comunitaria è stata costretta a rifornirsi di altro acciaio inossidabile a un prezzo notevolmente maggiorato. Non solo, ma occorre aggiungere che in generale simili fasi speculative non durano a lungo, e che i clienti, in particolare i grandi distributori dotati di un notevole potere negoziale, una volta percepita una stagnazione o una contrazione dei prezzi dell’acciaio, riprendono di solito ad esercitare una forte pressione sui prezzi. Di conseguenza, l’aumento della redditività registrato è dovuto essenzialmente a condizioni di mercato estremamente favorevoli per l’industria comunitaria, soprattutto nella seconda parte del PI, condizioni che tuttavia non erano di carattere duraturo.
2001 2002 2003 PI Scorte (in kg) 7 965 825 6 425 035 4 194 493 3 800 389 Valore indicizzato 100 81 53 48
(137) I livelli delle scorte di fine anno dell’industria comunitaria hanno registrato un forte calo (– 52 %) nell’arco dell’intero periodo in esame, il che può essere attribuito a due fattori: i) l’aumento della produzione «su richiesta» (nel qual caso le scorte hanno un peso limitato) e ii) un calo della produzione a partire dal 2002.
2001 2002 2003 PI Investimenti 1 595 223 1 977 279 2 776 586 1 039 989 Valore indicizzato 100 124 174 65 Utile sul capitale investito 8,6 % – 11,1 % – 3,0 % 19,3 % Valore indicizzato 100 – 129 – 34 224 Flusso di cassa 7 170 700 – 979 445 3 178 050 4 602 063 Valore indicizzato 100 – 14 44 64
(138) Nel periodo 2001-2003 i produttori comunitari inclusi nel campione hanno aumentato costantemente gli investimenti, soprattutto per sostituire macchinari e attrezzature ormai obsoleti. Durante il periodo dell’inchiesta gli investimenti sono diminuiti del 35 % rispetto all’inizio del periodo in esame, un calo, quello registrato nel PI, che può però essere in parte spiegato dai considerevoli investimenti realizzati negli anni precedenti. Gli investimenti destinati alla produzione del prodotto simile sono necessari per mantenere e incrementare il livello di competitività nonché per migliorare gli standard ambientali e di sicurezza.
(139) Nel corso dell’intero periodo in esame l’utile sul capitale investito ha registrato un miglioramento. Questo miglioramento: i) conferma l’opportunità delle decisioni in materia di investimenti prese dalla direzione delle aziende; e ii) riflette i maggiori livelli di redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione durante il PI. Tuttavia, come si è già menzionato nel contesto dell’analisi della redditività, il miglioramento della redditività può essere in larga parte spiegato da particolari circostanze di carattere non duraturo (cioè, un andamento del prezzo dell’acciaio inossidabile di natura speculativa registrato durante il PI). Inoltre, il fatto che una parte dei produttori comunitari inclusi nel campione abbia utilizzato in misura sempre maggiore macchinari presi in leasing per la produzione spiega il risultato relativamente migliore dell’indicatore dell’utile sul capitale investito rispetto all’indicatore della redditività.
(140) Benché il flusso di cassa dei produttori comunitari inclusi nel campione generato dalle vendite del prodotto simile sia migliorato a partire dal 2002, nell’arco dell’intero periodo in esame il valore di tale indicatore è diminuito del 36 %.
(141) Infine, i produttori comunitari inclusi nel campione non hanno incontrato particolari difficoltà nell’ottenere capitali, com’è dimostrato dalla loro capacità di realizzare investimenti nel corso del periodo in esame.
2001 2002 2003 PI Occupazione 266 285 269 252 Valore indicizzato 100 107 101 95 Produttività (in kg per lavoratore) 70 643 86 463 80 427 86 159 Valore indicizzato 100 122 114 122 Costo del lavoro (in EUR) 7 429 616 8 347 464 8 266 487 7 870 657 Valore indicizzato 100 112 111 106 Costo del lavoro per lavoratore (in EUR) 33 887 34 704 36 341 37 350 Valore indicizzato 100 102 107 110
(142) L’occupazione dell’industria comunitaria ha registrato un incremento nel 2002, ma in seguito è andata costantemente diminuendo, registrando un calo complessivo del 5 % nel corso dell’intero periodo in esame. Un tale andamento negativo ha coinciso con la diminuzione della produzione a partire dal 2002.
(143) La produttività, espressa in kg di produzione per lavoratore, è aumentata del 22 % nell’arco dell’intero periodo in esame, a riprova della determinazione e della capacità dell’industria comunitaria di mantenere e migliorare il suo livello di competitività.
(144) Nel corso dell’intero periodo in esame il salario per lavoratore è aumentato del 10 %, un aumento dovuto ai premi per l’aumento di produttività e all’indennità dello stipendio legata all’inflazione. D’altra parte, il costo del lavoro in termini assoluti è diminuito a partire dal 2002.
3.4.7. Entità del dumping e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(145) Visto soprattutto il volume delle importazioni in dumping dai paesi interessati, i margini di dumping accertati non possono essere considerati trascurabili.
(146) Misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, dall’India, dalla Malaysia, dalla Repubblica di Corea, da Taiwan e dalla Thailandia sono rimaste in vigore fino all’inizio del 2003. Tuttavia, l’industria comunitaria non è riuscita a riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, come dimostra in particolare l’andamento della sua quota di mercato, del volume delle vendite e dell’occupazione: ciò è risultato evidente soprattutto dopo la scadenza delle precedenti misure antidumping.
3.4.8. Conclusioni in materia di pregiudizio
(147) Nel corso dell’intero periodo in esame l’industria comunitaria ha incrementato la produzione e il volume delle vendite, è riuscita a ridurre le scorte e ha costantemente realizzato degli investimenti; non ha incontrato difficoltà nell’ottenere capitali e ha incrementato la produttività; il suo costo del lavoro, in termini assoluti, è diminuito; infine, l’industria è stata in grado di aumentare i suoi prezzi durante il PI in modo tale da migliorare la redditività e l’utile sul capitale investito.
(148) Ciononostante, questi elementi positivi vanno tutti valutati nel loro giusto contesto. L’incremento dei prezzi e il miglioramento della redditività sono stati ottenuti a spese di significative perdite della quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria: perdite pari al 14 % nell’arco dell’intero periodo in esame e addirittura al 26 % se considerate dal solo 2002 in poi. In particolare, dato che sul mercato erano disponibili importazioni in dumping a basso prezzo, i clienti hanno scelto fonti di approvvigionamento alternative del prodotto in esame e l’industria comunitaria non è stata in grado di seguirli sulla stessa strada.
(149) Inoltre, in linea con le conclusioni raggiunte riguardo alla quota di mercato, nel corso del periodo in esame l’incremento della produzione (+ 15 %) e quello del volume delle vendite (+ 7 %) registrati dall’industria comunitaria non sono stati sufficienti per stare al passo con l’andamento nettamente più positivo del consumo sul mercato comunitario (+ 24 %). Il tasso di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito del 5 %, il che spiega, in realtà, la riduzione del costo del lavoro dell’industria stessa. Si deve poi aggiungere che la situazione della redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione non può considerarsi, nel complesso, soddisfacente. Per gran parte del periodo in esame, essa è stata nettamente insufficiente (dato che hanno registrato perdite o un margine di utile insufficiente). Benché la redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione sia migliorata durante il PI (con un margine di utile del 4,3 %), un tale risultato i) è in ogni caso inferiore al margine di utile minimo del 5 % che l’industria comunitaria avrebbe potuto presumibilmente ottenere in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli e ii) può essere in gran parte attribuito agli effetti non duraturi dei prezzi al rialzo dell’acciaio. La situazione negativa dell’industria comunitaria è ulteriormente riflessa nel quadro presentato dall’andamento del flusso di cassa.
(150) Di conseguenza, nel complesso gli indicatori con andamento negativo prevalgono su quelli con andamento positivo, e, pertanto, si conclude in via provvisoria che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.
F. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Introduzione
(151) A norma dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio notevole. In questa analisi sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.
2. Effetti delle importazioni in dumping
(152) A partire dal 2003 i paesi interessati hanno fortemente consolidato e migliorato la loro posizione sul mercato: si può constatare chiaramente come l’aumento della quota di mercato detenuta da questi paesi (+ 58 %) coincida con una diminuzione della quota dell’industria comunitaria. Non solo, ma l’incremento del volume delle importazioni dai paesi interessati (+ 96 %) è stato assai più rilevante rispetto all’aumento del consumo sul mercato comunitario (+ 24 %). Infine, a partire dal 2003, in conseguenza di pratiche commerciali sleali sotto forma di dumping dopo la scadenza delle misure antidumping, il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati è risultato notevolmente inferiore rispetto al livello di prezzo dell’industria comunitaria, e ha quindi esercitato una pressione sui prezzi.
Si è stabilito, pertanto, in via provvisoria che durante il periodo in esame le importazioni in dumping dai paesi interessati hanno avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria, in particolare in termini di quota di mercato e di volume delle vendite.
3. Impatto di altri fattori
Importazioni da paesi terzi 2001 2002 2003 PI Volume (in migliaia di kg) Svizzera 3 901 3 218 3 971 3 970 Valore indicizzato 100 82 102 102 Giappone 2 825 2 600 3 062 1 612 Valore indicizzato 100 92 108 57 Malaysia 1 242 437 1 057 1 456 Valore indicizzato 100 35 85 117 India 35 21 701 1 148 Valore indicizzato 100 61 2 021 3 307 Norvegia 681 384 406 438 Valore indicizzato 100 56 60 64 Repubblica di Corea 40 36 109 221 Valore indicizzato 100 89 271 549 Filippine 89 28 59 80 Valore indicizzato 100 31 66 89 Resto del mondo 2 833 2 011 2 150 2 574 Valore indicizzato 100 71 76 91 Prezzo medio all’importazione (EUR/kg) Svizzera 10,48 11,47 9,82 9,90 Valore indicizzato 100 109 94 94 Giappone 5,52 4,68 3,99 7,55 Valore indicizzato 100 85 72 137 Malaysia 3,20 3,15 2,62 2,70 Valore indicizzato 100 98 82 84 India 6,20 10,69 1,76 1,91 Valore indicizzato 100 172 28 31 Norvegia 2,33 1,61 2,36 2,89 Valore indicizzato 100 100 100 100 Repubblica di Corea 5,04 5,61 2,65 2,72 Valore indicizzato 100 111 53 54 Filippine 3,38 4,06 3,45 3,47 Valore indicizzato 100 120 102 103 Resto del mondo 11,70 12,37 10,23 8,34 Valore indicizzato 100 106 87 71
(153) Le importazioni del prodotto in esame provenienti da altri paesi diversi dai paesi interessati sono, nel complesso, diminuite: nell’arco dell’intero periodo in esame, infatti, la quota di mercato di tali importazioni da altri paesi ha registrato un calo del 20 %. Inoltre, il prezzo medio di queste importazioni da altri paesi era notevolmente più elevato rispetto ai livelli del prezzo all’importazione del prodotto in esame dai paesi interessati.
(154) Due esportatori hanno affermato che le importazioni dall’India, dalla Repubblica di Corea e dalla Norvegia sono tali da annullare qualsiasi nesso causale che possa eventualmente esistere tra il pregiudizio notevole che subirebbe l’industria comunitaria e le importazioni in dumping dai paesi interessati.
(155) Sulla base dei dati a disposizione, tuttavia, risulta che tanto le importazioni dalla Repubblica di Corea (durante il PI: 221 tonnellate a un prezzo medio di 2,72 EUR/kg) quanto quelle dalla Norvegia (durante il PI: 438 tonnellate a un prezzo medio di 2,89 EUR/kg) non sono sufficienti a spiegare, sia per via del loro modesto volume che dei loro prezzi, il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria. Per di più, occorre aggiungere che le importazioni dalla Norvegia hanno registrato una diminuzione del 36 % nell’arco dell’intero periodo in esame.
(156) Per quanto riguarda invece l’India, si può osservare che a partire dal 2003 le importazioni da questo paese sono fortemente aumentate (durante il PI: 1 147,6 tonnellate) ed erano a basso prezzo (prezzo medio: 1,91 EUR/kg). Non si può quindi escludere che durante il PI le importazioni dall’India possano aver avuto un certo impatto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria, soprattutto in termini di pressione sui prezzi. Tuttavia, dato il volume relativamente modesto di queste importazioni dall’India se confrontato a quello delle importazioni dai paesi interessati (27 400 tonnellate, a un prezzo medio di 2,41 EUR/kg), si è giunti alla conclusione che l’impatto delle importazioni dall’India (la cui quota di mercato durante il PI era pari all’1,4 %) non è sufficiente ad annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria. Le importazioni dall’India, considerate separatamente, non sono infatti sufficienti a spiegare la perdita significativa di quota di mercato registrata dall’industria comunitaria e l’incremento molto meno pronunciato delle sue vendite rispetto alla crescita del consumo.
(157) Inoltre, nonostante quanto affermato da due esportatori, il fatto che le importazioni provenienti dall’India non siano oggetto della presente inchiesta non costituisce una discriminazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Si deve sottolineare al riguardo che, se considerate nell’arco dell’intero periodo in esame, fino al PI le importazioni dall’India erano trascurabili, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base; è solo durante il PI che tali importazioni sono aumentate, benché anche in tale periodo si siano attestate su quantitativi relativamente poco elevati (pari a una quota di mercato dell’1,4 %). Non solo, ma si deve aggiungere che, quando è stato avviato il presente procedimento, la Commissione non disponeva di elementi di prova a prima vista sufficienti del fatto che dette importazioni dall’India fossero oggetto di pratiche di dumping.
(158) Dal momento che le importazioni dalle Filippine e dalla Malaysia sono state escluse dalla portata della presente inchiesta, si è esaminato in seguito se le importazioni da questi due paesi fossero tali da annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria. Una volta esclusi i dadi dalla definizione del prodotto, tuttavia, le importazioni dalle Filippine di altri EFA risultano con ogni evidenza trascurabili (con una quota di mercato durante il PI dello 0,1 %) e realizzate a un prezzo piuttosto elevato (3,47 EUR/kg): pertanto, non è stato possibile attribuire loro effetti pregiudizievoli di qualche rilievo. Anche il volume delle importazioni dalla Malaysia era inferiore e i loro prezzi, in media, superiori (durante il PI: 1 456 tonnellate a 2,70 EUR/kg) rispetto a volume e prezzi delle importazioni dai paesi interessati. Non solo, ma la quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia è diminuita del 6 % nell’arco dell’intero periodo in esame. Di conseguenza, sebbene le importazioni dalla Malaysia possano aver avuto un impatto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che questo impatto non è stato tale da annullare gli effetti pregiudizievoli arrecati dalle importazioni in dumping dai paesi interessati.
(159) Si è concluso, pertanto, in via provvisoria che le importazioni da altri paesi diversi dai paesi interessati non hanno annullato il nesso causale tra il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria e le importazioni in dumping dai paesi interessati.
3.2. Andamento del consumo sul mercato comunitario
(160) Nel corso del periodo in esame il consumo del prodotto in esame sul mercato comunitario è aumentato del 24 %. Pertanto, il pregiudizio subito dall’industria comunitaria non può essere attribuito ad una contrazione della domanda sul mercato comunitario.
3.3. Competitività dell’industria comunitaria
(161) Come dimostra la sua quota di mercato, l’industria comunitaria è un concorrente importante per il prodotto simile e ha sempre investito per garantire un prodotto all’avanguardia. Difatti, la produttività per lavoratore è persino aumentata del 22 % nel corso dell’intero periodo in esame, e, contrariamente a quanto affermato da quattro esportatori, un simile miglioramento della produttività dell’industria comunitaria, che ha coinciso con gli investimenti da essa realizzati, dimostra che la politica di investimenti dell’industria non può spiegare il pregiudizio notevole subito. Anzi, considerata la maggiore produttività ottenuta, proprio gli investimenti hanno contribuito a contenere il pregiudizio. Pertanto, non sono emersi elementi di prova che dimostrino che la scarsa competitività potrebbe aver annullato il nesso causale tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
4. Conclusioni relative al nesso di causalità
(162) Nel complesso si è quindi concluso in via provvisoria che le importazioni dai cinque paesi interessati, considerate cumulativamente, hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria; non è stata accertata l’esistenza di altri fattori sufficienti ad annullare tale nesso di causalità.
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Introduzione
(163) La Commissione ha esaminato se esistano validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l’imposizione provvisoria delle misure non sia nell’interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati esaminati i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate dall’inchiesta. Per valutare se fosse nell’interesse della Comunità istituire le misure, è stato inviato un questionario agli utilizzatori e agli importatori del prodotto in esame e ai fornitori a monte delle materie prime utilizzate nella produzione del prodotto simile.
2. Interesse dell’industria comunitaria
(164) Dall’inchiesta è emerso che l’industria comunitaria gode tuttora di una situazione di efficienza economico-finanziaria ed è in grado di competere in condizioni di mercato eque. Come si è già ricordato, l’industria dispone di significative capacità inutilizzate di produzione del prodotto simile: il ricorso a queste capacità avrebbe un effetto positivo, consentendole di incrementare le vendite e la quota di mercato, di aumentare il tasso di occupazione e, grazie a maggiori economie di scala, di conseguire a lungo andare un livello adeguato e sostenibile di redditività. A impedire all’industria di migliorare in questo modo la sua situazione è però soprattutto la continua pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in dumping del prodotto in esame sul mercato comunitario. L’istituzione delle misure antidumping servirebbe a mitigare gli effetti di una simile pressione sleale sui prezzi.
(165) Si ritiene che, qualora non vengano imposte misure destinate a rimediare agli effetti negativi delle importazioni in dumping, l’industria comunitaria continuerà a dover far fronte a una sottoquotazione dei prezzi e, quindi, a un ribasso dei prezzi, con un conseguente impatto negativo, in particolare, sulla sua quota di mercato e sul suo volume delle vendite. A lungo andare, tale situazione potrebbe compromettere la stessa efficienza economico-finanziaria dell’industria comunitaria. Di conseguenza, si ritiene che l’istituzione delle misure sia nell’interesse dell’industria comunitaria.
3. Interesse degli importatori/distributori
(166) Gli importatori/distributori svolgono un ruolo pressoché esclusivo in qualità di intermediari tra i produttori (nella Comunità e al di fuori di essa) e gli utilizzatori di EFA. Il potere negoziale di cui dispongono e la loro capacità di stoccare ingenti quantitativi di EFA incidono fortemente sui prezzi di questo prodotto.
(167) Quattro degli importatori/distributori inclusi nel campione hanno compilato e restituito il questionario della Commissione, benché solo due di questi abbiano risposto esaurientemente a tutte le domande. Questi due importatori rappresentano all’incirca il 14 % delle importazioni comunitarie del prodotto in esame durante il PI. Inoltre, un’associazione tedesca di importatori/distributori ha presentato le sue osservazioni ed è stata anche sentita nel corso di un’audizione comune insieme agli importatori/distributori.
(168) Gli importatori/distributori non si sono espressi a favore dell’istituzione delle misure. Gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta e la loro associazione hanno sostenuto che l’imposizione delle misure comporterà un rialzo dei prezzi per gli utilizzatori, anche se, di nuovo secondo quanto affermano, il prodotto in esame e il prodotto simile fabbricato dall’industria comunitaria non sono sempre comparabili. Hanno aggiunto che l’istituzione delle misure antidumping andrebbe a svantaggio della loro attività commerciale e dei loro dipendenti.
(169) Dalle informazioni ricevute, tuttavia, risulta che gli importatori/distributori acquistano il prodotto in esame da molte fonti diverse, sia nella Comunità — compresa l’industria comunitaria — che al di fuori di essa. Dal momento che non si osservano fondamentali differenze a livello di qualità o di tipo di prodotto tra gli EFA importati dai paesi interessati e il prodotto simile proveniente da qualsiasi altra fonte, si ritiene in via provvisoria che, anche nel caso in cui venissero imposte le misure antidumping, gli importatori/distributori nella Comunità non avrebbero difficoltà a rifornirsi del prodotto, considerato il numero significativo di fonti alternative di approvvigionamento di cui dispongono. Non solo, ma gli importatori non hanno suffragato con prove sufficienti la loro affermazione secondo cui l’istituzione delle misure antidumping verrebbe ad avere un impatto significativo sulla loro situazione occupazionale, soprattutto se si considera che le attività di importazione non sono ad uso intensivo di manodopera. Per quanto riguarda invece il rialzo dei prezzi che sarebbe conseguenza dell’imposizione di dazi antidumping provvisori, si deve osservare che le misure antidumping rimaste in vigore dal 1997 al 2003 non hanno costituito una minaccia per la situazione economica degli importatori/distributori. Inoltre, alla luce delle risposte fornite nel questionario della Commissione, nel corso del periodo in esame i margini di utile registrati dagli importatori risultano di gran lunga superiori alla redditività dell’industria comunitaria. Pertanto, non si prevede che l’eventuale rialzo dei prezzi dovuto all’istituzione delle misure venga automaticamente trasferito sugli utilizzatori.
(170) Sebbene gli importatori/distributori non siano a favore dell’istituzione delle misure, sulla base delle informazioni disponibili si può concludere che gli eventuali vantaggi che essi possano ricavare dalla mancata imposizione delle misure sono superati dall’interesse dell’industria comunitaria di fare in modo che vengano corrette le pratiche commerciali sleali e pregiudizievoli dei paesi interessati.
4. Interesse dei fornitori a monte
(171) Al fine di valutare i probabili effetti dell’istituzione delle misure antidumping sui fornitori a monte dell’industria comunitaria è stato inviato un questionario a tutti i fornitori a monte noti. Sono stati inviati in totale nove questionari, uno solo dei quali è stato compilato e restituito. Questo fornitore a monte, che è un produttore di acciaio inossidabile, si è dichiarato a favore dell’imposizione delle misure: difatti, benché l’industria comunitaria non rappresenti uno dei suoi clienti più importanti, l’attività legata al prodotto in esame contribuisce comunque al suo livello occupazionale e alla sua redditività. La riduzione o l’interruzione, da parte dell’industria comunitaria, della produzione del prodotto simile comporterebbe per i fornitori a monte la perdita di parte delle loro attività.
(172) Di conseguenza, e in mancanza di informazioni contrarie, si è giunti alla conclusione che l’istituzione delle misure antidumping è nell’interesse dei fornitori a monte.
5. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori
(173) Le associazioni dei consumatori non si sono manifestate presso la Commissione né hanno fornito informazioni ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto, dato che gli EFA vengono utilizzati essenzialmente nell’assemblaggio di prodotti a valle, l’analisi si è limitata agli effetti dell’istituzione delle misure sugli utilizzatori. Gli EFA sono utilizzati in una vasta gamma di settori, tra cui: l’industria automobilistica, la cantieristica, l’edilizia, le industrie chimica, farmaceutica, medica e l’industria alimentare. La Commissione ha inviato un questionario a dodici utilizzatori comunitari noti del prodotto in esame; tra le altre informazioni, è stato chiesto loro se l’imposizione delle misure antidumping sarebbe nell’interesse della Comunità e che tipo di ripercussioni dette misure avrebbero sulla loro attività. Una risposta al questionario è pervenuta da un fabbricante di materiale rotabile, il quale ha sottolineato che il prodotto in esame rappresenta meno dell’1 % dei costi totali dei suoi prodotti finiti.
(174) In considerazione del fatto che gli utilizzatori potranno rifornirsi non solo del prodotto in esame proveniente dai paesi interessati, ma anche da altre fonti di approvvigionamento, e data l’incidenza marginale degli EFA sui costi dei prodotti a valle, non è emerso che gli utilizzatori avessero un interesse contrario (all’istituzione delle misure) di peso equivalente.
6. Conclusioni
(175) Avendo esaminato i vari interessi in gioco, si è concluso in via provvisoria che, dal punto di vista dell’interesse generale della Comunità, nessun interesse è superiore all’interesse dell’industria comunitaria di imporre provvisoriamente delle misure con l’obiettivo di eliminare gli effetti di distorsioni degli scambi dovuti alle importazioni in dumping.
H. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(176) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure antidumping provvisorie al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria. Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto sia dei margini di dumping accertati durante il periodo dell’inchiesta che dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio
(177) L’aumento del prezzo necessario ad eliminare il pregiudizio è stato determinato, per ciascuna società, confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione del prodotto in esame con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. La differenza di prezzo che ne risulta è stata espressa in percentuale del valore cif all’importazione.
(178) Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo ponderato di produzione dell’industria comunitaria un margine di profitto del 5 %: quest’ultimo è infatti ritenuto, in via provvisoria, il margine di utile che l’industria comunitaria avrebbe potuto ottenere qualora non fossero state presenti sul mercato le importazioni in dumping. Un tale margine rispecchia il margine di profitto ottenibile per gruppi di prodotti simili fabbricati dall’industria comunitaria e non oggetto di concorrenza sleale, ad esempio per elementi di fissaggio non classificati nei codici NC della definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta.
2. Livello del dazio antidumping provvisorio
(179) Alla luce delle considerazioni suesposte si ritiene che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, sia opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dai paesi interessati. In conformità, di nuovo, dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il dazio deve essere istituito al livello dei margini di dumping accertati o al livello necessario per eliminare il pregiudizio, qualora quest’ultimo sia inferiore al primo.
(180) Per quanto riguarda il livello del dazio, nel caso di due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta (uno di Taiwan e uno della RPC) si è accertato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio era inferiore al margine di dumping. Per queste due società, pertanto, il livello del dazio da istituire deve limitarsi a corrispondere al livello necessario per eliminare il pregiudizio, mentre in tutti gli altri casi il livello del dazio deve essere fissato al livello del margine di dumping accertato. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio per i paesi interessati sono le seguenti:
| Paese | Produttore esportatore | Aliquota del dazio antidumping (%) |
|---|---|---|
| RPC | Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City | 11,4 % |
| Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang | 12,2 % | |
| Tutte le altre società | 27,4 % | |
| Indonesia | PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam | 9,8 % |
| Tutte le altre società | 24,6 % | |
| Taiwan | Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei | 15,2 % |
| Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan | 8,8 % | |
| Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung | 16,1 % | |
| Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung | 16,1 % | |
| Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan | 11,4 % | |
| Produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono inclusi nel campione | 15,8 % | |
| Tutte le altre società | 23,6 % | |
| Thailandia | A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya | 15,9 % |
| Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn | 10,8 % | |
| Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn | 14,6 % | |
| Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn | 11,0 % | |
| Tutte le altre società | 15,9 % | |
| Vietnam | Tutte le società | 7,7 % |
(181) Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(182) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [^5] complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
I. DISPOSIZIONI FINALI
(183) Ai fini di buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all’istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell’adozione di eventuali dazi definitivi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, classificati ai codici NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dai produttori esportatori di Taiwan elencati nell’allegato è del 15,8 % (codice addizionale TARIC A649).
3. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono: Paese Produttore esportatore Aliquota del dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City 11,4 A650 Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang 12,2 A651 Tutte le altre società 27,4 A999 Indonesia PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam 9,8 A652 Tutte le altre società 24,6 A999 Taiwan Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei 15,2 A653 Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan 8,8 A654 Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung 16,1 A655 Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung 16,1 A656 Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan 11,4 A657 Tutte le altre società non menzionate sopra e le società elencate nell’allegato 23,6 A999 Thailandia A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya 15,9 A658 Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn 10,8 A659 Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn 14,6 A660 Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn 11,0 A661 Tutte le altre società 15,9 A999 Vietnam Tutte le società 7,7 —
4. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2005. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU C 212 del 24.8.2004, pag. 2 .
3 Regolamento (CE) n. 393/98 del Consiglio ( GU L 50 del 20.2.1998, pag. 1 ).
4 GU L 243 del 5.9.1997, pag. 17 , considerando 69.
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/17
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.
A-STAINLESS INTERNATIONAL CO LTD, Taipei
BOLTUN CORPORATION, Tainan
CHAEN WEI CORPORATION, Taipei
CHIAN SHYANG ENT CO LTD, Chung-Li City
CHONG CHENG FASTENER CORP., Tainan
DIING SEN FASTENERS & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei
DRAGON IRON FACTORY CO LTD, Kaohsiung
EXTEND FORMING INDUSTRIAL CORP. LTD, Lu Chu
FORTUNE BRIGHT INDUSTRIAL CO LTD, Lung Tan Hsiang
FWU KUANG ENTERPRISES CO LTD, Tainan
HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO LTD, Taipin City
HU PAO INDUSTRIES CO LTD, Tainan
J C GRAND CORPORATION, Taipei
JAU YEOU INDUSTRY CO LTD, Kangshan
JOHN CHEN SCREW IND CO LTD, Taipei
KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO LTD, Kwanmiao
KWANTEX RESEARCH INC, Taipei
LIH LIN ENTERPRISES & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei
LIH TA SCREW CO LTD, Kweishan
LU CHU SHIN YEE WORKS CO LTD, Kaohsiung
M & W FASTENER CO LTD, Kaoshsiung
MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANIFACTURER CORP., Tainan
NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP., Ping Jen City
QST INTERNATIONAL CORP., Tainan
SEN CHANG INDUSTRIAL CO LTD, Ta-Yuan
SPEC PRODUCTS CORP., Tainan
SUMEEKO INDUSTRIES CO LTD, Kaoshiung
TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO LTD, Kaohsiung
VIM INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LTD, Taichung
YEA-JANN INDUSTRIAL CO LTD, Kaohsiung
ZONBIX ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung
ZYH YIN ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung
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