del 19 maggio 2005
recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti 2 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde 3 e il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 4 , specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
(2) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio 5 e il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 6 , fissano contingenti per taluni stock per il 2005.
(3) Alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all’anno successivo parte del loro contingente, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente 2005.
(4) A norma del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2005 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. Tali detrazioni si applicano tenendo conto anche delle disposizioni specifiche che disciplinano gli stock che rientrano nel campo di applicazione di organizzazioni di pesca regionali.
(5) Il regolamento (CE) n. 847/96 prevede altresì che per alcuni stock indicati nel regolamento (CE) n. 2270/2004 e nel regolamento (CE) n. 2287/2003 in caso di superamento degli sbarchi consentiti nel 2004 si proceda a detrazioni ponderate dai contingenti nazionali del 2005.
(6) Alcuni Stati membri hanno chiesto l’autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesci di alcuni stock, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. È tuttavia opportuno che tali quantitativi supplementari siano detratti dai rispettivi contingenti per il 2005.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti fissati nel regolamento (CE) n. 2270/2004 e nel regolamento (CE) n. 27/2005 sono aumentati come indicato nell’allegato I o ridotti come indicato nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 .
3 GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2269/2004 ( GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1 ).
4 GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 ( GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5 ).
5 GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4 .
6 GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1 .
RIPORTO DEI CONTINGENTI AL 2005
Allegato I del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio [regolamento (CE) n. 847/96 — Detrazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2].
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2005
Stock per i quali è stata chiesta l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari [articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio].