del 24 maggio 2005
che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti 1 , in particolare l’articolo 6, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) In virtù dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione è tenuta a adottare le misure necessarie per l'attuazione di detto regolamento.
(2) Conformemente all’articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 2150/2002, la Commissione stabilisce il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri.
(3) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 2 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il formato appropriato di trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei risultati delle statistiche sui rifiuti è il formato specificato nell’allegato del presente regolamento.
Gli Stati membri utilizzano tale formato per i dati relativi all’anno di riferimento 2004 e agli anni successivi.
Articolo 2
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 su supporto elettronico, conformemente a una norma di interscambio proposta dalla Commissione (Eurostat).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione ( GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15 ).
2 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .
FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI DELLE STATISTICHE SUI RIFIUTI
I dati sono trasmessi con modalità indipendenti dal sistema. La trasmissione avviene conformemente a una norma di interscambio proposta dalla Commissione (Eurostat).
I set di dati
Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti comprende cinque set di dati:
— produzione di rifiuti (GENER),
— incenerimento (INCIN),
— operazioni che comportano possibilità di recupero (RECOV),
— smaltimento (DISPO),
— numero e capacità degli impianti di recupero e smaltimento; copertura del sistema di raccolta dei rifiuti per regione NUTS 2 (REGIO).
Per ogni set di dati va trasmesso un file, il cui nome comprende sei parti:
Le diverse parti del nome del file sono separate da uno spazio sottolineato. Si utilizzerà un formato testuale: ad esempio, il set relativo alla produzione di rifiuti del Belgio nel 2004 sarà denominato WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.
Valori mancanti
Nelle variabili di classificazione (categoria di rifiuti, attività economica, regione NUTS 2, tipo di impianto di trattamento dei rifiuti) non sono ammessi valori mancanti. Vanno creati record per ciascuna combinazione delle variabili di classificazione. Tutti i record in cui non si verifica tale combinazione vanno trasmessi con valore 0 (zero). I record per i quali non sono disponibili dati vanno comunque trasmessi con il valore opportunamente codificato come mancante (contrassegnato con la lettera «M»). L’esistenza di valori mancanti, ad esempio in conseguenza dei metodi utilizzati, deve essere giustificata nella relazione sulla qualità. È importante distinguere tra valori effettivamente pari a zero e valori mancanti in quanto questi ultimi non permettono il calcolo degli aggregati. Se una combinazione è impossibile per motivi di logica, alla cella va attribuito il codice «L»; è questo il caso ad esempio dei fanghi derivanti da acque reflue industriali prodotti dalle famiglie. Per facilitare i controlli di coerenza e la correzione degli errori vanno trasmessi anche i totali.
Riservatezza
I dati riservati vanno trasmessi opportunamente segnalati come tali. Sono da intendersi come riservati i dati così codificati in forza delle politiche nazionali in materia di riservatezza. In generale le informazioni si considerano riservate quando potrebbe essere rivelata l'identità del loro fornitore. È questo il caso delle informazioni fornite da un solo rispondente o da due rispondenti o di un settore dominato da uno o due rispondenti. I dati forniti dalle autorità pubbliche sono generalmente considerati non riservati.
Va indicata anche la riservatezza secondaria. Questa va applicata in modo tale che i (sub)totali restino disponibili per la pubblicazione. La Commissione (Eurostat) si avvarrà dei dati riservati per il calcolo degli aggregati (UE) senza divulgare le informazioni riservate a livello di paese.
Unità di misura
I campi richiesti sono alfanumerici; non devono cioè contenere separatori o simboli decimali, fatta eccezione per il valore dei dati. Le quantità di rifiuti sono espresse in migliaia di tonnellate all'anno, con tre decimali. La virgola va utilizzata come simbolo decimale. Il metodo di stima non consentirà sempre la precisione a tre cifre: in quel caso il valore va fornito soltanto con le cifre significative. Per tutte le categorie di rifiuti le quantità si basano sui rifiuti umidi (normali); per la generazione di fanghi (voci 11, 12, 40) la quantità è calcolata inoltre in migliaia di tonnellate di materia secca. Anche negli impianti di trattamento dei rifiuti i fanghi vanno misurati in termini sia di rifiuti umidi (normali) sia di materia secca. Ciò vale soltanto nel caso in cui i fanghi costituiscano una voce separata: ad esempio per i fanghi comuni (voce 12) negli impianti di incenerimento e di smaltimento.
Il numero di impianti di trattamento dei rifiuti va indicato come numero intero. Molteplici sono i parametri utilizzati per descrivere la capacità di trattamento dei rifiuti in funzione della tipologia delle operazioni di recupero o smaltimento (cfr. elenco I). Ai fini di una migliore comparabilità è preferibile l'indicazione della capacità di incenerimento in migliaia di tonnellate. I paesi in grado di specificare anche la capacità di incenerimento in terajoule (10 12 joule) sono invitati a farlo. I paesi che non possono indicare la capacità di incenerimento in terajoule dovrebbero contrassegnare tale valore come mancante (utilizzando il codice «M»). La capacità di recupero è espressa in migliaia di tonnellate. La capacità di smaltimento va indicata in metri cubi o in tonnellate a seconda del tipo di smaltimento. Solo i valori espressi in migliaia di tonnellate sono forniti come numero reale con tre decimali: tutti gli altri valori vanno forniti come numeri interi.
La copertura del sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili va indicata come percentuale della popolazione o come percentuale delle abitazioni.
Revisioni
I set di dati vanno trasmessi in file distinti contenenti tutti i record. Ad esempio il set sulla produzione di rifiuti contiene 51 categorie di rifiuti per 21 gruppi NACE misurati in termini di rifiuti umidi e tre categorie di rifiuti per 21 gruppi NACE misurati in termini di materia secca. Il set comprende 1 134 record.
Anche i dati riveduti vanno trasmessi in un set completo, con le celle rivedute opportunamente segnalate (R). I dati provvisori sono contrassegnati con una «P» e richiedono sempre una revisione. Sia per i dati provvisori sia per i dati riveduti va fornita una spiegazione nella relazione sulla qualità.
Set 1 — Produzione di rifiuti
Set 2 — Incenerimento
Set 3 — Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico)
Set 4 — Smaltimento (diverso dall’incenerimento)
Set 5 — Numero e capacità degli impianti di recupero e smaltimento e popolazione servita da un sistema di raccolta dei rifiuti per regione
Elenco A — Codici paese
Elenco B — Categorie di rifiuti
Elenco C — Codice delle attività
Elenco D — Segnalatore di riservatezza
Elenco E — Categorie di rifiuti per l’incenerimento
Elenco F — Operazioni di recupero o di smaltimento: codici desunti da quelli degli allegati della direttiva 75/442/CEE
Elenco G — Categorie di rifiuti per operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico)
Elenco H — Categorie di rifiuti per lo smaltimento (diverso dall’incenerimento)
Elenco I — Unità di misura della capacità
1 GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1 .
2 L 194 del 25.7.1975, pag. 39 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
3 GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.