32005R0849•Regolamento (CE) n. 849/2005 della Commissione, del 2 giugno 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 641/2005
32005R0849Regulation3 giu 2005
del 2 giugno 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 641/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 641/2005 della Commissione 2 .
(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione 3 , la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.
(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per le offerte comunicate dal 27 maggio al 2 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 641/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,99 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 47 500 t.
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .
2 GU L 107 del 28.4.2005, pag. 13 .
3 GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50 ).
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