32005R0863•Regolamento (CE) n. 863/2005 della Commissione, del 7 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 459/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento austriaco
32005R0863Regulation8 giu 2005
del 7 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 459/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento austriaco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione 2 fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.
(2) Il regolamento (CE) n. 459/2005 della Commissione 3 ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 130 663 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento austriaco.
(3) L’Austria ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 30 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta dell’Austria.
(4) In considerazione dell’aumento dei quantitativi posti in vendita è necessario modificare i quantitativi immagazzinati nelle regioni indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 459/2005.
(5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 459/2005.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 459/2005 è così modificato:
l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 1. La gara verte su un quantitativo massimo di 160 663 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro e la Svizzera. 2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 160 663 tonnellate di frumento tenero figurano nell’allegato I. Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»;"
l’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .
2 GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10 ).
3 GU L 75 del 22.3.2005, pag. 9 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 698/2005 ( GU L 114 del 4.5.2005, pag. 7 ).
«ALLEGATO I (t) Luogo di ammasso Quantitativi Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich 160 663 »
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