32005R0884•Regolamento (CE) n. 884/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)
32005R0884Regulation1 lug 2005
del 10 giugno 2005
che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Per controllare l'applicazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 725/2004, la Commissione deve effettuare ispezioni sei mesi dopo l'entrata in vigore di detto regolamento. L'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo della qualità nonché delle misure, delle procedure e delle strutture esistenti in materia di sicurezza marittima.
(2) L’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , deve fornire assistenza tecnica alla Commissione nell’esecuzione dei compiti di ispezione delle navi, delle società interessate e degli organismi di sicurezza riconosciuti.
(3) La Commissione deve coordinare con gli Stati membri il programma e la preparazione delle ispezioni. Le squadre ispettive della Commissione devono potersi avvalere, ove siano disponibili, di ispettori nazionali qualificati.
(4) Le ispezioni della Commissione devono essere eseguite secondo una procedura predefinita e con una metodologia standardizzata.
(5) Le informazioni sensibili relative alle ispezioni devono essere trattate come informazioni classificate.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 725/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione intese a controllare l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 a livello degli Stati membri, dei singoli impianti portuali e delle società interessate. Tali ispezioni sono condotte in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «ispezione della Commissione»: esame effettuato dagli ispettori della Commissione dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, per accertare il rispetto del regolamento (CE) n. 725/2004; 2) «ispettore della Commissione»: un dipendente della Commissione o dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima o un ispettore nazionale, rispondenti ai criteri di cui all'articolo 7, incaricato dalla Commissione di partecipare alle ispezioni della Commissione; 3) «ispettore nazionale»: un dipendente di uno Stato membro come ispettore della sicurezza marittima le cui qualifiche rispondono ai requisiti di tale Stato membro; 4) «comitato»: comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004; 5) «prova oggettiva»: un'informazione, registrazione o constatazione di natura quantitativa o qualitativa concernente la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di un requisito stabilito dal regolamento (CE) n. 725/2004, basata su un'osservazione, una misurazione o una prova verificabile; 6) «osservazione»: una constatazione fatta nel corso di un’ispezione della Commissione e suffragata da una prova oggettiva; 7) «non conformità»: una situazione riscontrata di inosservanza di un requisito stabilito dal regolamento (CE) n. 725/2004, dimostrata da una prova oggettiva e che richiede un intervento correttivo; 8) «grave non conformità»: una difformità individuata che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza marittima e che richiede un immediato intervento correttivo. L'espressione designa anche la mancata applicazione effettiva e sistematica di requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 725/2004; 9) «punto di contatto per la sicurezza marittima»: l’organismo nominato da ogni Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri, per l’attuazione, il controllo e l’informazione sull’applicazione delle misure di sicurezza marittima definite nel presente regolamento; 10) «società interessata»: soggetto che deve nominare un agente di sicurezza della società, un ufficiale di sicurezza della nave o un agente di sicurezza dell’impianto portuale, o che è responsabile dell’attuazione di un piano di sicurezza della nave o di un piano di sicurezza dell’impianto portuale, o che è stato designato da uno Stato membro come organismo di sicurezza riconosciuto; 11) «test»: una prova delle misure di sicurezza marittima, con cui è simulata l'intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l'efficienza di esecuzione delle misure di sicurezza esistenti.
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 3 Cooperazione degli Stati membri Fatte salve le responsabilità della Commissione, gli Stati membri cooperano con la Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti ispettivi. Tale cooperazione interviene efficacemente nelle fasi di preparazione, controllo e relazione. Articolo 4 Esercizio dei poteri della Commissione 1. Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione siano posti in grado di esercitare la loro autorità per ispezionare le attività relative alla sicurezza marittima svolte dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 e da qualunque altra società interessata. 2. Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione, su richiesta, abbiano accesso alla documentazione pertinente in materia di sicurezza, e in particolare: a) al programma nazionale per l’applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento; b) ai dati comunicati dal punto di contatto e alle relazioni di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004. 3. Qualora gli ispettori della Commissione incontrino difficoltà nell'espletamento delle loro funzioni, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza, affinché essa possa svolgere pienamente il suo compito. Articolo 5 Partecipazione di ispettori nazionali alle ispezioni della Commissione 1. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione della Commissione ispettori nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e di relazione connesse. 2. Un ispettore nazionale non può partecipare alle ispezioni della Commissione nello Stato membro dal quale dipende. 3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco degli ispettori nazionali ai quali la Commissione può chiedere di partecipare a un’ispezione. Tale elenco è aggiornato almeno una volta all’anno, entro la fine di giugno, e per la prima volta entro otto settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento. 4. La Commissione trasmette al comitato l'elenco di cui al primo comma del paragrafo 3. 5. La Commissione, qualora ritenga che in una determinata ispezione sia necessaria la partecipazione di un ispettore nazionale, si informa presso gli Stati membri sulla disponibilità di ispettori nazionali per lo svolgimento dell’ispezione di cui trattasi. Le richieste devono essere normalmente presentate otto settimane prima dell’ispezione prevista. 6. Le spese relative alla partecipazione di ispettori nazionali alle attività ispettive della Commissione, secondo le norme comunitarie vigenti, sono a carico della Commissione. Articolo 6 Assistenza tecnica da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione 1. Nel fornire alla Commissione l’assistenza tecnica di cui all’articolo 2, lettera b, punto iv), del regolamento (CE) n. 1406/2002, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima mette a disposizione esperti tecnici affinché partecipino alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e relazione connesse. 2. La Commissione trasmette al comitato un elenco di esperti tecnici dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima che il comitato può invitare a partecipare a una ispezione. Articolo 7 Criteri per la qualificazione e la formazione degli ispettori della Commissione 1. Gli ispettori della Commissione hanno adeguate qualifiche, tra cui una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore marittimo. Gli ispettori possiedono: a) una buona comprensione della sicurezza marittima e della maniera in cui essa si applica alle operazioni sottoposte ad esame; b) una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza; c) conoscenze dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo; d) una conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame. 2. Per essere abilitati a eseguire le ispezioni della Commissione, gli ispettori della Commissione devono avere completato con successo un’apposita formazione. Nel caso degli ispettori nazionali, la formazione necessaria perché essi possano esercitare la funzione di ispettori della Commissione deve: a) essere riconosciuta dalla Commissione; b) essere seguita all’inizio e in seguito periodicamente; c) garantire un livello adeguato di prestazioni che consenta di controllare che le misure di sicurezza siano applicate in conformità al regolamento (CE) n. 725/2004. 3. La Commissione assicura che gli ispettori della Commissione soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.
CAPO III PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE Articolo 8 Notifica delle ispezioni 1. La Commissione comunica con almeno sei settimane di anticipo la data dell’ispezione al punto di contatto dello Stato membro nel cui territorio essa avrà luogo. In caso di eventi eccezionali i termini di preavviso possono essere ridotti. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della notifica di ispezione, in modo da non compromettere la procedura ispettiva. 2. L’ambito dell’ispezione della Commissione è comunicato in anticipo al punto di contatto. Qualora l’ispezione riguardi un impianto portuale e debba includere le navi presenti in tale impianto portuale durante l’ispezione, il punto di contatto deve esserne informato nella notifica. 3. Il punto di contatto: a) informa le competenti autorità interessate nello Stato membro in cui si svolge l’ispezione e b) notifica alla Commissione l’identità delle competenti autorità interessate. 4. Almeno 24 ore prima dell’ispezione, il punto di contatto trasmette alla Commissione il nome dello Stato di bandiera e il numero IMO delle navi che si prevede siano presenti durante l’ispezione in un impianto portuale notificato a norma del paragrafo 2, secondo comma. 5. Qualora lo Stato di bandiera sia uno Stato membro, la Commissione comunica se possibile al punto di contatto di tale Stato membro che la nave può essere sottoposta a ispezione durante la sua permanenza nell'impianto portuale. 6. Qualora l’ispezione di un impianto portuale in uno Stato membro includa una nave che abbia come Stato di bandiera detto Stato membro, il punto di contatto comunica alla Commissione se la nave si trova o meno nell’impianto portuale durante l’ispezione. 7. Le ispezioni della Commissione sono svolte sotto la supervisione dello Stato membro dell’impianto portuale che applica le misure di controllo e di verifica della conformità delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima, di cui alla regola 9 della Convenzione SOLAS, quando: a) lo Stato di bandiera della nave non è uno Stato membro; o b) la nave non è stata inclusa nelle informazioni fornite a norma del paragrafo 4. 8. La notifica di ispezione trasmessa al punto di contatto può essere accompagnata dal questionario preliminare all’ispezione, che deve essere compilato dalle competenti autorità interessate, e dalla richiesta della documentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La notifica specifica inoltre la data entro cui il questionario compilato e la documentazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, devono essere restituiti alla Commissione. Articolo 9 Preparazione delle ispezioni 1. Gli ispettori della Commissione svolgono attività preparatorie per garantire l'efficienza, l'accuratezza e la coerenza delle ispezioni. 2. La Commissione fornisce al punto di contatto i nomi degli ispettori della Commissione incaricati delle ispezioni e altre informazioni utili. 3. Per ogni ispezione il punto di contatto designa un coordinatore che provvede alle disposizioni pratiche connesse alle attività di ispezione da svolgere. Articolo 10 Svolgimento delle ispezioni 1. Per verificare che gli Stati membri applichino i requisiti di sicurezza marittima stabiliti dal regolamento (CE) n. 725/2004 è utilizzata una metodologia standard. 2. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'intero svolgimento dell'ispezione. 3. Qualora una nave presente in un impianto portuale debba essere sottoposta a ispezione e lo Stato di bandiera della nave di cui trattasi non sia lo Stato membro dell’impianto portuale, lo Stato membro dell’impianto portuale provvede a che gli ispettori della Commissione durante l’ispezione della nave siano accompagnati da un funzionario facente capo a un’autorità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 725/2004. 4. Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento di riconoscimento che li autorizza a svolgere ispezioni per conto della Commissione. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione abbiano accesso a tutte le aree che devono essere sottoposte a ispezione. 5. I test sono svolti esclusivamente previa notifica al punto di contatto e con il consenso di quest’ultimo circa l’ambito e le finalità degli stessi. Il punto di contatto svolge le attività di coordinamento necessarie con le competenti autorità interessate. 6. Fatto salvo l'articolo 11, ogni qualvolta ciò risulti opportuno e praticabile, gli ispettori della Commissione forniscono immediatamente un resoconto verbale informale delle loro osservazioni sul posto. Il punto di contatto è informato prontamente di ogni grave non conformità al regolamento (CE) n. 725/2004 individuata da un’ispezione della Commissione, prima della stesura della relazione di ispezione ai sensi dell'articolo 11. Articolo 11 Relazione di ispezione 1. Entro sei settimane dal completamento dell'ispezione la Commissione trasmette allo Stato membro una relazione di ispezione. 2. Qualora una nave sia stata sottoposta a ispezione durante l’ispezione di un impianto portuale, le parti corrispondenti della relazione di ispezione sono trasmesse anche allo Stato membro che è lo Stato di bandiera, se diverso dallo Stato membro in cui l’ispezione ha avuto luogo. 3. Lo Stato membro comunica ai soggetti sottoposti a ispezione le osservazioni pertinenti effettuate nel corso dell’ispezione. 4. La relazione indica dettagliatamente le osservazioni fatte nel corso dell’ispezione, individuando eventuali non conformità o gravi non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004. Essa può contenere raccomandazioni relative ad interventi correttivi. 5. Nel valutare l’attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004, per ciascuna osservazione riportata nella relazione si applica uno dei seguenti sistemi di classificazione: a) conformità; b) conformità, ma sono auspicabili miglioramenti; c) non conformità; d) grave non conformità; e) non applicabile; f) non confermata. Articolo 12 Risposta dello Stato membro 1. Entro tre mesi dalla data di spedizione della relazione di ispezione, lo Stato membro trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che: a) tiene conto delle osservazioni e delle raccomandazioni; e b) fornisce un piano di azione, in cui sono indicate le azioni e i tempi previsti per rimediare alle carenze riscontrate. 2. Se la relazione di ispezione non rileva non conformità o gravi non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004, non è richiesta alcuna risposta. Articolo 13 Azione della Commissione 1. In caso di non conformità o grave non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004 e dopo che è pervenuta la risposta dello Stato membro, la Commissione può adottare una delle seguenti misure: a) trasmettere osservazioni allo Stato membro o richiedere ulteriori spiegazioni per chiarire tutta o parte della risposta; b) effettuare con almeno due settimane di preavviso un’ispezione di controllo per verificare l'attuazione degli interventi correttivi; c) avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro interessato. 2. Qualora sia necessario svolgere un’ispezione di controllo degli interventi correttivi, lo Stato membro che è lo Stato di bandiera comunica se possibile alla Commissione i successivi porti di scalo della nave affinché la Commissione possa decidere dove e quando svolgere detta ispezione di controllo.
CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 14 Informazioni sensibili Fatto salvo il disposto dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 725/2004, la Commissione tratta i dati sensibili relativi all'ispezione come informazioni classificate. Articolo 15 Programma di ispezioni della Commissione 1. La Commissione chiede il parere del comitato sulle priorità da stabilire per l’attuazione del programma di ispezioni. 2. La Commissione informa periodicamente il comitato sull'attuazione del programma di ispezioni e sui risultati delle ispezioni. Articolo 16 Comunicazione agli Stati membri di gravi non conformità Qualora un'ispezione riveli gravi non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004 che si ritiene abbiano un impatto significativo sul livello generale di sicurezza marittima nella Comunità, la Commissione, dopo aver trasmesso la relazione di ispezione allo Stato membro interessato, informa immediatamente gli altri Stati membri. Articolo 17 Riesame La Commissione riesamina il sistema di ispezioni, e in particolare l’efficacia dello stesso, per la prima volta entro il 31 dicembre 2006 e periodicamente in seguito. Articolo 18 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente
1 GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6 .
2 GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 ( GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1 ).
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