del 13 giugno 2005
che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2005/440/PESC del 13 giugno 2005 relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo 1 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) La posizione comune 2002/829/PESC del Consiglio del 21 ottobre 2002 2 ha imposto un embargo sulla fornitura di armi e materiale connesso alla Repubblica democratica del Congo (RDC).
(2) Il 28 luglio 2003 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, con la risoluzione 1493 (2003), [«UNSCR 1493 (2003)»], di imporre un embargo sulla fornitura di armamenti e di materiale connesso nonché sulla prestazione di assistenza, consulenza o formazione pertinenti ad attività militari nei confronti di tutti i gruppi e milizie armati che agiscono nel territorio del nord e sud Kivu e dell’Ituri, nonché nei confronti dei gruppi che non hanno sottoscritto l’accordo globale e completo, nella RDC.
(3) La posizione comune 2003/680/PESC prevede l’allineamento della posizione comune 2002/829/PESC con le misure di cui all’UNSCR 1493 (2003). Alcune di queste misure sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio 3 .
(4) A fronte del persistente flusso illecito di armi all’interno della RDC e verso di essa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005, [«UNSCR 1596 (2005)»], che estende, tra l’altro, l’attuale embargo sulle armi a qualunque destinatario della RDC. La UNSCR 1596 (2005) prevede un certo numero di deroghe all’embargo.
(5) Oltre a confermare l’embargo e il divieto di fornire l’assistenza connessa di cui alla posizione comune 2002/829/PESC, la posizione comune 2005/440/PESC prevede un’ulteriore deroga all’embargo sulle armi e al divieto di fornire l’assistenza connessa onde allineare l’elenco delle deroghe con la UNSCR 1596 (2005).
(6) Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari rientra nell’ambito del trattato. Per evitare distorsioni della concorrenza occorrono misure comunitarie che applichino tale divieto per quanto riguarda la Comunità.
(7) Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità dovrebbe essere costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
(8) Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l’allegato del presente regolamento.
(9) Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.
(10) Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1727/2003 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento che contenga tutte le disposizioni pertinenti relative al divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari nella RDC,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
-
«assistenza tecnica» qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende anche le forme verbali di assistenza;
-
«comitato per le sanzioni» il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 8 della UNSCR 1533 (2004).
Articolo 2
Sono vietati:
a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella Repubblica democratica del Congo o destinati ad essere utilizzati nella RDC;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella RDC o destinati ad essere utilizzati nella RDC.
c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2, l’autorità competente, indicata nell’allegato, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare: a) la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte della missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o al sostegno di detta missione; b) la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte di unità dell’esercito e della polizia della RDC o al sostegno di dette unità purché: i) abbiano portato a termine il processo di integrazione, o ii) operino rispettivamente sotto il comando dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale della RDC, oppure iii) siano in fase di integrazione nel territorio della RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell’Ituri; c) la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature militari non letali destinate unicamente all’uso umanitario o protettivo, purché la fornitura dell’assistenza o dei servizi suddetti sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni;
2. Non verrà concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.
Articolo 4
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 5
1. La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell’effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 6
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.
Articolo 7
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
b) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
c) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all’interno della Comunità.
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 1727/2003 è abrogato.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005. Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN
1 Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
2 GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1 . Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/680/PESC ( GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 64 ).
3 GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 5 . Regolamento modificato dal regolamento n. 1567/2004 della Commissione ( GU L 285 del 4.9.2004, pag. 10 ).
Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1