32005R0923•Regolamento (CE) n. 923/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80000 tonnellate di frumento tenero, di 80000 tonnellate di granturco e di 40000 tonnellate di orzo detenute dall’organismo di intervento ungherese
32005R0923Regulation21 giu 2005
del 15 giugno 2005
relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80 000 tonnellate di frumento tenero, di 80 000 tonnellate di granturco e di 40 000 tonnellate di orzo detenute dall’organismo di intervento ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) Le condizioni climatiche che hanno colpito il Portogallo nella campagna 2004/2005 hanno comportato una grave siccità che ha drasticamente ridotto la disponibilità di foraggi e creato una situazione di penuria per gli allevatori. La penuria di foraggi può indurre gli allevatori a vendere o ad abbattere prematuramente il bestiame, con gravi conseguenze per il settore e per il reddito degli agricoltori.
(2) Il raccolto abbondante di cereali nel resto d’Europa nel corso della stessa campagna, in particolare negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1 o maggio 2004, ha determinato, parallelamente, un notevole aumento delle scorte di intervento di frumento tenero, di granturco e di orzo, prodotti per i quali gli sbocchi sul mercato interno di tali Stati membri o sul mercato di esportazione sono inesistenti per un periodo relativamente lungo e per i quali, inoltre, non sempre esistono a livello locale capacità di magazzinaggio sufficienti.
(3) La situazione del mercato comunitario dei cereali è attualmente molto squilibrata ed appare quindi opportuno adottare misure di stabilizzazione e di compensazione attraverso il dispositivo dell’intervento. Data l’esistenza di scorte di cereali la cui conservazione nell’ambito del regime di intervento rischia di protrarsi a lungo nelle regioni fortemente eccedentarie, con i costi che ne derivano a carico del bilancio comunitario, e considerata inoltre la parallela situazione di penuria di alimenti per gli animali in Portogallo, occorre mettere a disposizione degli allevatori portoghesi una parte delle scorte di intervento.
(4) La distribuzione di cereali sul mercato portoghese impone il ricorso ad un’adeguata struttura di gestione e di controllo finanziario, per cui è necessario disporre in un primo tempo il trasferimento dei cereali all’organismo di intervento portoghese, affidando quindi a tale organismo il compito di vendere e distribuire i cereali agli agricoltori.
(5) Tenendo conto dell’entità del fabbisogno e della disponibilità di cereali offerti all’intervento in Ungheria, dell’insufficienza di capacità di magazzinaggio riconosciute ai fini dell’intervento in tale paese e dell’insufficienza delle misure finora adottate per risolvere il problema dello smaltimento delle scorte ungheresi, appare opportuno eseguire in via prioritaria tale operazione a partire dall’Ungheria.
(6) Occorre prevedere le disposizioni relative alla contabilizzazione dell’operazione suddetta secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia 2 .
(7) Per semplificazione e per motivi di controllo è opportuno fissare una partecipazione finanziaria comunitaria forfettaria.
(8) È necessario procedere alla vendita delle scorte trasferite alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento 3 . Tenendo conto degli obiettivi da conseguire per far fronte alla penuria di alimenti per gli animali, si tratta di una vendita di tipo particolare che richiede l’adozione di disposizioni specifiche che l’organismo di intervento portoghese dovrà applicare in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93.
(9) Per non creare turbative sul mercato portoghese dei cereali è necessario in particolare prevedere disposizioni specifiche relative alle quantità offerte e fissare limiti per il prezzo di vendita dei cereali.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. L’organismo di intervento ungherese tiene a disposizione dell’organismo di intervento portoghese 80 000 tonnellate di frumento tenero, 80 000 tonnellate di granturco e 40 000 tonnellate di orzo.
2. L’organismo di intervento portoghese prende in consegna i prodotti di cui al paragrafo 1 e provvede al loro trasporto a destinazione del Portogallo e al loro smaltimento sul mercato degli alimenti per animali entro il 31 dicembre 2005.
1. L’organismo di intervento ungherese registra in uscita, sul conto annuale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di frumento tenero, granturco e orzo ceduti, a valore zero.
2. L’organismo di intervento portoghese registra in entrata, sul conto annuale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di frumento tenero, di granturco e di orzo presi fisicamente in consegna, a valore zero, e li contabilizza alla fine del mese al prezzo di 101,44 EUR/t per il frumento tenero, di 85,52 EUR/t per il granturco e di 80,87 EUR/t per l’orzo.
3. Tutte le altre formalità previste dalla normativa comunitaria riguardo al trasporto dei cereali tra l’organismo di intervento ungherese e l’organismo di intervento portoghese vengono espletate sotto la responsabilità di quest’ultimo.
1. L’organismo di intervento portoghese registra nel conto annuale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1883/78 le spese di trasporto dei quantitativi di cereali indicati all’articolo 1 del presente regolamento in base all’importo forfettario fissato al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La Comunità partecipa alle spese di trasporto dei cereali limitatamente ad un importo di 60 EUR/t.
1. Gli organismi di intervento portoghese e ungherese si accordano sulla scelta dei luoghi di partenza, di destinazione ed eventualmente di magazzinaggio, nonché sulle date di presa in consegna dei prodotti. Essi comunicano immediatamente alla Commissione gli elenchi di tali luoghi e i relativi quantitativi.
2. Gli organismi di intervento portoghese e ungherese constatano, all’atto del carico in Ungheria e dell’entrata nel luogo di magazzinaggio in Portogallo, il peso caricato e scaricato e la qualità dei prodotti in base ad un certificato di analisi.
L’organismo di intervento ungherese comunica all’organismo di intervento portoghese e alla Commissione i quantitativi effettivamente constatati all’uscita e le date di uscita per luogo di presa in consegna.
L’organismo di intervento portoghese prende in consegna i cereali limitatamente ai quantitativi caricati sul mezzo di trasporto all’atto dell’uscita dal deposito designato dall’organismo di intervento ungherese e se ne assume la responsabilità a partire da tale momento.
L’organismo di intervento portoghese informa la Commissione e l’organismo di intervento ungherese dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.
L’organismo di intervento portoghese procede alla vendita mediante gara permanente, sul mercato interno, dei quantitativi di cereali trasferiti dalle scorte dell’organismo di intervento ungherese.
In applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la vendita è riservata esclusivamente alle associazioni o cooperative di allevatori di bovini, ovini e caprini o a centri di trasformazione che abbiano sottoscritto contratti di collaborazione con tali associazioni o cooperative ed è destinata all’utilizzazione dei cereali in Portogallo.
Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9, alla vendita di cui all’articolo 7 del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93.
1. I quantitativi di ogni cereale da porre in vendita corrispondono ai quantitativi effettivamente trasferiti e devono essere precisati nel bando di gara.
2. La quantità minima di ogni offerta è di 1 500 tonnellate.
3. Le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell’offerta.
4. Il prezzo minimo di vendita è fissato per ogni cereale ad un livello tale da non creare turbative sul mercato portoghese dei cereali e in ogni caso ad un livello non inferiore al prezzo di intervento.
Le autorità portoghesi redigono un bando di gara in cui precisano in particolare le date delle gare e le modalità di controllo che permettano loro di accertare il rispetto dell’articolo 7, secondo comma.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003 pag. 78 .
2 GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 ( GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1 ).
3 GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10 ).
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