dell'8 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 2 intende fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.
(2) Il regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie 3 ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino al 1 o luglio 2005 al più tardi.
(3) Per garantire la certezza giuridica dopo la scadenza delle misure transitorie previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 e in attesa della revisione delle misure permanenti e della definizione di una strategia complessiva in materia di TSE, è opportuno prorogare ulteriormente tali misure transitorie fino al 1 o luglio 2007.
(4) Nell'interesse della certezza giuridica e al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, in attesa della revisione sostanziale del regolamento (CE) n. 999/2001, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1 o luglio 2005.
(5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 va modificato di conseguenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 23, secondo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente:
«Conformemente a tale procedura sono adottate misure transitorie per un periodo massimo che scade il 1 o luglio 2007, per consentire il passaggio dal regime attuale al regime istituito con il presente regolamento.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Final provisions
Fatto a Strasburgo, addì 8 giugno 2005. Per il Parlamento europeo Il presidente J. P. BORRELL FONTELLES Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT
1 Parere del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2005.
2 GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione ( GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31 ).
3 GU L 160 del 28.6.2003, pag. 1 .