32005R0936•Regolamento (CE) n. 936/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali, degli oli vegetali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di alcuni animali vivi
32005R0936Regulation24 giu 2005
del 20 giugno 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali, degli oli vegetali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di alcuni animali vivi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d’oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 6, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l’approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio 2 , stabilisce alcuni bilanci previsionali d’approvvigionamento e fissa l’aiuto comunitario corrispondente.
(2) Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali per l’approvvigionamento di cereali, di oli vegetali e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di animali vivi, per i dipartimenti francesi d’oltremare risulta che i quantitativi fissati per l’approvvigionamento dei suddetti prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.
(3) È emerso un particolare fabbisogno per l’approvvigionamento di pomodori da conserva. Per i tuberi-seme di patate i quantitativi contemplati dal bilancio sono superiori ai livelli di esecuzione corrispondenti. Per quanto riguarda le bufale, i pulcini e le uova, occorre adeguare alcune caratteristiche dei prodotti oggetto dell’approvvigionamento al fabbisogno emerso nelle aziende dei dipartimenti francesi d’oltremare.
(4) Occorre pertanto adeguare i quantitativi e le descrizioni dei suddetti prodotti e animali all’effettivo fabbisogno dei dipartimenti francesi d’oltremare interessati.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:
nell’allegato I, le parti 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
nell’allegato II, le parti 1, 2 e 4 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ( GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1 ).
2 GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2138/2004 ( GU L 369 del 16.12.2004, pag. 24 ).
«Parte 1 Cereali e prodotti cerealicoli destinati all’alimentazione animale e all’alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Dipartimento Designazione delle merci Codice NC Quantitativo (in t) Aiuto (in EUR/t) I II III Guadalupa frumento tenero, orzo, granturco e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 e 1107 10 58 000 — 42 Guiana frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all’alimentazione animale e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 2309 90 31 , 2309 90 41 , 2309 90 51 , 2309 90 33 , 2309 90 43 , 2309 90 53 et 1107 10 6 445 — 52 Martinica frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 1103 11 , 1004 00 e 1107 10 52 000 — 42 Riunione frumento tenero, orzo, granturco e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 e 1107 10 188 000 — 48 Parte 2 Oli vegetali Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo (in t) Aiuto (in EUR/t) I II III Oli vegetali 1 1507 a 1516 2 Martinica 300 — 71 3 Guadalupa 300 — 71 3 Riunione 11 000 91 3 Guiana 100 91 3 Totale 11 700 Parte 3 Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo (in t) Aiuto (in EUR/t) I II III Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione ex 2007 Tutti 100 — 395 — Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione ex 2008 Guiana — 586 — Guadalupa 950 — 408 — Martinica — 408 — Riunione — 456 — Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 Guiana 500 727 Martinica — 311 Riunione — 311 Guadalupa — 311 Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico 2002 Tutti 100 — 91 Parte 4 Sementi Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo (in t) Aiuto (in EUR/t) I II III Patate da semina 0701 10 00 Riunione 50 94 »
L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ( GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7 ).
1 Destinati all’industria di trasformazione.
2 Esclusi 1509 e 1510 .
3 L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.
L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ( GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 ).
«Parte 1 Allevamento bovino ed equino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo Aiuto (in EUR/capo) Cavalli riproduttori 0101 11 00 Tutti 7 1 100 Animali vivi della specie bovina: — bovini riproduttori 1 0102 10 — bufali riproduttori ex 0102 10 90 600 1 100 — bovini destinati all’ingrasso 2 3 0102 90 200 — Parte 2 Avicoltura, cunicoltura Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo (numero di animali, pezzi) Aiuto (in EUR/capo, pezzo) Pulcini ex 0105 11 Tutti 85 240 0,48 Uova da cova destinate alla produzione di pulcini ex 0407 00 19 800 000 0,17 Conigli riproduttori: — conigli domestici da riproduzione ex 0106 19 10 800 33 »
«Parte 4 Allevamento ovino e caprino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo (numero di animali) Aiuto (in EUR/capo) Riproduttori delle specie ovina e caprina: Tutti — animali maschi ex 0104 10 ed ex 0104 20 30 312 — animali femmine ex 0104 10 ed ex 0104 20 210 192 »
1 L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.
2 Unicamente originari di paesi terzi.
3 Il beneficio dell’esonero dai dazi all’importazione è subordinato:
— alla dichiarazione dell’importatore, all’arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati,
— all’impegno scritto dell’importatore, all’arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, nel mese successivo all’arrivo dei bovini, l’azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l’ingrasso,
— alla prova da fornire da parte dell’importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell’azienda o nelle aziende indicate in conformità al secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.
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