32005R0956•Regolamento (CE) n. 956/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo ed il tasso d’interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
32005R0956Regulation25 giu 2005
del 23 giugno 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo ed il tasso d’interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia 1 , in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1883/78, se il tasso d’interesse a carico di uno Stato membro per le misure di intervento è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme determinato per la Comunità, la Commissione può applicare, nell’ambito degli esercizi 2005 e 2006, per il finanziamento di tali spese per interessi, il tasso d’interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest’ultimo e il tasso effettivo a carico dello Stato stesso.
(2) Per determinare il tasso d’interesse da prendere in considerazione per gli Stati membri interessati, occorre precisare, nel regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione 2 , il metodo applicabile negli esercizi 2005 e 2006.
(3) Se uno Stato membro non ha comunicato alla Commissione il tasso medio del costo d’interesse da esso sostenuto, la Commissione applica un tasso di riferimento specifico, determinato sulla base dei tassi d’interesse di riferimento rappresentativi negli Stati membri.
(4) In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia il 1 o maggio 2004, è necessario che tale tasso di riferimento tenga conto anche dei tassi di riferimento rappresentativi applicati in ciascuno di questi paesi. Occorre pertanto definire tali tassi alle stesse condizioni che per gli altri Stati membri.
(5) Il regolamento (CEE) n. 411/88 dev’essere modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue.
L’articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 1. Se il tasso del costo d’interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d’interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d’interesse specifico. 2. Il tasso medio del costo d’interesse sostenuto da uno Stato membro è comunicato alla Commissione al più tardi venti giorni prima della fine dell’esercizio e si riferisce ai sei mesi antecedenti tale comunicazione. Tuttavia per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, esso si riferisce per l’esercizio 2005 al periodo dal 1 o maggio al 31 agosto 2004. In mancanza di tale comunicazione, il tasso del costo d’interesse da applicarsi è determinato in base ai tassi d’interesse di riferimento indicati in allegato. Se i tassi d’interesse di riferimento non sono disponibili per tutto il periodo di riferimento di cui al primo comma, si applicano i tassi disponibili durante tale periodo di riferimento. 3. Per gli esercizi 2005 e 2006, se il tasso medio del costo d’interesse a carico di uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme determinato per la Comunità, il tasso d’interesse rimborsato dal bilancio comunitario è calcolato secondo la seguente formula: TR = TIU + [TIC – (2 × TIU)] dove: TR = tasso d’interesse rimborsato agli Stati membri, TIU = tasso d’interesse uniforme, TIC = tasso d’interesse comunicato dallo Stato membro a norma del paragrafo 2, primo comma, o tasso d’interesse applicabile in mancanza della comunicazione di cui al paragrafo 2, secondo comma.»
L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica alle spese effettuate a partire dal 1 o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 ( GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1 ).
2 GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2623/1999 ( GU L 318 dell’11.12.1999, pag. 14 ).
«ALLEGATO Tasso d’interesse di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma 1. Repubblica ceca Prague interbank borrowing offered rate a 3 mesi (PRIBOR) 2. Danimarca Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR) 3. Estonia Talin interbank borrowing offered rate a 3 mesi (TALIBOR) 4. Cipro Nicosia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (NIBOR) 5. Lettonia Riga interbank borrowing offered rate a 3 mesi (RIGIBOR) 6. Lituania Vilnius interbank borrowing offered rate a 3 mesi (VILIBOR) 7. Ungheria Budapest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR) 8. Malta Malta interbank borrowing offered rate a 3 mesi (MIBOR) 9. Polonia Warszawa interbank borrowing offered rate a 3 mesi (WIBOR) 10. Slovenia Interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SITIBOR) 11. Slovacchia Bratislava interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BRIBOR) 12. Svezia Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR) 13. Regno Unito London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR) 14. Altri Stati membri Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR) NB : Questi tassi saranno aumentati di 1 punto percentuale, corrispondente al margine bancario.»
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