32005R0957•Regolamento (CE) n. 957/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005
32005R0957Regulation24 giu 2005
del 23 giugno 2005
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005 della Commissione 2 .
(2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 846/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 140 del 3.6.2005, pag. 6 .
IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 GIUGNO 2005 1
| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo delle restituzioni |
|---|---|---|---|
| 1701 11 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 33,21 2 |
| 1701 11 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 33,21 2 |
| 1701 12 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 33,21 2 |
| 1701 12 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 33,21 2 |
| 1701 91 00 9000 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto | 0,3610 |
| 1701 99 10 9100 | S00 | EUR/100 kg | 36,10 |
| 1701 99 10 9910 | S00 | EUR/100 kg | 36,10 |
| 1701 99 10 9950 | S00 | EUR/100 kg | 36,10 |
| 1701 99 90 9100 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto | 0,3610 |
| S00: : — tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ( GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 ). |
1 I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1 o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati ( GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17 ).
2 Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (). ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
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