del 23 giugno 2005
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 755/2005 della Commissione 2 .
(2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 755/2005, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
2 GU L 126 del 19.5.2005, pag. 34 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 939/2005 ( GU L 158 del 21.6.2005, pag. 14 ).
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 27 giugno 2005