32005R1010•Regolamento (CE) n. 1010/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 628/2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia
32005R1010Regulation4 lug 2005
del 30 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 628/2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) In seguito all’apertura 2 di un’inchiesta antidumping il 23 ottobre 2004, la Commissione ha istituito, il 23 aprile 2005, con regolamento (CE) n. 628/2005 3 un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia («regolamento che istituisce un dazio provvisorio»).
(2) Il dazio antidumping provvisorio, che ha assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,8 % e il 24,5 % del valore dei prodotti importati, si applica dal 27 aprile 2005.
2. FORMA DELLE MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(3) Le misure antidumping possono assumere diverse forme. Ad esempio, mentre l’importo effettivo di un dazio ad valorem varia in funzione dei prezzi all’importazione, l’importo di un prezzo minimo all’importazione è fisso per natura. L’obiettivo di entrambe le forme è eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. La Commissione gode di un’ampia discrezionalità nella scelta del tipo di misura. Nelle precedenti inchieste sul salmone d’allevamento si è preferito far ricorso ai dazi basati su un prezzo minimo all’importazione sufficiente per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
(4) Tuttavia, nell’istituire le misure provvisorie nel presente caso, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che un prezzo minimo all’importazione fosse difficile da applicare e che fosse più facile da eludere rispetto ad altre forme di misure. Pertanto, nell’inchiesta in oggetto, le misure provvisorie sono state originariamente istituite sotto forma di un dazio ad valorem .
(5) In seguito all’adozione delle misure provvisorie, il mercato comunitario ha registrato un aumento significativo, imprevedibile e senza precedenti dei prezzi di mercato del salmone d’allevamento. La situazione è aggravata dal fatto che il salmone viene in gran parte venduto come prodotto fresco con un breve periodo di conservazione. Le eccessive variazioni dei prezzi di mercato non possono quindi essere compensate acquistando sufficienti scorte di prodotto.
(6) Nelle circostanze specifiche del caso, non valgono più le considerazioni iniziali che hanno indotto a non applicare prezzi minimi all’importazione. Contrariamente ad alcune esperienze del passato, attualmente il rischio che un prezzo minimo all’importazione non venga rispettato è infatti assai ridotto. Tuttavia, la volatilità attualmente osservata sul mercato suggerisce anche che questo sviluppo eccezionale non è sufficientemente duraturo da mettere in dubbio le conclusioni riguardanti il dumping e il pregiudizio tratte in relazione al periodo dell’inchiesta.
(7) In queste circostanze, si ritiene opportuno trasformare le misure in un prezzo minimo all’importazione. Come dichiarato precedentemente, l’obiettivo del prezzo minimo all’importazione è lo stesso di quello del dazio ad valorem , ossia eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole.
(8) Nessun dazio sarà applicato se le importazioni vengono effettuate a un prezzo CIF frontiera comunitaria pari o superiore al prezzo minimo all’importazione stabilito. Se le importazioni sono effettuate a un prezzo inferiore, dovrà essere corrisposta la differenza tra il prezzo effettivo e il prezzo minimo all’importazione stabilito.
(9) Per quanto riguarda il livello minimo dei prezzi all’importazione necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la presente modifica non altera le conclusioni e il metodo utilizzato nel regolamento che istituisce un dazio provvisorio, in particolare secondo la definizione di cui ai considerando 132-134 di detto regolamento.
(10) Dato che le importazioni dalla Norvegia effettuate a prezzi pari o superiori al prezzo minimo all’importazione elimineranno gli effetti pregiudizievoli del dumping, è opportuno che il prezzo minimo si applichi a tutte le importazioni in provenienza dalla Norvegia.
(11) Il salmone d’allevamento viene generalmente commercializzato in diverse presentazioni (eviscerato non decapitato, eviscerato decapitato, filetti di pesce interi, altri filetti o porzioni di filetti). Pertanto, nel cambiare la forma degli attuali dazi si è dovuto stabilire per ciascuna delle suddette presentazioni un livello minimo di prezzi all’importazione non pregiudizievole al fine di riflettere il costo aggiuntivo sostenuto per la loro preparazione. A tal riguardo, i diversi prezzi minimi all’importazione si basano sulle conclusioni delle precedenti inchieste antidumping relative al prodotto in esame nonché su quelle della presente inchiesta. Essi sono calcolati essenzialmente sulla base dei fattori di conversione stabiliti dal regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio 4 e utilizzati anche nella presente inchiesta.
(12) I produttori esportatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che, se risultasse che le misure non sono efficaci e, in particolare, che il prezzo minimo all’importazione viene manipolato, assorbito o eluso, la Commissione può, ove opportuno e dopo aver sentito il comitato consultivo, modificare ulteriormente il regolamento (CE) n. 628/2005 per garantire l’efficacia delle misure.
3. DURATA DELLE MISURE
(13) Le misure antidumping provvisorie sono state originariamente istituite per un periodo di sei mesi. I produttori esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in questione hanno chiesto una proroga delle misure provvisorie per un periodo massimo di tre mesi.
(14) In conformità con l’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento di base, si è pertanto deciso di prorogare la durata delle misure provvisorie sino al 22 gennaio 2006 incluso.
4. DISPOSIZIONI FINALI
(15) Ai fini di una buona gestione e considerando il fatto che il termine per presentare delle osservazioni era già stato fissato dal regolamento che istituisce un dazio provvisorio, si dovrebbe fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nel termine stabilito nell’avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all’istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali dazi definitivi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 628/2005 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato nei codici ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (di seguito «salmone d’allevamento») originarie della Norvegia.
2. Il salmone allo stato libero non è assoggettato al dazio antidumping provvisorio. Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s’intende quello catturato in mare, per il salmone dell’Atlantico o del Pacifico, o in acque fluviali, per quello del Danubio, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, mediante tutti i documenti opportuni.
3. L’importo del dazio antidumping provvisorio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione fissato al paragrafo 4 e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se quest’ultimo è inferiore. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera comunitaria è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione fissato al paragrafo 4.
4. Ai fini del paragrafo 3, si applica il seguente prezzo minimo per chilogrammo di peso netto del prodotto: Presentazione del salmone d’allevamento Prezzo minimo all’importazione EUR/kg di peso netto del prodotto Codice TARIC Pesce intero fresco, refrigerato o congelato 2,81 0302 12 00 120302 12 00 330302 12 00 930303 11 00 930303 19 00 930303 22 00 120303 22 00 83 Eviscerato, non decapitato, fresco, refrigerato o congelato 3,12 0302 12 00 130302 12 00 340302 12 00 940303 11 00 940303 19 00 940303 22 00 130303 22 00 84 Altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato 3,51 0302 12 00 150302 12 00 360302 12 00 960303 11 00 180303 11 00 960303 19 00 180303 19 00 960303 22 00 150303 22 00 86 Filetti di pesce interi e filetti tagliati a pezzi, di peso superiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati 4,99 0304 10 13 120304 10 13 930304 20 13 120304 20 13 93 Altri filetti di pesce interi o filetti tagliati a pezzi, di peso pari o inferiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati 6,00 0304 10 13 150304 10 13 960304 20 13 150304 20 13 96
5. L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una cauzione, pari all’importo del dazio provvisorio.
6. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione , l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati al paragrafo 4, va ridotto di una percentuale che corrisponda all’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
7. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
GU L 253 dell’11.10, 1993, pag. 1 .» "
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
La seconda frase dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 628/2005 è sostituita dal seguente testo:
«L’articolo 1 del presente regolamento si applica fino al 22 gennaio 2006.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU C 261 del 23.10.2004, pag. 8 .
3 GU L 104 del 23.4.2005, pag. 5 .
4 GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 321/2003 ( GU L 47 del 21.2.2003, pag. 3 ).
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