32005R1084•Regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione, dell’8 luglio 2005, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
32005R1084Regulation12 lug 2005
dell’8 luglio 2005
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) Il 1 o gennaio 2005, con la scadenza dell'accordo OMC relativo ai tessili e all'abbigliamento, sono stati eliminati per quanto riguarda i membri dell'OMC i contingenti sulle importazioni di determinate categorie di prodotti tessili e dell'abbigliamento.
(2) Il 13 dicembre 2004, prima della liberalizzazione dei contingenti, la Comunità ha introdotto, con il regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio 2 , un sistema di sorveglianza per 35 categorie di prodotti tessili interessate dalla liberalizzazione.
(3) Il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica popolare cinese 3 («RPC») all’OMC (la clausola di salvaguardia specifica per i tessili) ha introdotto la possibilità d’introdurre specifiche misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni tessili cinesi. Esso prevede che un membro dell’OMC, qualora ritenga che le importazioni di prodotti tessili di origine cinese, a causa di distorsioni del mercato, minaccino di ostacolare il regolare sviluppo degli scambi di tali prodotti, può chiedere consultazioni con la RPC al fine di ridurre o evitare la distorsione del mercato.
(4) Con il regolamento (CE) n. 138/2003 4 , il Consiglio ha inserito l'articolo 10 bis nel regolamento (CEE) n. 3030/93, al fine di recepire nella legislazione comunitaria il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro.
(5) Il 6 aprile 2005, la Commissione ha adottato orientamenti indicativi sull'applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 per quanto riguarda una clausola di salvaguardia specifica per i tessili («gli orientamenti»).
(6) La Commissione europea ha chiesto e avuto consultazioni con la RPC, nel quadro del paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della RPC all'OMC e dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93, per le categorie di prodotti per i quali si riteneva che le importazioni originarie della RPC minacciassero di ostacolare, a causa di distorsioni del mercato, il regolare sviluppo degli scambi. Le consultazioni si sono concluse il 10 giugno 2005 e hanno portato a una soluzione reciprocamente soddisfacente per dieci categorie di prodotti. Il risultato delle consultazioni è contenuto in un memorandum d'intesa della stessa data tra la Commissione europea e il ministero del Commercio della RPC sull'esportazione di alcuni prodotti tessili e dell'abbigliamento cinesi nell'Unione europea.
(7) Il memorandum d'intesa riguarda le importazioni dalla RPC alla Comunità di dieci categorie di prodotti: categoria 2 (tessuti di cotone), categoria 4 (magliette), categoria 5 (maglie), categoria 6 (pantaloni), categoria 7 (camicette), categoria 20 (biancheria da letto), categoria 26 (abiti interi da donna), categoria 31 (reggiseni), categoria 39 (biancheria da tavola e da cucina) e categoria 115 (filati di lino o di ramiè). I codici doganali corrispondenti sono quelli elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.
(8) La Commissione ritiene che, a causa dell'esistenza o della minaccia di distorsioni del mercato, le importazioni di origine cinese di tali categorie minaccino di ostacolare il regolare sviluppo degli scambi, ai sensi del paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della RPC all’OMC e dell'articolo 10 bi s del regolamento (CEE) n. 3030/93, per i seguenti motivi.
(9) Le importazioni della categoria 2 (tessuti di cotone) originarie della RPC sono aumentate del 71 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni di questa categoria al 124 % del livello di guardia specificato dagli orientamenti («livello di guardia»). Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria provenienti da tutti i paesi sono aumentate del 4 %. Tuttavia, il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è sceso del 21 % (secondo i dati di sorveglianza delle importazioni), cioè molto più velocemente del prezzo medio di altri paesi (– 2 % in base ai dati Eurostat di gennaio-marzo). La situazione è più grave per quanto riguarda le importazioni di prodotti della sottocategoria 2A (tessuti di denim), in quanto le importazioni dalla Cina nel primo trimestre del 2005 sono aumentate del 102 % rispetto allo stesso periodo del 2004, mentre le importazioni totali sono aumentate del 15 % e i prezzi medi per unità sono scesi del 20 %.
(10) Le importazioni della categoria 4 (magliette) originarie della RPC sono aumentate del 199 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni di questa categoria al 197 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 24 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 37 %.
(11) Le importazioni della categoria 5 (maglie) originarie della RPC sono cresciute del 530 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 194 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 14 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 42 %.
(12) Le importazioni della categoria 6 (pantaloni) originarie della RPC sono cresciute del 413 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 312 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 18 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 14 %.
(13) Le importazioni della categoria 7 (camicette) originarie della RPC sono cresciute del 256 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 207 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 4 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 30 %.
(14) Le importazioni della categoria 20 (biancheria da letto) originarie della RPC sono cresciute del 158 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 107 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 6 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 34 %.
(15) Le importazioni della categoria 26 (abiti interi da donna) originarie della RPC sono cresciute del 219 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 212 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate dell’1 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è aumentato del 2 %, come rilevato dal sistema di sorveglianza. Tuttavia, i dati reali Eurostat del primo trimestre registrano un calo dei prezzi del 42 %.
(16) Le importazioni della categoria 31 (reggiseni) originarie della RPC sono cresciute del 110 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 145 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 6 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 37 %.
(17) Le importazioni della categoria 39 (biancheria da tavola e da cucina) originarie della RPC sono cresciute del 64 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 110 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 10 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 39 %.
(18) Le importazioni della categoria 115 (filati di lino o di ramiè) originarie della RPC sono cresciute del 55 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 150 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 40 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è rimasto stabile (è aumentato del 3 % secondo i dati della sorveglianza sulle importazioni o è rimasto immutato secondo Eurostat). Tuttavia, va rilevato che il prezzo unitario medio delle importazioni di origine cinese è inferiore alla metà del prezzo medio praticato dai produttori comunitari.
(19) Occorre recepire nel regolamento (CEE) n. 3030/93 i livelli delle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla RPC ed altre disposizioni di attuazione contenute nel memorandum d'intesa.
(20) Occorre modificare l'articolo 27 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 per dettagliare maggiormente le disposizioni per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri nel quadro del sistema di sorveglianza statistica a posteriori per alcuni prodotti tessili.
(21) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.
(22) Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione, al fine di consentire un’attuazione rapida del memorandum d'intesa.
(23) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati II, III e V del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati come risulta dall’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 930/2005 della Commissione ( GU L 162 del 23.6.2005, pag. 1 ).
2 GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1 .
3 Documento WT/MIN(01)3 del 10 novembre 2001.
4 GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1 .
L'allegato II è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO II PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 Bielorussia Cina Russia Serbia Ucraina Uzbekistan Vietnam»
L'allegato III è modificato come segue: a) L'articolo 27 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 27 I prodotti tessili elencati nelle tabelle C e D sono soggetti ad un sistema di sorveglianza statistica a posteriori. La sorveglianza viene effettuata conformemente allo schema di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione . In seguito all'immissione in libera pratica dei prodotti, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente ma comunque entro il 12 di ogni mese per il mese precedente, le quantità totali importate e il loro valore, specificando la data di immissione in libera pratica dei prodotti, l'origine dei prodotti e il numero d'ordine. Le informazioni devono indicare il codice della nomenclatura combinata e, se del caso, le suddivisioni TARIC, la categoria dei prodotti cui appartengono e, qualora opportuno, le unità supplementari richieste per tale codice di nomenclatura. Le informazioni devono essere in un formato compatibile con il sistema di sorveglianza gestito dalla direzione generale Fiscalità e unione doganale. GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ( GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5 ).» " b) L'articolo 28, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente: «6. Detto numero si compone dei seguenti elementi: — due lettere che identificano il paese esportatore come segue: — Bielorussia = BY — Cina = CN — Serbia = XS — Uzbekistan = UZ — Vietnam = VN — due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione previsto, o il gruppo di Stati membri, come segue: — AT = Austria — BL = Benelux — CY = Cipro — CZ = Repubblica ceca — DE = Repubblica federale di Germania — DK = Danimarca — EE = Estonia — GR = Grecia — ES = Spagna — FI = Finlandia — FR = Francia — GB = Regno Unito — HU = Ungheria — IE = Irlanda — IT = Italia — LT = Lituania — LV = Lettonia — MT = Malta — PL = Polonia — PT = Portogallo — SE = Svezia — SI = Slovenia — SK = Slovacchia — un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti di cui alla tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio “5” per il 2005 e “6” per il 2006, — un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento, — un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.» c) La tabella B è sostituita dalla tabella seguente: «Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza Paese terzo Gruppo Categoria Unità Cina I A 1 tonnellate 3 tonnellate di cui 3a tonnellate ex 20 tonnellate I B 8 1 000 pezzi II A 9 tonnellate 22 tonnellate 23 tonnellate II B 12 1 000 paia 13 1 000 pezzi 14 1 000 pezzi 15 1 000 pezzi 16 1 000 pezzi 17 1 000 pezzi 28 1 000 pezzi 29 1 000 pezzi 78 tonnellate 83 tonnellate III A 35 tonnellate III B 97 tonnellate IV 117 tonnellate 118 tonnellate 122 tonnellate V 136A tonnellate 156 tonnellate 157 tonnellate 159 tonnellate 163 tonnellate»
L’allegato V è sostituito dall’allegato seguente: «ALLEGATO V LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI a) Applicabili all’anno 2005 (La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I) Paese terzo Categoria Unità Limiti quantitativi comunitari 2005 Bielorussia GRUPPO I A 1 tonnellate 1 585 2 tonnellate 5 100 3 tonnellate 233 GRUPPO I B 4 1 000 pezzi 1 600 5 1 000 pezzi 1 058 6 1 000 pezzi 1 400 7 1 000 pezzi 1 200 8 1 000 pezzi 1 110 GRUPPO II A 9 tonnellate 363 20 tonnellate 318 22 tonnellate 498 23 tonnellate 255 39 tonnellate 230 GRUPPO II B 12 1 000 paia 5 958 13 1 000 pezzi 2 651 15 1 000 pezzi 1 500 16 1 000 pezzi 186 21 1 000 pezzi 889 24 1 000 pezzi 803 26/27 1 000 pezzi 1 069 29 1 000 pezzi 450 73 1 000 pezzi 315 83 tonnellate 178 GRUPPO III A 33 tonnellate 387 36 tonnellate 1 242 37 tonnellate 463 50 tonnellate 196 GRUPPO III B 67 tonnellate 339 74 1 000 pezzi 361 90 tonnellate 199 GRUPPO IV 115 tonnellate 87 117 tonnellate 1 800 118 tonnellate 448 Serbia 1 GRUPPO I A 1 tonnellate 2 tonnellate 2a tonnellate 3 tonnellate GRUPPO I B 5 1 000 pezzi 6 1 000 pezzi 7 1 000 pezzi 8 1 000 pezzi GRUPPO II A 9 tonnellate GRUPPO II B 15 1 000 pezzi 16 1 000 pezzi GRUPPO III B 67 tonnellate Vietnam 2 GRUPPO I B 4 1 000 pezzi 5 1 000 pezzi 6 1 000 pezzi 7 1 000 pezzi 8 1 000 pezzi GRUPPO II A 9 tonnellate 20 tonnellate 39 tonnellate GRUPPO II B 12 1 000 paia 13 1 000 pezzi 14 1 000 pezzi 15 1 000 pezzi 18 tonnellate 21 1 000 pezzi 26 1 000 pezzi 28 1 000 pezzi 29 1 000 pezzi 31 1 000 pezzi 68 tonnellate 73 1 000 pezzi 76 tonnellate 78 tonnellate 83 tonnellate GRUPPO III A 35 tonnellate 41 tonnellate GRUPPO III B 10 1 000 paia 97 tonnellate GRUPPO IV 118 tonnellate GRUPPO V 161 tonnellate b) Applicabili agli anni 2005, 2006 e 2007 (La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I) Paese terzo Categoria Unità Limiti quantitativi comunitari Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 3 2006 2007 Cina GRUPPO I 2 (compreso 2a) tonnellate 26 217 61 948 69 692 GRUPPO I B 4 1 000 pezzi 150 985 540 204 594 225 5 1 000 pezzi 68 974 199 704 219 674 6 1 000 pezzi 104 045 348 072 382 880 7 1 000 pezzi 24 761 80 493 88 543 GRUPPO II A 20 tonnellate 6 451 15 795 17 770 39 tonnellate 5 521 12 349 13 892 GRUPPO II B 26 1 000 pezzi 7 959 27 001 29 701 31 1 000 pezzi 96 086 225 692 248 261 GRUPPO IV 115 tonnellate 1 911 4 740 5 214
GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ( GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5 ).» »
1 Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Serbia sul commercio dei prodotti tessili ( GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36 ), le restrizioni quantitative per la Serbia non si applicano. La Comunità europea si riserva il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze.
2 Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato ( GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35 ), le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese. La Comunità europea si riserva il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze.
3 Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005 ma immesse in libera pratica in o dopo quella data non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione di tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall’importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell’11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis , paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.
Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite prima dell'11 giugno 2005 e del 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate col pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti a partire dall’11 giugno 2005 rientrano nei limiti quantitativi 2005.
Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).
Le richieste di licenze per l’importazione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di merci spedite tra l’11 giugno e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle competenti autorità di uno Stato membro entro il 15 agosto 2005.»
Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Serbia sul commercio dei prodotti tessili (), le restrizioni quantitative per la Serbia non si applicano. La Comunità europea si riserva il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (), le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese. La Comunità europea si riserva il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005 ma immesse in libera pratica in o dopo quella data non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione di tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall’importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell’11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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