32005R1091•Regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione, del 12 luglio 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella Testo rilevante ai fini del SEE
32005R1091Regulation2 ago 2005
del 12 luglio 2005
che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti 1 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 può essere deciso che metodi di controllo specifici non siano utilizzati nell’ambito di programmi nazionali di controllo stabiliti dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi comunitari definiti conformemente al suddetto regolamento.
(2) A norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 può essere inoltre deciso che metodi di controllo specifici possano o debbano essere applicati ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella fase della produzione primaria di animali o in altre fasi della catena alimentare e che possano essere adottate norme relative alle condizioni del ricorso a tali metodi.
(3) A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003 la Commissione consulta l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) prima di proporre norme su metodi di controllo specifici.
(4) La Commissione ha consultato l’EFSA riguardo all’uso di antimicrobici e di vaccini per il controllo della salmonella nel pollame. In seguito a tale richiesta, il 21 ottobre 2004 l’EFSA ha emesso due pareri distinti sulle questioni.
(5) Nel parere riguardante l’uso di antimicrobici per il controllo della salmonella nel pollame l’EFSA ha raccomandato di scoraggiare l’uso di tali agenti a causa dei rischi per la salute pubblica associati allo sviluppo, alla selezione e alla diffusione della resistenza. L’impiego di antimicrobici dovrebbe essere subordinato a condizioni definite formalmente tali da garantire la protezione della salute pubblica e va pienamente giustificato in anticipo e registrato dalle autorità competenti.
(6) Per quanto riguarda i gruppi di pollame da riproduzione, il parere, pur ammettendo il rischio potenziale di diffusione di Salmonella spp. residua, compresa la diffusione attraverso la piramide produttiva di ceppi resistenti selezionati, ha riconosciuto che l’impiego di antimicrobici può consentire di salvare prezioso materiale genetico da gruppi riproduttori infetti. Il parere ha inoltre concluso che in linea di massima e per tutti i tipi di pollame, nelle rare occasioni in cui la Salmonella spp. provoca infezioni cliniche, gli antimicrobici possono risultare utili per ridurre la morbilità e la mortalità.
(7) In base al parere dell’EFSA è quindi opportuno stabilire che gli antimicrobici non siano utilizzati nell’ambito dei programmi nazionali di controllo da adottare a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003, salvo nelle circostanze eccezionali cui fa riferimento l’EFSA nel suo parere.
(8) In ogni caso si dovranno utilizzare solo i medicinali veterinari autorizzati conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari 2 o al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali 3 . Nel presente regolamento i medicinali veterinari antimicrobici sono definiti «antimicrobici».
(9) Viene generalmente riconosciuto che la base per un controllo adeguato delle infezioni da salmonella nelle aziende avicole consiste nell’applicare buone pratiche agricole e igieniche nonché nel sottoporre a prove e nell’escludere dalla produzione i gruppi di pollame risultati positivi.
(10) Nel suo parere circa l’uso di vaccini per il controllo della salmonella nel pollame l’EFSA conclude che la vaccinazione del pollame è considerata un provvedimento supplementare per accrescere la resistenza dei volatili all’esposizione alla salmonella e ridurre lo spargimento.
(11) Nelle sue conclusioni l’EFSA segnala inoltre in particolare che è possibile utilizzare con sicurezza in tutto l’arco di vita dei volatili, ad eccezione del periodo di attesa prima della macellazione, vaccini tanto vivi quanto inattivati purché i metodi di rilevazione siano in grado di distinguere i ceppi del vaccino da quelli selvatici.
(12) In base al parere dell’EFSA è quindi opportuno stabilire che i vaccini vivi non siano utilizzati nell’ambito dei programmi nazionali di controllo da adottare a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003 qualora il fabbricante non fornisca un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.
(13) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Uso di antimicrobici
1. Nel quadro dei programmi nazionali di controllo adottati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003 gli antimicrobici non sono utilizzati come metodo specifico di controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus , ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le condizioni precisate alle lettere a), b) e c) e al paragrafo 3, gli antimicrobici autorizzati conformemente alla direttiva 2001/82/CE o al regolamento (CE) n. 726/2004 possono essere utilizzati nelle seguenti circostanze eccezionali: a) animali che presentano un’infezione da salmonella con segni clinici tali da poter causare inutili sofferenze agli animali; i gruppi da riproduzione infetti sottoposti a trattamento con antimicrobici continuano ad essere considerati infetti da salmonella e occorre adottare provvedimenti adeguati per ridurre quanto più possibile il rischio di diffondere la salmonella nel resto della piramide riproduttiva; b) nel caso in cui si voglia salvare prezioso materiale genetico, compresi «gruppi scelti», gruppi appartenenti a specie minacciate e gruppi mantenuti a scopo di ricerca, al fine di ottenere nuovi gruppi immuni da salmonella; i pulcini nati da uova da cova raccolte da animali trattati vengono sottoposti a campionamento quindicinale durante l’allevamento, con un sistema destinato a rilevare la prevalenza di 1 % di salmonella delle specie pertinenti con un limite di confidenza del 95 %; c) autorizzazione concessa dalle autorità competenti caso per caso a scopi che non siano il controllo della salmonella in un gruppo che si sospetta infetto da salmonella, soprattutto dopo la rilevazione di salmonella nell’incubatoio o nell’azienda; gli Stati membri possono tuttavia decidere di permettere il trattamento in assenza di autorizzazione preventiva in situazioni di emergenza a condizione che il trattamento venga immediatamente segnalato alle autorità competenti.
3. L’uso di antimicrobici è subordinato all’autorizzazione e alla supervisione delle autorità competenti e ove possibile si basa sui risultati del campionamento batteriologico e delle prove di suscettibilità.
Uso di vaccini
Nel quadro dei programmi nazionali di controllo adottati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003 non vengono utilizzati vaccini vivi di salmonella per i quali il fabbricante non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1 .
2 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ( GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58 ).
3 GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1 .
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