32005R1110•Regolamento (CE) n. 1110/2005 della Commissione, del 13 luglio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
32005R1110Regulation15 lug 2005
del 13 luglio 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
(2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne nonché per alcune destinazioni sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 2 , (CEE) n. 1964/82 3 , il regolamento (CEE) n. 2388/84 4 , il regolamento (CEE) n. 2973/79 5 , e il regolamento (CE) n. 2051/96 6 .
(3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
(4) Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età.
(5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201 , di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202 , di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10 .
(6) Il livello di utilizzazione delle restituzioni all’esportazione per alcune categorie di prodotti del settore delle carni bovine risulta irrilevante. Ciò vale anche per determinate destinazioni molto vicine al territorio comunitario. In questi casi non devono essere più fissate restituzioni all’esportazione.
(7) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato al codice NC 1602 50 , la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi.
(8) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
(9) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione 7 , ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e le restituzioni sono fissate sulla base dei codici prodotto definiti dalla suddetta nomenclatura.
(10) È opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.
(11) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli 8 .
(12) È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio 9 , dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio 10 e dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio 11 .
(13) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.
(14) I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. La soppressione delle restituzioni non deve tuttavia portare ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.
(15) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente: — all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE, — all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE, — all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.
Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.
La non fissazione di una restituzione all’esportazione per la Romania e la Bulgaria non è considerata come una restituzione differenziata.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 ( GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3 ).
3 GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 ( GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35 ).
4 GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 ( GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16 ).
5 GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 ( GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7 ).
6 GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/96 ( GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13 ).
7 GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/2004 ( GU L 380 del 24.12.2004, pag. 1 ).
8 GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione ( GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3 ).
9 GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
10 GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
11 GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).
| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni 7 |
|---|---|---|---|
| 0102 10 10 9140 | B00 | EUR/100 kg peso vivo | 42,40 |
| 0102 10 30 9140 | B00 | EUR/100 kg peso vivo | 42,40 |
| 0102 90 71 9000 | B11 | EUR/100 kg peso vivo | 32,80 |
| 0201 10 00 9110 1 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 57,20 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 34,40 | |
| 0201 10 00 9120 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 26,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 8,00 | |
| 0201 10 00 9130 1 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 77,60 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 45,20 | |
| 0201 10 00 9140 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 36,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 11,20 | |
| 0201 20 20 9110 1 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 77,60 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 45,20 | |
| 0201 20 20 9120 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 36,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 11,20 | |
| 0201 20 30 9110 1 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 57,20 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 34,40 | |
| 0201 20 30 9120 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 26,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 8,00 | |
| 0201 20 50 9110 1 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 98,40 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 57,20 | |
| 0201 20 50 9120 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 46,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 14,00 | |
| 0201 20 50 9130 1 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 57,20 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 34,40 | |
| 0201 20 50 9140 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 26,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 8,00 | |
| 0201 20 90 9700 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 26,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 8,00 | |
| 0201 30 00 9050 | 400 3 | EUR/100 kg peso netto | 18,80 |
| 404 4 | EUR/100 kg peso netto | 18,80 | |
| 0201 30 00 9060 6 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 36,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,40 | |
| 0201 30 00 9100 2 6 | B08 , B09 | EUR/100 kg peso netto | 137,60 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 81,60 | |
| 220 | EUR/100 kg peso netto | 164,00 | |
| 0201 30 00 9120 2 6 | B08 | EUR/100 kg peso netto | 75,60 |
| B09 | EUR/100 kg peso netto | 70,40 | |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 45,20 | |
| 220 | EUR/100 kg peso netto | 98,40 | |
| 0202 10 00 9100 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 26,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 8,00 | |
| 0202 10 00 9900 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 36,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 11,20 | |
| 0202 20 10 9000 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 36,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 11,20 | |
| 0202 20 30 9000 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 26,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 8,00 | |
| 0202 20 50 9100 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 46,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 14,00 | |
| 0202 20 50 9900 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 26,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 8,00 | |
| 0202 20 90 9100 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 26,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 8,00 | |
| 0202 30 90 9100 | 400 3 | EUR/100 kg peso netto | 18,80 |
| 404 4 | EUR/100 kg peso netto | 18,80 | |
| 0202 30 90 9200 6 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 36,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,40 | |
| 0206 10 95 9000 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 36,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,40 | |
| 0206 29 91 9000 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 36,80 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 10,40 | |
| 1602 50 10 9170 8 | B02 | EUR/100 kg peso netto | 18,00 |
| B03 | EUR/100 kg peso netto | 12,00 | |
| 1602 50 31 9125 5 | B00 | EUR/100 kg peso netto | 70,80 |
| 1602 50 31 9325 5 | B00 | EUR/100 kg peso netto | 63,20 |
| 1602 50 39 9125 5 | B00 | EUR/100 kg peso netto | 70,80 |
| 1602 50 39 9325 5 | B00 | EUR/100 kg peso netto | 63,20 |
| B00: : — tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria. B02: : — B08 , B09 e destinazione 220 . B03: : — Albania, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 ), quale modificato]. B08: : — Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong. B09: : — Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho. B11: : — Libano ed Egitto. |
1 L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.
2 La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.
3 Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.
4 Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.
5 La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.
6 Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione ( GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39 ). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 ( GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6 ). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.
7 In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.
8 La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (). ↩ ↩2
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