del 28 luglio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione 2 prevede, in particolare, una riduzione del calibro minimo a decorrere dal 1 o agosto 2005, in modo da renderlo identico al calibro previsto dalla norma della Commissione economica delle Nazioni unite per l’Europa (CEE/ONU) FFV-50.
(2) Al gruppo di lavoro delle norme di qualità dei prodotti agricoli della CEE/ONU è stato proposto di inserire nella norma CEE/ONU FFV-50 un criterio di maturità basato sul tenore di zuccheri.
(3) Poiché anche il calibro minimo è un criterio di maturità, è opportuno studiare la possibilità di integrare al meglio questi due criteri di maturità nella norma di commercializzazione applicabile alle mele.
(4) Dovendo tale studio vertere su almeno tre campagne di commercializzazione, occorre ritardare l’applicazione della riduzione del calibro sino a dopo il 1 o giugno 2008 e prorogare le disposizioni transitorie inerenti la calibrazione sino al 31 maggio 2008.
(5) Occorre tuttavia tutelare il legittimo affidamento degli operatori che hanno stipulato contratti presumendo che le nuove norme relative alla riduzione del calibro sarebbero state applicate a decorrere dal 1 o agosto 2005.
(6) A fini di chiarezza, occorre precisare che nei casi in cui per la vendita del prodotto è utilizzato un marchio commerciale deve essere menzionato anche il nome della varietà o il relativo sinonimo.
(7) L'elenco di varietà che figura in appendice alla norma contiene alcuni errori.
(8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 85/2004.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato come segue.
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All'articolo 2, nella frase introduttiva, la data «31 luglio 2005» è sostituita da «31 maggio 2008».
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All’articolo 4, secondo comma, la data «1 o agosto 2005» è sostituita da «1 o giugno 2008».
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L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o agosto 2005.
Tuttavia gli operatori che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità degli Stati membri, hanno stipulato contratti anteriormente al 1 o agosto 2005 sulla base del punto III, secondo e terzo comma, dell'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004, possono commercializzare le mele oggetto di tali contratti secondo le disposizioni dei commi suddetti.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64 ).
2 GU L 13 del 20.1.2004, pag. 3 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2004 ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50 ).
Il titolo 4 dell’appendice all'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato come segue:
- al secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente: «Alcune delle varietà menzionate nel seguente elenco possono essere commercializzate con denominazioni commerciali per le quali è stata chiesta od ottenuta la protezione in uno o più paesi, con riserva che l'etichettatura indichi il nome della varietà, o il relativo sinonimo.»;
1 Almeno il 20 % di colorazione rossa nelle categorie I e II.
2 Tuttavia, per la varietà Jonagold si richiede che i frutti classificati nella categoria II presentino almeno 1/10 della loro superficie di colorazione rossa striata.