32005R1259•Regolamento (CE) N. 1259/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese
32005R1259Regulation30 lug 2005
del 27 luglio 2005
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) Il 24 settembre 2004, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, dai seguenti produttori («il denunciante»): Legré-Mante SA, Industria Chimica Valenzana S.p.A, Distillerie Mazzari S.p.a., Alcoholera Vinicola Europea S.A. e Comercial Quimica Sarasa s.l., che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di acido tartarico.
(2) La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative all’acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese («RPC») e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’avvio di un procedimento.
(3) Il 30 ottobre 2004, il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura 2 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
1.2. Parti interessate dal procedimento
(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(5) I produttori denuncianti, altri produttori comunitari che hanno collaborato, produttori esportatori, importatori, fornitori, utilizzatori e associazioni di utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
(6) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (in appresso: «TEM») o un trattamento individuale (in appresso: «TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Tre produttori esportatori hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, o il TI qualora l’inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per beneficiare del TEM.
(7) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Risposte sono pervenute da tre produttori esportatori della RPC, un produttore del paese di riferimento, l’Argentina, sette produttori e due utilizzatori comunitari.
(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di accertamento nelle sedi delle seguenti società.
| a) | —: Alcoholera Vinicola Europea «Alvinesa» SA, Ciudad Real, Spagna | — | Alcoholera Vinicola Europea «Alvinesa» SA, Ciudad Real, Spagna | — | Comercial Quimica Sarasa «Tydsa» SL, Girona, Spagna | — | Distillerie Bonollo Srl, Frosinone, Italia | — | Distillerie Mazzari SpA, Ravenna, Italia | — | Etablissements Legré-Mante SA, Marseille, Francia | — | Industria Chimica Valenzana «I.C.V.» SpA, Palermo, Italia | — | Tartarica Treviso Srl, Faenza, Italia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alcoholera Vinicola Europea «Alvinesa» SA, Ciudad Real, Spagna | ||||||||||||||
| — | Comercial Quimica Sarasa «Tydsa» SL, Girona, Spagna | ||||||||||||||
| — | Distillerie Bonollo Srl, Frosinone, Italia | ||||||||||||||
| — | Distillerie Mazzari SpA, Ravenna, Italia | ||||||||||||||
| — | Etablissements Legré-Mante SA, Marseille, Francia | ||||||||||||||
| — | Industria Chimica Valenzana «I.C.V.» SpA, Palermo, Italia | ||||||||||||||
| — | Tartarica Treviso Srl, Faenza, Italia |
| b) | —: Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, RPC. | — | Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, RPC. | — | Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, RPC. | — | Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, RPC. | ||||||
| — | Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, RPC. | ||||||
| — | Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC. |
(9) Vista l’esigenza di determinare, per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, nella fattispecie l’Argentina, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:
| c) | Tarcol S.A., Buenos Aires, Argentina. | Tarcol S.A., Buenos Aires, Argentina. |
|---|---|---|
| Tarcol S.A., Buenos Aires, Argentina. |
1.3. Periodo dell’inchiesta
(10) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 (in appresso: «periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1 o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004 (in appresso: «periodo in esame»). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all’eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(11) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’acido tartarico («AT»), attualmente classificabile nel codice NC 2918 12 00 . Tale prodotto viene utilizzato essenzialmente dai produttori di vini, dall’industria alimentare e da numerose altre industrie, come ingrediente del prodotto finale o come additivo per accelerare o rallentare determinati processi chimici. Il prodotto può ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione oppure, mediante sintesi chimica, da composti petrolchimici. Tenuto conto delle caratteristiche fisiche, del processo di produzione e della sostituibilità, per l’utilizzatore, dei vari tipi del prodotto, si ritiene che tutto l’acido tartarico costituisca un unico prodotto.
2.2. Prodotto simile
(12) L’inchiesta ha dimostrato che le caratteristiche fisiche di base dell’AT prodotto e venduto dall’industria comunitaria nella Comunità, dell’AT prodotto e venduto sul mercato interno cinese, dell’AT importato nella Comunità dalla RPC, nonché di quello prodotto e venduto in Argentina sono identiche e che tali prodotti sono prevalentemente destinati al medesimo impiego.
(13) Si è pertanto concluso in via provvisoria che il prodotto in esame e l’AT venduto sul mercato interno cinese, l’AT prodotto e venduto in Argentina, nonché quello prodotto e venduto dall’industria comunitaria nella Comunità presentano le medesime caratteristiche fisiche di base e hanno le medesime applicazioni, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. DUMPING
3.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(14) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
(15) Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:
le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;
i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso;
non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.
(16) Nell’ambito della presente inchiesta, tre produttori esportatori della RPC si sono manifestati e hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Sono state esaminate tutte le richieste di TEM presentate ed effettuate verifiche in loco presso le sedi di queste società che hanno collaborato [cfr. il considerando (7)]. È risultato che i tre produttori soddisfacevano tutte le condizioni per l’attribuzione del TEM.
(17) L’elenco dei produttori esportatori della RPC che hanno ottenuto il TEM è quindi il seguente:
Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou.
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City.
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai
3.2. Valore normale
3.2.1. Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM
(18) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore interessato, se le sue vendite complessive di AT sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.
(19) Per i produttori esportatori che avevano registrato vendite interne totali rappresentative, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di AT venduti sul mercato interno identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.
(20) Per ciascuno di questi tipi, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo del prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5% del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato nella Comunità.
(21) È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo del prodotto in esame potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo in questione effettuate ad acquirenti indipendenti.
(22) Allorché il volume delle vendite di un dato tipo di AT, effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione, rappresentava oltre l’80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo, e allorché la media ponderata del prezzo di quel tipo del prodotto in esame era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno. Quest’ultimo è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.
(23) Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di AT rappresentava l’80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo, o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.
(24) Infine, quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di AT era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto fosse insufficiente per poter adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.
(25) Ogniqualvolta non è stato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore sul mercato interno, si è fatto ricorso al valore normale costruito.
(26) Di conseguenza, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito, per ciascun esportatore, sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A tal fine, la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e gli utili realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.
(27) Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili allorché il volume totale delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite per l’esportazione nella Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne dei tipi di prodotto venduti nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine, è stato seguito il metodo di cui ai considerando (21)-(23).
(28) Si è appurato che tutte le società avevano effettuato vendite totali rappresentative e che la maggior parte dei tipi del prodotto in esame, che è stata esportata, è stata venduta sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Per gli altri tipi, si è dovuto costruire il valore normale in base al metodo illustrato al considerando (26), avvalendosi delle informazioni in merito alle SGAV e ai profitti per ciascuna società interessata.
3.2.2. Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM
a) Paese di riferimento
(29) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le società alle quali non si è potuto concedere il TEM, si è dovuto determinare il valore normale in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento.
(30) Nell’avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare l’Argentina come paese di riferimento adeguato per la determinazione del valore normale per la RPC, invitando altresì le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.
(31) Nessun produttore esportatore della RPC al quale non è stato concesso il TEM ha contestato la proposta della Commissione. Inoltre, dall’inchiesta è emerso che il mercato argentino è un mercato competitivo per il prodotto in esame, in quanto vi si registra la presenza di almeno due produttori nazionali di diverse dimensioni, nonché di importazioni provenienti da paesi terzi. Si è accertato che tali produttori nazionali fabbricano un AT simile a quello proveniente dalla RPC, pur applicando metodi di produzione diversi. Pertanto, il mercato argentino è stato ritenuto sufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale.
(32) Sono stati contattati tutti i produttori esportatori noti in Argentina, e uno di essi ha accettato di collaborare all’inchiesta: gli è stato pertanto inviato un questionario, e i dati riportati nella risposta sono stati verificati in loco.
b) Valore normale
(33) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni accertate, ricevute dal produttore del paese di riferimento, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno argentino per i tipi di prodotto per i quali si è accertato che sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente al metodo di cui al considerando (23). All’occorrenza, tali prezzi sono stati adeguati in modo tale da garantire un equo confronto con i tipi di prodotto esportati nella Comunità dai produttori della RPC interessati.
(34) Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore argentino che ha collaborato all’inchiesta.
3.3. Prezzo all’esportazione
(35) Le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate in ogni caso ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all’esportazione è stato stabilito pertanto in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione dei prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.
3.4. Confronto
(36) Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi per le spese di trasporto e assicurazione, per il costo del credito, per le commissioni e gli oneri bancari, ogniqualvolta si è constatato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova accertati.
(37) Poiché si è accertato che l’importo del rimborso dell’IVA sulle vendite all’esportazione era inferiore a quello rimborsato per le vendite sul mercato interno, si è proceduto ad alcuni adeguamenti per tener conto delle differenze a livello di rimborso dell’IVA.
3.5. Margine di dumping
3.5.1. Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM
(38) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le tre società cui è stato concesso il TEM la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente.
(39) In base a quanto precede, la media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:
| Società | Margine di dumping provvisorio |
|---|---|
| Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou | 2,4 % |
| Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City | 13,8 % |
| Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai. | 6,6 % |
3.5.2. Per tutti gli altri produttori esportatori
(40) Per poter calcolare il margine di dumping unico per l’intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un confronto tra le importazioni complessive del prodotto in esame originarie della RPC, calcolate sulla base delle statistiche di Eurostat, e i dati effettivi riportati nelle risposte al questionario ricevute dagli esportatori della RPC. In base a tale confronto, si è stabilito che il livello di collaborazione è stato basso, pari cioè al 63 % delle esportazioni totali nella Comunità provenienti dalla RPC.
(41) Il margine di dumping è stato quindi calcolato sulla base dei prezzi e dei volumi delle esportazioni comunicati da Eurostat, previa deduzione dei prezzi e dei volumi delle esportazioni riferiti dagli esportatori che hanno collaborato ai quali è stato concesso il TEM. Il ricorso alle statistiche di Eurostat in qualità di dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, si è rivelato necessario in mancanza di maggiori informazioni sui prezzi all’esportazione ai fini della determinazione del dazio unico per l’intero paese. I prezzi all’esportazione ottenuti in tal modo sono stati confrontati con la media ponderata del valore normale determinato per il paese di riferimento per i tipi di prodotto comparabili.
(42) Su tale base, il margine di dumping unico per l’intero paese è stato fissato in via provvisoria al 34,9 % del prezzo CIF frontiera comunitaria.
4. PREGIUDIZIO
4.1. Produzione comunitaria
(43) Dall’inchiesta è emerso che il prodotto simile viene attualmente fabbricato da otto produttori nella Comunità. Uno di essi, tuttavia, non ha ulteriormente collaborato all’inchiesta. Inoltre, altri quattro produttori comunitari risultano aver cessato la produzione durante il periodo in esame e sono stati esclusi dall’inchiesta.
(44) Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, il volume della produzione comunitaria è stato calcolato in via provvisoria sommando alla produzione dei sette produttori comunitari che hanno collaborato il volume della produzione degli altri produttori valutato dai denuncianti.
4.2. Definizione di industria comunitaria
(45) La denuncia è stata appoggiata da sette produttori comunitari che hanno prestato piena collaborazione durante l’inchiesta. Poiché si calcola che tali produttori abbiano fabbricato oltre il 95 % dell’acido tartarico prodotto nella Comunità, si ritiene che essi costituiscano l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
4.3. Consumo nella Comunità
(46) Il consumo è stato valutato sommando le vendite comunitarie dei produttori della Comunità che hanno collaborato, la stima delle vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato e le importazioni complessive. In mancanza di altre fonti di informazione, per calcolare le vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato, comprese alcune società che hanno cessato la produzione, ci si è basati sulla denuncia. Risulta che la domanda del prodotto in esame nella Comunità è aumentata del 15 % durante il periodo in esame.
| Indice 2001 = 100 | 100 | 100 | 104 | 115 |
|---|
4.4. Importazioni nella Comunità dal paese interessato
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni interessate
(47) Poiché i volumi comunicati dai produttori esportatori che hanno collaborato erano sostanzialmente inferiori a quelli riferiti da Eurostat per il periodo in esame, l’andamento delle importazioni dal paese interessato è stato analizzato sulla base dei dati Eurostat.
(48) Le importazioni hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e quota di mercato:
| Quote di mercato della RPC | 8,5 % | 6,0 % | 7,2 % | 11,5 % |
|---|
(49) Mentre il consumo di acido tartarico è aumentato del 15 % durante il periodo in esame, nello stesso periodo le importazioni dal paese interessato sono cresciute di oltre il 50 %. Dopo aver registrato un volume relativamente elevato nel 2001 a causa dei prezzi sostenuti e della scarsità del prodotto sul mercato europeo, le importazioni dalla RPC sono nuovamente calate nel 2002, ma sono più che raddoppiate da allora in seguito a un’aggressiva politica dei prezzi. Durante il periodo in esame, la quota di mercato della RPC è passata pertanto dal 6,0 % all’11,5 % in meno di due anni.
4.4.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione
(50) La tabella seguente illustra l’evoluzione dei prezzi medi delle importazioni dalla RPC. Nel periodo in esame i prezzi sono calati quasi del 50 %.
| Indice 2001 = 100 | 100 | 50 | 52 | 51 |
|---|
(51) Per quanto riguarda il prezzo di vendita del prodotto in esame sul mercato comunitario durante il PI, è stato effettuato un confronto tra i prezzi dell’industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori della RPC. Per l’industria comunitaria, i prezzi di vendita sono stati quelli praticati ad acquirenti indipendenti, adeguati, all’occorrenza, a livello franco fabbrica, ossia escludendo le spese di trasporto all’interno della Comunità ed eventuali sconti e riduzioni. Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori cinesi al netto di sconti e adeguati, se del caso, al livello CIF franco frontiera comunitaria, opportunamente adeguati per tener conto dei costi di sdoganamento e delle spese successive all’importazione.
(52) Dal confronto è emerso che durante il PI le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nella Comunità a prezzi nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, con una differenza in percentuale rispetto a questi ultimi del 22 %.
4.5. Situazione dell’industria comunitaria
(53) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sull’industria comunitaria ha comportato anche un’analisi di tutti i fattori e indicatori economici che hanno influito sulla situazione di detta industria dal 2001 al PI.
(54) Nella tabella di cui al punto 4.5.1. figurano i dati aggregati relativi all’industria comunitaria forniti dai sette produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta. Tuttavia, due di tali società hanno iniziato le attività durante il periodo in esame, rispettivamente nel 2001 e nel 2003. Si è ritenuto che, vista la particolare situazione di dette società, i dati ad esse relativi potessero falsare l’andamento generale, segnatamente per quanto riguarda costi, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito. Ove opportuno, pertanto, i dati relativi alle due società in questione sono stati esclusi dai relativi indicatori aggregati ed esaminati separatamente per fornire un quadro preciso e rappresentativo.
4.5.1. Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti
(55) I livelli di produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti per le sette società che hanno collaborato hanno registrato la seguente evoluzione:
| Indice 2001 = 100 | 100 | 88 | 88 | 96 |
|---|
(56) Tra il 2001 e il PI, la produzione è aumentata complessivamente dell’8 %. Si osservi, tuttavia, che tale aumento può essere ascritto esclusivamente alle due nuove società esportatrici, mentre nello stesso periodo la produzione delle altre cinque società è scesa del 6 %.
(57) Anche l’aumento della capacità di produzione, pari al 12 %, è dovuto alle due nuove società esportatrici. Le cifre non rispecchiano, tuttavia, la riduzione di diverse migliaia di tonnellate dovuta al fatto che quattro produttori comunitari hanno cessato la produzione durante il periodo in esame [cfr. il considerando (43)]. Benché, durante l’inchiesta, non siano emerse cifre precise per tali produttori, sulla base dei dati contenuti nella denuncia si valuta che la capacità totale nella Comunità sia rimasta generalmente costante tra il 2001 e il PI.
(58) Durante il periodo in esame l’utilizzazione degli impianti è diminuita, passando dall’81 % del 2001 a 78 % nel PI.
4.5.2. Scorte
(59) Nella tabella seguente viene indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.
| Indice 2001 = 100 | 100 | 79 | 115 | 118 |
|---|
(60) Durante il periodo in esame, le scorte sono aumentate del 18 %. Si osservi però che la cifra relativa al PI rispecchia in parte un picco stagionale dei livelli delle scorte durante l’estate. Tuttavia, per almeno una delle società esaminate è risultato un livello eccessivamente elevato delle scorte, che la società ha giustificato con la propria decisione di natura commerciale di non vendere a prezzi di mercato non redditizi.
4.5.3. Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella Comunità
(61) Nella seguente tabella sono riportate le cifre relative alle vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.
| Indice 2001 = 100 | 100 | 60 | 49 | 47 |
|---|
(62) Durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è cresciuto del 24 % e la sua quota di mercato dell’8 %.
(63) La quota di mercato delle cinque società consolidate è nettamente diminuita, perdendo oltre 10 punti percentuali nel periodo in esame. Se si aggiungono le due società che hanno avviato la produzione in tale periodo, la quota di mercato complessiva aumenta del 6 %. Tuttavia, come sottolineato al considerando (57), queste cifre non tengono conto dei quattro produttori comunitari che hanno cessato la produzione nello stesso periodo. Sebbene non siano disponibili dati precisi per questi ultimi, i denuncianti ritengono che essi avrebbero potuto rappresentare una produzione di varie migliaia di tonnellate. Se, pertanto, si tenesse conto dei produttori che hanno cessato la produzione, la quota di mercato complessiva dei produttori comunitari risulterebbe aver subito un calo di almeno il 2,5 % tra il 2001 e il PI.
(64) I prezzi medi di vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario hanno subito un netto calo, superiore al 50 %, tra il 2001 e il PI.
(65) Un importatore ha fatto notare che in passato, nell’arco di un periodo più lungo di quello preso in esame, i prezzi dell’acido tartarico avevano registrato fluttuazioni analoghe, raggiungendo il punto massimo nel periodo 2000-2001. Da un attento esame è risultato tuttavia che, anche rispetto al passato, i livelli dei prezzi sono risultati estremamente bassi durante il PI, una volta tenuto conto dell’inflazione.
(66) Tenuto conto del calo della quota di mercato, se si considerano i produttori comunitari che hanno cessato la produzione, e della netta diminuzione dei prezzi di vendita, è risultato che l’industria comunitaria non ha potuto avvantaggiarsi della crescita del mercato determinata dall’aumento del 15 % del consumo comunitario durante il periodo in esame.
4.5.4. Redditività
(67) La redditività sotto indicata è espressa in percentuale del giro d’affari, in termini di vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Vengono fornite anche le cifre riguardanti le cinque società che hanno collaborato, già operative all’inizio del periodo in esame («le società consolidate»). Durante tale periodo, le altre due società stavano attraversando una situazione transitoria sotto il profilo di costi ed entrate, che ha avuto profonde ripercussioni sull’andamento della redditività generale.
| Redditività delle vendite (tutte e sette le società) | 1,8 % | – 9,7 % | 0,5 % | – 5,9 % |
|---|
(68) La redditività delle cinque società consolidate è notevolmente diminuita tra il 2001 e il 2003 a causa della forte riduzione dei prezzi, che ha coinciso con l’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC. L’industria comunitaria nel suo insieme, compresi cioè i due produttori che hanno avviato le attività nel periodo in esame, presenta un andamento sostanzialmente analogo. Dopo un drastico calo dei profitti nel 2002, l’industria ha registrato nel complesso un miglioramento nel 2003, anno in cui il produttore divenuto operativo nel 2001 aveva ormai consolidato le sue attività e l’altro nuovo produttore ha fatto il proprio ingresso sul mercato. Durante il PI, tuttavia, i profitti dei due nuovi produttori si sono trasformati in perdite ad un livello comparabile a quello delle cinque società consolidate.
(69) Tale calo dei prezzi si è riflesso, in larga misura, anche nei prezzi praticati dai fornitori di materie prime, dato che i contratti di fornitura delle materie prime sono spesso indicizzati sul prezzo dell’acido tartarico. La riduzione dei costi delle materie prime non è bastata tuttavia ad evitare un calo della redditività dell’industria comunitaria, passata da 1,9 % a – 6,7 % nel periodo in esame.
4.5.5. Utile sul capitale investito, flusso di cassa, investimenti e capacità di ottenere capitali
(70) Nella seguente tabella è riportato l’andamento degli utili sul capitale investito (rendimento delle attività nette nella fattispecie), del flusso di cassa e degli investimenti. Per le ragioni esposte al considerando (67), vengono forniti i dati riguardanti i cinque produttori che hanno collaborato in attività nel 2001.
| Investimenti (EUR) (tutte e sette le società) | 14 394 918 | 7 390 503 | 9 282 258 | 8 944 785 |
|---|
(71) L’andamento del rendimento delle attività nette rispecchia in larga misura quello della redditività delle vendite. Il flusso di cassa ha subito un calo tra il 2001 e il PI, nonostante alcune fluttuazioni dovute essenzialmente alle variazioni delle scorte. Nel caso delle due nuove società, il flusso di cassa ha registrato fluttuazioni particolarmente pronunciate a causa dell’avvio delle attività, che ha coinciso con una situazione di mercato in rapida trasformazione. Per tutte le società, il calo subito dall’utile sul capitale investito e dal flusso di cassa deriva dal fatto che i prezzi medi di vendita sono diminuiti più velocemente dei costi medi per i prodotti venduti.
(72) L’industria comunitaria ha mantenuto un elevato livello di investimenti per tutto il periodo in esame, registrando addirittura un aumento rispetto al 2001 per le cinque società consolidate. Tali investimenti hanno riguardato essenzialmente ammodernamento, sostituzione di macchinari obsoleti e miglioramenti tecnici richiesti dalla normativa ambientale. Quanto agli investimenti fissi delle due nuove società, l’impatto maggiore si è registrato nel 2001 e nel PI.
(73) La capacità dell’industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società madri, non è risultata seriamente compromessa durante il periodo in esame. Nella maggior parte dei casi, e in particolare nel caso delle due nuove società, ciò è dovuto al fatto che esse appartengono a gruppi più grandi, che collocano le proprie attività in una prospettiva a più lungo termine e ritengono che l’industria possa riprendersi dalle difficili condizioni in cui versa attualmente.
4.5.6. Occupazione, produttività e salari
(74) Nella seguente tabella è riportato l’andamento di occupazione, produttività e costo della manodopera per i sette produttori comunitari oggetto dell’inchiesta.
| Costo della manodopera | 29 717 | 34 297 | 31 822 | 34 323 |
|---|
(75) Dalla tabella emerge che il numero di dipendenti dei sette produttori comunitari oggetto dell’inchiesta è aumentato tra il 2001 e il PI. Come indicato ai punti 5.1 e 5.3, tale aumento è dovuto al fatto che le cifre comprendono due società che hanno avviato la produzione durante il periodo in esame e non tengono conto dei quattro produttori comunitari che hanno cessato le attività nello stesso periodo. Si constata tuttavia un calo dell’occupazione verso la fine del PI.
(76) La produttività si è mantenuta relativamente stabile nel periodo in esame, registrando nel complesso un leggero aumento tra il 2001 e il PI. Il costo della manodopera è aumentato tra il 2001 e il PI, nonostante alcune fluttuazioni dovute a spese temporanee collegate alla ristrutturazione di certe società.
4.5.7. Entità del margine di dumping effettivo
(77) I margini di dumping sono indicati nella precedente sezione dedicata al dumping. Essi sono nettamente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.
4.5.8. Conclusioni in materia di pregiudizio
(78) Si rammenta che le importazioni dalla RPC sono notevolmente aumentate, in termini tanto di volume quanto di quota di mercato. Inoltre, il prezzo unitario medio di tali importazioni è diminuito quasi del 50 %, fenomeno che si rispecchia nella sottoquotazione dei prezzi accertata durante l’inchiesta.
(79) Se il volume delle vendite e la quota di mercato nella Comunità sono aumentati per le sette società oggetto dell’inchiesta, essi sono rimasti relativamente stabili se si escludono le due nuove società. D’altro canto, l’industria comunitaria ha registrato mediamente un calo dei prezzi del 51 % nel periodo in esame. Nonostante il calo dei prezzi delle materie prime e i tentativi compiuti per aumentare la produttività, gli utili hanno raggiunto livelli estremamente negativi nel PI.
(80) Il peggioramento della situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame è confermato anche dall’andamento negativo degli indicatori relativi a utilizzazione degli impianti, livelli delle scorte, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Si noti altresì che quattro produttori comunitari hanno cessato le attività negli ultimi anni. È vero che dal 2001 due nuovi produttori hanno avviato le proprie attività commerciali nel settore, ma i loro piani aziendali tenevano conto dell’aumento del consumo nella Comunità. Si è constatato tuttavia che, in termini di andamento dei prezzi, redditività e utile sul capitale investito, la situazione di tali società è comparabile a quella degli altri produttori comunitari.
(81) La suddetta evoluzione negativa si è verificata in un momento caratterizzato da una produttività abbastanza stabile, un aumento degli investimenti e un consumo comunitario in crescita.
(82) Tenuto conto di tutti gli indicatori, si conclude che durante il PI l’industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Osservazioni preliminari
(83) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stata verificata l’esistenza di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Sono stati inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, in modo da assicurarsi che l’eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non venisse attribuito alle importazioni in dumping.
5.2. Effetti delle importazioni dalla RPC
(84) Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 56 % e la loro quota di mercato è cresciuta di tre punti percentuali durante il periodo in esame. Inoltre, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono calati del 50 % circa ed è stata praticata una sottoquotazione sostanziale dei prezzi. L’industria comunitaria è stata obbligata a reagire a tali importazioni abbassando parallelamente i prezzi del 53 % per riuscire a mantenere il suo volume di vendite. La riduzione dei costi delle materie prime non è bastata ad evitare un calo dell’8 % circa della redditività dell’industria comunitaria, crollata a – 6 % circa. Tale redditività si colloca ad un livello nettamente inferiore rispetto a quanto previsto per questo comparto e, soprattutto, non è più sostenibile giacché registra valori negativi.
(85) Si conclude quindi in via provvisoria che la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, il cui volume e la cui quota di mercato sono notevolmente aumentati dal 2001 in poi, e che sono state realizzate a prezzi sempre più bassi e tali da risultare in dumping, ha svolto un ruolo decisivo nel determinare la diminuzione e il ribasso dei prezzi dell’industria comunitaria e, di conseguenza, la sua redditività negativa e il peggioramento della sua situazione finanziaria.
5.3. Effetti delle importazioni da paesi terzi
(86) Dopo la RPC, i due principali fornitori di acido tartarico del mercato comunitario sono stati l’Argentina e il Cile.
| Prezzo di vendita unitario di altri paesi (EUR/t) | 10,82 | 2,91 | 4,78 | 5,36 |
|---|
(87) Tali cifre indicano che tutti i fornitori, esclusa la RPC, rappresentavano nel loro insieme soltanto il 2,5 % del consumo comunitario e che la loro quota di mercato è diminuita tra il 2001 e il PI. Anche i loro prezzi medi erano superiori a quelli cinesi, benché i prezzi praticati dall’Argentina siano scesi ad un livello relativamente basso nel PI. La pressione esercitata sul mercato dalle importazioni cinesi ha sicuramente inciso sul calo dei prezzi praticati da questi paesi esportatori.
(88) Alla luce di quanto precede, si ritiene che l’andamento delle importazioni originarie di altri paesi terzi quali Argentina e Cile non sia stato sufficientemente significativo per contribuire al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
5.4. Impatto del quadro normativo
(89) Alcune parti interessate hanno sottolineato che la redditività dell’industria è influenzata dal quadro normativo, che stabilisce un prezzo d’acquisto minimo per le principali materie prime, nonché un prezzo di vendita per l’alcool, nell’ambito della Politica agricola comune in questo settore. Se è vero che i parametri normativi potrebbero influire sulla situazione di tutta l’industria, essi sono tuttavia rimasti stabili per tutto il periodo e non possono essere ritenuti responsabili del peggioramento della situazione dell’industria.
5.5. Impatto delle esportazioni dell’industria comunitaria
(90) Durante il PI circa il 25 % della produzione comunitaria è stato esportato al di fuori della Comunità. Il volume delle esportazioni è lievemente aumentato nel corso del periodo in esame.
(91) Benché tali esportazioni abbiano subito le ripercussioni del calo dei prezzi e della concorrenza delle esportazioni cinesi verso paesi terzi, la loro redditività è risultata alquanto superiore a quella delle vendite sul mercato comunitario.
(92) Alla luce di quanto precede, si ritiene che l’andamento delle esportazioni non possa aver costituito una causa significativa del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
5.6. Impatto delle vendite di altri produttori comunitari
(93) Le vendite di altri produttori comunitari, compresi quelli che hanno cessato le attività durante il periodo in esame, sono nettamente diminuite tra il 2001 e il PI. Di conseguenza, tali vendite non possono essere state responsabili del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
5.7. Conclusioni relative al nesso di causalità
(94) Va sottolineato che nella fattispecie il pregiudizio deriva principalmente dalla flessione dei prezzi e dalla conseguente minore redditività. Ciò ha coinciso con il rapido incremento delle importazioni dalla RPC, che ha determinato una notevole sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria. Nulla indica che gli altri fattori menzionati sopra possano aver costituito una causa significativa del notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Nel corso dell’inchiesta non sono stati individuati ulteriori fattori che possano aver causato un grave pregiudizio.
(95) Sulla base della suddetta analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
6.1. Considerazioni di ordine generale
(96) Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che l’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni dal paese in questione sarebbe contraria all’interesse della Comunità. La Commissione ha inviato questionari a importatori, operatori commerciali e utilizzatori industriali. Due utilizzatori hanno fornito risposte parziali al questionario. Altri utilizzatori non hanno risposto al questionario ma hanno presentato osservazioni scritte.
(97) Sulla base dei dati forniti dalle parti che hanno collaborato all’inchiesta, sono state tratte le conclusioni seguenti.
6.2. Interesse dell’industria comunitaria
(98) Si rammenta che l’industria comunitaria è costituita da sette produttori, presso i quali sono impiegate circa 200 persone addette alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Si ricorda altresì che gli indicatori economici dell’industria comunitaria hanno evidenziato un peggioramento dei risultati finanziari nel periodo in esame, che ha costretto quattro produttori comunitari a cessare le attività negli ultimi anni.
(99) Se non verranno istituite misure, è probabile che in seguito alla pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping, la situazione finanziaria dell’industria comunitaria continui a peggiorare e altri produttori della Comunità siano costretti a cessare la produzione, con ripercussioni negative sull’intero settore vinicolo (vedi oltre). Se invece saranno istituite misure, è probabile che i prezzi e la redditività raggiungano un livello più sostenibile e che sia garantita l’efficienza economico-finanziaria dell’industria comunitaria.
(100) È pertanto chiaro che l’istituzione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.
6.3. Interesse dei fornitori
(101) Due fornitori di materie prime hanno inviato alla Commissione osservazioni scritte a sostegno del procedimento. Alcuni denuncianti, che hanno anche società collegate nell’industria vinicola, hanno colto l’occasione per riferire l’interesse di tali società durante l’inchiesta.
(102) Tutte le suddette parti hanno sottolineato l’importanza economica dell’industria dell’acido tartarico dal punto di vista dei produttori di vino della Comunità.
(103) Innanzitutto, l’industria vinicola ha bisogno di una fonte affidabile per approvvigionarsi di acido tartarico di qualità garantita.
(104) In secondo luogo, dato che utilizza sottoprodotti quali vinacce e feccia, l’industria dell’acido tartarico costituisce una notevole fonte di reddito per il settore vinicolo. Si rammenta che il settore è contemplato dalla politica agricola comune e sta attraversando serie difficoltà economiche.
(105) In terzo luogo, in mancanza di una solida industria dell’acido tartarico nella Comunità, il settore vinicolo sarebbe costretto a sostenere costi supplementari per smaltire i suddetti sottoprodotti, tenuto conto dell’esistenza di norme ambientali sempre più rigide.
(106) Si conclude pertanto che l’istituzione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dei fornitori comunitari di materie prime.
6.4. Interesse degli utilizzatori
(107) In un primo tempo sono stati inviati questionari a tutte le parti citate come utilizzatori nella denuncia. I dati ottenuti nel corso dell’inchiesta hanno permesso alla Commissione di individuare i più importanti settori industriali che impiegano l’acido tartarico. Di conseguenza, sono stati inviati altri questionari ad una serie di produttori di alimenti, bevande e gesso, nonché alla federazione delle industrie farmaceutiche.
(108) Un produttore di gesso ed una società del settore alimentare hanno dichiarato che nel loro caso il costo dell’acido tartarico era talmente irrilevante da non giustificare una risposta al questionario.
(109) Un fabbricante di gesso ha collaborato rispondendo al questionario. Un’altra società del medesimo settore ha fornito una risposta parziale. Dai dati forniti, risulta che il prodotto in esame rappresenta meno del 2 % dei costi dei prodotti a base di gesso fabbricati dalle società che hanno collaborato. Si può concludere pertanto che i dazi antidumping proposti avrebbero un’incidenza relativamente minima sui costi e sulla competitività di tali industrie utilizzatrici. Poiché si tratta di un grosso gruppo di produttori di gesso, i dati forniti possono essere considerati abbastanza rappresentativi dell’intero settore. Il fatto, poi, che i materiali da costruzione vengano fabbricati essenzialmente per il mercato locale o nazionale e non siano esposti alla concorrenza mondiale, consente alle imprese del settore edile di scaricare sui propri clienti l’eventuale aumento dei costi.
(110) Sono pervenute anche osservazioni di due società dell’industria alimentare che producono emulsionanti destinati alla panificazione. Esse si sono dichiarate contrarie all’inchiesta, dichiarando che l’acido tartarico rappresentava un costo elevato nei loro prodotti. Tali società non hanno tuttavia risposto al questionario, cosicché non è stato possibile verificare le loro affermazioni sulla base di elementi quantificati.
(111) Nelle osservazioni inviate, le industrie utilizzatrici hanno sottolineato l’instabilità del mercato dell’acido tartarico naturale e la periodica carenza di tale prodotto sul mercato europeo in passato. Tali industrie sembrano preoccuparsi più per la sicurezza dell’approvvigionamento che non per i costi dell’acido tartarico.
(112) Tenuto conto di quanto precede, è poco probabile che l’istituzione di misure antidumping possa provocare difficoltà di approvvigionamento oppure una situazione non competitiva per le industrie utilizzatrici. Le misure proposte contribuirebbero esclusivamente a riavvicinare il livello dei prezzi del mercato europeo all’andamento a lungo termine e ad evitare che altre società cessino le attività. Per quanto riguarda l’aumento dei costi, si è riscontrato che esso sarebbe soltanto marginale e non inciderebbe materialmente sulla competitività delle industrie utilizzatrici. Pertanto, si ritiene in via provvisoria che l’interesse degli utilizzatori non sia tale da vietare l’istituzione di misure.
6.5. Conclusioni relative all’interesse della Comunità
(113) È evidente che l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni di acido tartarico originarie della RPC sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria. Per quanto attiene tanto agli importatori/operatori commerciali, quanto alle industrie utilizzatrici, si ritiene che l’eventuale incidenza sui prezzi dell’acido tartarico sarebbe soltanto marginale. In compenso, le perdite subite dall’industria comunitaria e dalle industrie fornitrici, nonché i rischi di ulteriori chiusure sono chiaramente di maggiore entità.
(114) Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di acido tartarico originarie della RPC.
7. MISURE ANTIDUMPING
7.1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio
(115) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al conseguente pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.
(116) Le misure dovrebbero essere istituite a un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Per tale calcolo si è fatto ricorso a un margine di utile al lordo delle imposte pari all’8 % del fatturato sulla base degli utili ottenuti prima dell’esistenza delle importazioni oggetto di dumping. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria comunitaria, ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile dell’8 %. Un tipo del prodotto esportato dalla RPC durante il PI non è stato fabbricato e venduto dall’industria comunitaria in tale periodo. Per determinare il livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato da tali importazioni senza superare il margine di dumping accertato, si è tenuto conto del rapporto in termini di prezzo tra questo ed altri tipi del prodotto esportati dagli esportatori cinesi.
(117) Il livello dell’aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del prezzo all’importazione e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario.
(118) Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio CIF all’importazione.
7.2. Misure provvisorie
(119) Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio pari al livello del margine accertato, che però non deve superare il margine di pregiudizio sopra calcolato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(120) Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente documento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(121) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione 3 con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
(122) In base a quanto precede, le aliquote del dazio provvisorio sono le seguenti:
| Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou | 2,4 % |
|---|---|
| Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City | 13,8 % |
| Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai | 6,6 % |
| Tutte le altre società | 34,9 % |
8. DISPOSIZIONI FINALI
(123) Ai fini di una buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all’istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali dazi definitivi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00 , originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, Repubblica popolare cinese. 2,4 % A687 Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Repubblica popolare cinese. 13,8 % A688 Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese. 6,6 % A689 Tutte le altre società 34,9 % A999
3. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla sua entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU C 267 del 30.10.2004, pag. 4 .
3 Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, B-1049 Bruxelles, Belgio.
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