del 20 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 1 , in particolare l'articolo 183,
previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del mediatore europeo e del garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 («regolamento finanziario») dispone che le istituzioni comunitarie osservino per gli appalti da esse organizzati le norme, figuranti nelle direttive, che si applicano agli Stati membri. La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 2 , ha modificato tali norme. Occorre quindi introdurre nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione 3 , che essenzialmente recepisce nella normativa finanziaria interna alle istituzioni le disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio 4 in materia di appalti pubblici di servizi, le modifiche apportate dalla direttiva 2004/18/CE, ove esse siano pertinenti.
(2) Tali modifiche riguardano in particolare le nuove possibilità di aggiudicazione degli appalti per via elettronica, fra cui il nuovo sistema dinamico di acquisizione per acquisti di uso corrente, e la procedura del dialogo competitivo; le disposizioni in materia di appalti dichiarati segreti e il ricorso ad accordi quadro, che per motivi pratici continueranno ad essere indicati come contratti quadro nell’ambito dell’esecuzione del bilancio comunitario, che consentono ormai il confronto concorrenziale tra le parti dell’accordo per l’aggiudicazione di contratti specifici; infine, il rafforzamento delle dimensioni sociali e ambientali nella valutazione delle offerte. Inoltre, sono state riesaminate le soglie previste per gli appalti di servizi ai quali non si applica l’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio. La direttiva 2004/18/CE armonizza anche le disposizioni disciplinanti le tre grandi categorie di appalti, per quanto riguarda in particolare la pubblicità, le specifiche tecniche e il calcolo del valore degli appalti.
(3) Inoltre, le disposizioni relative ai mezzi per individuare gli interessi sui prefinanziamenti si sono rivelate troppo limitative. È opportuno autorizzare la possibilità d’individuare tali interessi mediante qualsiasi metodo contabile.
(4) All’articolo 31 delle modalità d’esecuzione è definito l’elenco degli atti di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario, senza che sia inserita tuttavia l’intera gamma degli strumenti giuridici di cui dispone il Consiglio nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Si deve quindi ampliare tale elenco, aggiungendovi le decisioni relative alla conclusione degli accordi internazionali e le decisioni riguardanti le azioni urgenti e di durata limitata intese ad affrontare situazioni di crisi.
(5) Si deve prevedere anche una procedura d’informazione dei candidati ed offerenti ai quali non è stato aggiudicato il contratto nelle gare d’appalto bandite dalle istituzioni per proprio conto. Si deve procedere a tale informazione prima della firma del contratto, per consentire ai candidati ed offerenti respinti di prendere conoscenza dei motivi del rifiuto della loro candidatura od offerta. L’introduzione di tale procedura d’informazione mira ad assoggettare le istituzioni a un obbligo imposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee agli Stati membri.
(6) L’esperienza ha mostrato che gli obblighi previsti attualmente per le procedure riguardanti gli appalti di valore limitato e quelli relativi agli appalti di servizi legali, che sono più vincolanti di quanto prescrive la direttiva 2004/18/CE, si sono rivelati troppo gravosi nella prassi. È quindi opportuno mitigarli, specialmente per quanto riguarda le misure di pubblicità e, con riserva dell’analisi dei rischi da parte dell’ordinatore, i documenti giustificativi. In questo secondo caso, l’amministrazione aggiudicatrice dovrà sempre essere in grado di giustificare la propria scelta.
(7) In seguito alla liberalizzazione del settore postale, è opportuno sopprimere la discriminazione storica fra l’invio per raccomandata e quello tramite corriere, poiché entrambi comportano il rilascio di una ricevuta, che può far fede per la data di spedizione dell’offerta.
(8) È opportuno che le istituzioni comunitarie rispettino il vocabolario previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) 5 .
(9) Riguardo alle sovvenzioni, il termine del 31 gennaio per l’adozione del programma annuale di lavoro è troppo rigido o addirittura impossibile da rispettare, in particolare per gli atti di base o i progetti pilota di adozione tardiva o nel caso delle procedure di comitato. È quindi opportuno rendere tale termine meno imperativo, pur conservando al programma la sua dimensione di pubblicità ex ante e di condizione preliminare, necessaria per l’esecuzione di bilancio.
(10) Le disposizioni sulla natura delle revisioni contabili chieste a sostegno delle domande di pagamento e sulle soglie da applicare in materia si sono rivelate ambigue o inutilmente complesse. È quindi necessario semplificarle e razionalizzarle.
(11) Nel settore dell’aiuto umanitario, di solito i beneficiari di sovvenzioni sono vincolati alla Commissione da convenzioni di partenariato che comportano dispositivi di revisione e controllo generali e regolari. Sulla scorta della sua analisi dei rischi di gestione, l'ordinatore può considerare che tali dispositivi offrano garanzie equivalenti a quelle della revisione dei conti di un’azione, chiesta a sostegno del pagamento del saldo. Considerate tali condizioni e nell’intento di semplificare la gestione, è opportuno consentire all’ordinatore di non chiedere la revisione contabile per i pagamenti dei saldi.
(12) Per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’utilizzo dei fondi comunitari, sembra opportuno ampliare le condizioni per il ricorso a finanziamenti forfettari, rafforzando la responsabilità dei beneficiari ed i loro obblighi relativi ai risultati.
(13) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 è modificato come segue.
- All’articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel campo della politica estera e di sicurezza comune, un atto di base può rivestire una delle forme indicate all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, all’articolo 23, paragrafo 2, e all’articolo 24 del trattato sull’Unione europea. Nelle situazioni di crisi di cui all’articolo 168, paragrafo 2, del presente regolamento e per azioni di durata limitata, un atto di base può anche rivestire la forma indicata all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 23, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea.»
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All’articolo 120, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il termine di cui al primo comma è ridotto a cinque giorni di calendario nelle procedure accelerate di cui all’articolo 142.»
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All’articolo 122, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La procedura di gara è aperta quando ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Ciò vale anche per i sistemi dinamici d'acquisizione di cui all'articolo 125 bis . La procedura è ristretta quando tutti gli operatori economici possono chiedere di partecipare, ma soltanto i candidati che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 135 e che sono invitati contemporaneamente e per iscritto dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta o una soluzione nell’ambito della procedura di dialogo competitivo di cui all’articolo 125 ter . La fase di selezione può svolgersi per ogni singola gara d’appalto, anche nell'ambito di un dialogo competitivo, oppure allo scopo di costituire un elenco di potenziali candidati nell’ambito della procedura ristretta di cui all'articolo 128.»
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All'articolo 124 è aggiunto il seguente comma: «Quando le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare un appalto secondo la procedura negoziata, dopo aver pubblicato il bando di gara a norma dell’articolo 127, esse possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero delle offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.»
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All'articolo 125, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. Viene redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue.»
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Sono inseriti i seguenti articoli 125 bis e 125 ter : «Articolo 125 bis Sistemi dinamici di acquisizione (Articolo 91 del regolamento finanziario) 1. Il sistema dinamico di acquisizione, di cui all’articolo 1, paragrafo 6, e all’articolo 33 della direttiva 2004/18/CE, è un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato un'offerta indicativa rispondente al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che restino rispondenti al capitolato d'oneri. 2. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara nel quale è precisato che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione ed è indicato l’indirizzo Internet sul quale è possibile consultare, liberamente, direttamente e completamente il capitolato d'oneri e ogni documento complementare, dalla pubblicazione del bando fino alla conclusione del sistema. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti formanti oggetto di tale sistema, e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema stesso, l'attrezzatura elettronica utilizzata e le modalità e specifiche tecniche per il collegamento. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a ogni operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa, allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 1. Esse portano a termine la valutazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione dell'offerta indicativa. Tuttavia, esse possono prolungare il periodo di valutazione, a condizione che nel frattempo non intervenga un confronto concorrenziale. Le amministrazioni aggiudicatrici informano al più presto l'offerente della sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o del rifiuto della sua offerta. 4. Ogni appalto specifico forma oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedervi, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato, invitando tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data d’invio dell’avviso di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative presentate entro il suddetto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta entro un termine ragionevole. Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato l’offerta più conveniente sotto il profilo economico, in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Questi criteri possono essere precisati, eventualmente, nell'invito a presentare un’offerta. 5. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a tale sistema in modo da impedire, limitare o falsare la concorrenza. Nessun costo procedurale può essere posto a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema. Articolo 125 ter Dialogo competitivo (Articolo 91 del regolamento finanziario) 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del dialogo competitivo di cui all'articolo 29 della direttiva 2004/18/CE, quando ritengano che la procedura aperta o le modalità relative alla procedura ristretta non permettano di aggiudicare l’appalto all’offerta più conveniente sotto il profilo economico. Un appalto è considerato particolarmente complesso quando l'amministrazione aggiudicatrice non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, oppure di stabilire l'impostazione giuridica o finanziaria del progetto. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità ed esigenze, definendole nel bando stesso e/o in un documento descrittivo. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano un dialogo con i candidati che soddisfano i criteri di selezione di cui all’articolo 135, per individuare e definire i mezzi adeguati per soddisfare nel modo migliore le loro necessità. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti e la confidenzialità delle soluzioni proposte o di altre informazioni fornite dai candidati partecipanti al dialogo, salvo che questi non ne autorizzino la diffusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere nella fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo. 4. Dopo aver informato i partecipanti della conclusione del dialogo, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare l’offerta definitiva in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e precisate nel corso del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate, a condizione che non ne consegua la modifica di elementi fondamentali dell'offerta o del bando di gara, la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di produrre effetti discriminatori. A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l’offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico può essere indotto a chiarire alcuni aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che non ne consegua l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o del bando di gara, di falsare la concorrenza o di comportare discriminazioni. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.»
- All’articolo 129, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Gli appalti di valore inferiore a 3 500 EUR possono formare oggetto di un’unica offerta. 4. I pagamenti effettuati per spese d’importo inferiore a 200 EUR possono consistere nel semplice rimborso delle fatture, senza l'accettazione preliminare dell'offerta.»
- L'articolo 134 è sostituito dal seguente: «Articolo 134 Mezzi di prova (Articoli da 93 a 96 del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice accetta, come prova sufficiente che il candidato od offerente non si trova in nessuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) o e), del regolamento finanziario, la presentazione di un estratto recente del casellario giudiziario o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine o di provenienza, dal quale risulti che i requisiti sono soddisfatti. L'amministrazione aggiudicatrice accetta, come prova sufficiente che il candidato o l'offerente non si trova nella situazione di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, un certificato rilasciato di recente dall'autorità competente dello Stato interessato. 2. Quando lo Stato interessato non rilascia il documento o certificato di cui al paragrafo 1, e per gli altri casi d’esclusione di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario, il suddetto documento o certificato può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento od eventualmente da una dichiarazione solenne pronunciata dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato d'origine o di provenienza. Per gli appalti di valore inferiore a 50 000 EUR, l’amministrazione aggiudicatrice può, in funzione della sua analisi dei rischi, chiedere ai candidati od offerenti di presentare soltanto un’autocertificazione attestante che essi non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario. 3. Secondo il diritto nazionale dello Stato in cui risiede l'offerente o candidato, i documenti enumerati ai paragrafi 1 e 2 riguardano le persone giuridiche e le persone fisiche, ivi compresi, qualora l'amministrazione aggiudicatrice lo ritenga necessario, i direttori di azienda o altra persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato od offerente. 4. Quando abbiano dubbi sulla situazione personale dei candidati od offerenti, le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 per ottenere le informazioni che reputino necessarie a tale riguardo.»
- All'articolo 138, paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa assegnata a ciascun criterio scelto per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri oppure nel documento descrittivo. Tale ponderazione può essere indicata mediante una forcella di valori che preveda un adeguato scarto massimale. La ponderazione relativa del criterio del prezzo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo sia neutralizzato nella scelta dell'aggiudicatario dell'appalto, fatte salve le tabelle fissate dall’istituzione per la remunerazione di determinati servizi, come per esempio quelli prestati da esperti valutatori.»
- All'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente frase: «Tali precisazioni possono riguardare, in particolare, il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro in vigore nella località in cui deve essere effettuata la prestazione.»
- All’articolo 148 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Per gli appalti di servizi legali ai sensi dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE, l’amministrazione aggiudicatrice può avere con gli offerenti i contatti necessari per verificare i criteri di selezione e/o di aggiudicazione.»
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Il titolo dell’articolo 154 è sostituito dal seguente: «Articolo 154 Identificazione del livello adeguato per il calcolo delle soglie (Articoli 104 e 105 del regolamento finanziario)»
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All’articolo 155, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando l'oggetto di un appalto di forniture, di servizi o di lavori è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore di ogni singolo lotto. Se il valore globale dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 158, a ogni lotto si applica il disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 91, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario, ad eccezione dei lotti il cui valore stimato è inferiore a 80 000 EUR per gli appalti di servizi o di forniture o a un milione di EUR per gli appalti di lavori, purché l’importo cumulato del valore di questi lotti non superi il 20% del valore cumulato di tutti i lotti che formano l'appalto in oggetto.»
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All'articolo 165, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica per le borse di studio, di ricerca o di formazione professionale erogate a persone fisiche, né per i premi accordati in seguito a concorsi, né nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1;».
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L'articolo 166 è sostituito dal seguente: «Articolo 166 Programmazione annuale (Articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Ogni ordinatore competente predispone un programma annuale di lavoro in materia di sovvenzioni, che la Commissione adotta. Tale programma è pubblicato sul sito Internet della Commissione dedicato alle sovvenzioni, quanto prima all’inizio dell’esercizio e non oltre il 31 marzo di ciascun esercizio. Nel programma di lavoro figurano l'atto di base, gli obiettivi e il calendario degli inviti a presentare proposte, precisando il rispettivo importo indicativo ed i risultati perseguiti. 2. Per apportare eventuali modifiche sostanziali al programma di lavoro nel corso dell’esercizio, è necessario procedere per ciascuna modifica all’adozione e alla pubblicazione supplementare, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.»
- All'articolo 172, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il beneficiario giustifica l’importo dei cofinanziamenti ricevuti in risorse proprie o in forma di trasferimenti finanziari da parte di terzi o in natura, tranne nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1.»
- L'articolo 181 è sostituito dal seguente: «Articolo 181 Finanziamenti forfettari (Articolo 117 del regolamento finanziario) 1. Oltre che per borse e premi, la Commissione può autorizzare il ricorso a contributi d’importo forfettario pari o inferiori a 10 000 EUR e a tabelle di costi unitari. Inoltre la Commissione può autorizzare indennità diarie per le spese di missione, in base alla tabella allegata allo statuto o a quella approvata ogni anno dalla Commissione stessa. 2. A vantaggio del medesimo beneficiario possono essere cumulate più forme di finanziamento di cui al paragrafo 1, per sopperire a categorie diverse di costi ammissibili. Nella decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione determina per il totale di tali finanziamenti l’importo massimo autorizzato per sovvenzione o tipo di sovvenzione. 3. La convenzione di sovvenzione può autorizzare il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti del beneficiario, al tasso massimo del 7% del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, tranne nel caso che il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio comunitario. Il massima del 7% può essere superato mediante decisione motivata della Commissione. 4. Per garantire il rispetto dei principi di cofinanziamento, assenza di profitto e sana gestione finanziaria, le forme di funzionamento di cui al paragrafo 1 e le condizioni del loro eventuale cumulo sono valutate e determinate dalla Commissione. Almeno ogni due anni, esse sono riesaminate dall’ordinatore competente. La Commissione conferma o modifica di conseguenza la decisione iniziale di cui al paragrafo 1.»
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All’articolo 234, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per l'esecuzione dei pagamenti nella moneta dello Stato beneficiario, vengono aperti conti in euro presso un’istituzione finanziaria in quello Stato beneficiario o in uno degli Stati membri, a nome della Commissione o, di comune accordo, a nome del beneficiario.»
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All’articolo 241, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve un minimo di tre offerte valide, la procedura deve essere annullata e ricominciata. Se nella seconda procedura non si ricevono tre offerte valide, l’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare l’appalto in base a un’unica offerta valida.»
Articolo 2
Le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni che sono state lanciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano assoggettate alle norme in applicazione al momento del loro avvio.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005. Per la Commissione Dalia GRYBAUSKAITĖ Membro della Commissione
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 .
2 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione ( GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17 ).
3 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1 .
4 GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1 . Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE.
5 GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione ( GU L 329 del 17.12.2003, pag. 1 ).