32005R1275•Regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio, del 26 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese
32005R1275Regulation4 ago 2005
del 26 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») 1 , in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
(1) Con il regolamento (CE) n. 771/98 2 , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il dazio è stato reintrodotto con il regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio 3 .
B. INCHIESTA ATTUALE
(2) Mentre era in corso il riesame in previsione della scadenza di cui sopra, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta è stata presentata dalla European Association of Metals (Eurométaux) («il richiedente»), a nome di tre produttori che rappresentano globalmente una quota maggioritaria (oltre l’80 %), della produzione comunitaria totale di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso. Il richiedente sosteneva che era apparso sul mercato un nuovo tipo di prodotto che rientrava nell’ambito di applicazione delle misure in vigore sul carburo di tungsteno e sul carburo di tungsteno fuso. Il richiedente affermava che il nuovo tipo di prodotto presentava le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni finali del prodotto oggetto delle misure in vigore. Pertanto, a detta del richiedente, il prodotto oggetto delle misure in vigore e il nuovo tipo di prodotto dovrebbero essere considerati un unico prodotto e le misure in vigore dovrebbero applicarsi anche alle importazioni del nuovo tipo di prodotto.
(3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, il 31 marzo 2004 la Commissione ha avviato un’inchiesta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base 4 . L’inchiesta era limitata alla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore, al fine di valutare la necessità di modificare l’ambito di applicazione delle stesse.
(4) Il periodo dell’inchiesta («PI») è compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2003.
(5) La Commissione ha notificato l’apertura del riesame ai produttori comunitari richiedenti, a tutti gli importatori e utilizzatori comunitari noti e a tutti gli esportatori noti nella RPC.
(6) La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti sopra indicate e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre fornito alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
(7) Nessun importatore, operatore commerciale o esportatore ha risposto al questionario. Tuttavia, i cinque principali esportatori di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso hanno presentato osservazioni scritte.
(8) Hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione le tre seguenti società dell’industria comunitaria:
— H.C. Starck GmbH, Germania,
— Wolfram Bergbau- und Hütten-GmbH, Austria,
— Eurotungstène Poudres SA, Francia.
(9) Hanno inoltre risposto al questionario le sette seguenti società utilizzatrici dell’UE:
— Boart Longyear, GmbH & Co KG, Germania,
— Ceratizit SARL, Lussemburgo,
— Ceratizit GmbH, Germania,
— F.I.L.M.S. SpA, Italia,
— MISCELE Srl, Italia,
— Harditalia Srl, Italia,
— TRIBO Hartmetall GmbH, Germania.
C. PRODOTTO IN ESAME
(10) Il prodotto in esame, definito nel regolamento che istituisce le misure in vigore, è costituito da carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della RPC, classificabili al codice NC 2849 90 30 . Entrambi sono composti di carbonio e di tungsteno prodotti mediante trattamento termico (rispettivamente mediante carburazione e mediante fusione). In entrambi i casi si tratta di prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di componenti in metallo duro, tra cui utensili da taglio in carburo cementato e componenti di usura, rivestimenti resistenti all’abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l’estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.
D. RISULTATI DELL’INCHIESTA
1. Osservazioni preliminari
(11) Gli esportatori hanno affermato nelle loro osservazioni scritte che l’apertura della presente inchiesta costituiva un’incongruenza giuridica e, quindi, non hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione. A detta loro, l’affermazione secondo la quale era apparso sul mercato un nuovo tipo di prodotto non poteva essere analizzata nell’ambito di un riesame limitato all’ambito di applicazione del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ma richiedeva piuttosto un’inchiesta antidumping completa ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base. Tuttavia, il vero obiettivo del presente riesame è quello di valutare se il nuovo tipo di prodotto e il prodotto oggetto delle misure esistenti debbano essere considerati come il prodotto in esame, ossia se entrambi presentino le stesse caratteristiche e utilizzazioni finali e possano quindi essere considerati come un unico prodotto. Questa valutazione può essere effettuata solo nell’ambito di un riesame delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame. Si potrebbe prendere in considerazione un’inchiesta ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base solo nel caso di un prodotto diverso. Pertanto, l’argomentazione presentata dagli esportatori non è valida e deve essere respinta. Va osservato che, per via dell’omessa collaborazione degli esportatori interessati, sono mancate alcuni informazioni pertinenti e sono quindi state utilizzate le informazioni disponibili, in applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
2. Nuovo tipo di prodotto
(12) Il nuovo tipo di prodotto è costituito principalmente dal prodotto oggetto delle misure in vigore mescolato ad una percentuale minima di un’altra polvere metallica (principalmente cobalto, ma anche altre polveri metalliche, ad esempio di nichel, cromo ed altri, possono essere mescolate con il prodotto in esame, a seconda delle proprietà specifiche richieste). Questo nuovo tipo di prodotto è attualmente classificato al codice NC 3824 30 00 , una sottovoce descritta come «carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici», che comprende varie miscele nelle diverse fasi di trasformazione. Analogamente al prodotto oggetto delle misure in vigore (cfr. considerando 10), il nuovo tipo di prodotto è un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione di componenti in metallo duro.
3. Confronto tra il prodotto oggetto delle misure in vigore e il nuovo tipo di prodotto
(13) Al fine di valutare se il nuovo tipo di prodotto debba essere considerato come il prodotto in esame e rientrare quindi nell’ambito di applicazione delle misure in vigore, è stato valutato se le sue caratteristiche chimiche e fisiche e le sue utilizzazioni finali coincidano con quelle del prodotto oggetto delle misure in vigore. Si è inoltre esaminata la percezione degli utilizzatori comunitari nei confronti del nuovo tipo di prodotto.
a) Caratteristiche fisiche e chimiche
(14) Come indicato al considerando 12, il nuovo tipo di prodotto è un prodotto intermedio costituito dal prodotto oggetto delle misure in vigore, semplicemente mescolato ad un’altra polvere metallica.
(15) L’inchiesta ha dimostrato che se si mescola semplicemente il prodotto oggetto delle misure in vigore con una polvere metallica, le sue caratteristiche non cambiano. Pur essendo vero che la struttura del nuovo tipo di prodotto è leggermente diversa dal prodotto oggetto delle misure per via dell’aggiunta di una piccola quantità di cobalto, è stato stabilito che entrambi i prodotti mantengono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e subiscono esattamente le stesse fasi di trasformazione che portano ad un’identica utilizzazione finale. Infatti, è solo nelle fasi successive di trasformazione (cfr. anche il considerando 18), che, ad esempio, il cobalto serve come legante, ossia per garantire l’adesione delle componenti aggiunte attentamente mescolate. Solo in quella fase si ottengono nuove caratteristiche fisiche e chimiche (cfr. anche il considerando 24). È stato stabilito inoltre che, analogamente all’aggiunta di cobalto, la semplice aggiunta di altre sostanze, ad esempio il nichel, il cromo e altre componenti, da sola, per effetto di tali sostanze, non cambia le proprietà del prodotto oggetto delle misure. L’aggiunta di queste altre sostanze nella fase di macinazione dipende dalle proprietà specifiche richieste (cfr. considerando 18).
(16) Inoltre, è stato riscontrato che il nuovo tipo di prodotto non è fabbricato da nessun produttore comunitario.
(17) Di conseguenza, non esistono differenze fisiche o chimiche di base tra il nuovo tipo di prodotto e il prodotto oggetto delle misure in vigore.
b) Utilizzazioni finali
(18) Sia il prodotto oggetto delle misure in vigore che il nuovo tipo di prodotto appartengono allo stesso stadio della catena di produzione del tungsteno. Analogamente al prodotto oggetto delle misure in vigore, il nuovo tipo di prodotto deve essere attentamente macinato (insieme ad altri additivi metallici o di carburi e leganti organici) e granulato sotto vuoto o con essiccazione a spruzzo (distribuzione omogenea delle particelle) prima di raggiungere lo stato di polvere pronta per la pressatura. Una polvere pronta per la pressatura è il precursore della produzione di componenti di metalli duri (prodotto finale ottenuto con pressatura e sinterizzazione, ossia stampaggio ad alta temperatura), nell’ambito della quale la polvere metallica aggiunta diventa finalmente attiva come matrice del legante. Sia il prodotto oggetto delle misure in vigore che il nuovo tipo di prodotto devono quindi essere trasformati, tramite un processo simile, in una polvere pronta per la pressatura. Quest’ultima deve soddisfare requisiti specifici di composizione stabiliti dai clienti, tra cui si trovano l’industria mineraria, quella per la forgiatura dei metalli e l’industria dei rivestimenti.
(19) Ne consegue che il prodotto oggetto delle misure in vigore e il nuovo tipo di prodotto entrano ambedue esclusivamente nella stessa fase della catena di produzione e che la semplice aggiunta di una piccola quantità di cobalto o di qualsiasi altra sostanza indicata al considerando 15 non modifica le proprietà del prodotto oggetto delle misure in vigore. Entrambi presentano le stesse utilizzazioni finali, cioè devono essere ulteriormente trasformati.
c) Percezione degli utilizzatori
(20) Gli utilizzatori del prodotto in esame sono principalmente piccoli produttori di un’ampia gamma di componenti in metallo duro. I pochi utilizzatori che hanno collaborato hanno confermato le conclusioni di cui sopra, ossia che sia il prodotto oggetto delle misure in vigore sia il nuovo tipo di prodotto sono trasformati sul mercato dell’UE.
(21) L’inchiesta ha anche dimostrato che un numero limitato di utilizzatori, dei quali solo uno ha collaborato, ha importato il nuovo tipo di prodotto dalla RPC. L’utilizzatore che ha collaborato ha affermato che il nuovo tipo di prodotto è stato utilizzato esattamente per gli stessi scopi del prodotto oggetto delle misure in vigore.
(22) Alla luce delle conclusioni secondo cui il nuovo tipo di prodotto importato dalla RPC è applicato per lo stesso scopo del prodotto oggetto delle misure in vigore, si può ritenere che gli utilizzatori non vedano alcuna differenza tra i due prodotti.
d) Distinzione tra il nuovo tipo di prodotto e gli altri prodotti del codice NC 3824 30 00
(23) Il nuovo tipo di prodotto rientra nello stesso codice NC delle polveri pronte per la pressatura, ossia il codice NC 3824 30 00 , che riguarda il prodotto ulteriormente trasformato.
(24) Per distinguere il nuovo tipo di prodotto dalle polveri pronte per la pressatura all’interno del codice NC 3824 30 00 , si possono applicare i seguenti criteri: aspetto macroscopico, dimensione delle particelle, composizione chimica e proprietà di flusso. Riguardo all’aspetto macroscopico, vi è una chiara differenza di visibilità. Le particelle del nuovo tipo di prodotto non sono visibili a occhio nudo mentre le particelle delle polveri pronte per la pressatura lo sono. Riguardo alla composizione chimica, diversamente dal nuovo tipo di prodotto, ogni particella delle polveri pronte per la pressatura è costituita da una dispersione ben definita e omogenea di tutte le componenti chimiche. Inoltre, la forma delle particelle del nuovo tipo di prodotto è irregolare, mentre quella delle particelle delle altre miscele è sferica. Infine, il nuovo tipo di prodotto presenta scarse proprietà di flusso mentre le polveri pronte per la pressatura scorrono liberamente e presentano una composizione omogenea. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l’apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.
e) Conclusioni
(25) L’inchiesta ha dimostrato che il presunto nuovo tipo di prodotto è fondamentalmente identico al prodotto oggetto delle misure in vigore. L’aggiunta di una polvere metallica come indicato al considerando 15 non modifica le sue proprietà o utilizzazioni.
(26) Alla luce di questi risultati e, in particolare, dal momento che entrambi i prodotti presentano la stessa composizione fisica e chimica di base e sono destinati alle stesse applicazioni, percepite in modo identico dagli utilizzatori, si ritiene che il prodotto oggetto delle misure in vigore e il nuovo tipo di prodotto costituiscano un unico prodotto, ossia che il secondo prodotto costituisce un «prodotto simile» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
E. MISURE
(27) Alla luce delle conclusioni di cui sopra, si ritiene opportuno precisare che le misure antidumping in vigore per il prodotto in esame si applicano anche al nuovo tipo di prodotto, attualmente importato sotto il codice NC ex 3824 30 00 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2268/2004 è sostituito dal testo seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso, classificabili ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824 30 00 10), originarie della Repubblica popolare cinese.
Le particelle sono irregolari e non scorrono liberamente a differenza delle polveri pronte per la pressatura, che sono sferiche o di forma granulare, omogenee e in libero scorrimento. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l’apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.» "
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2005. Per il Consiglio Il presidente J. STRAW
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1 .
3 GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56 .
4 GU C 81 del 31.3.2004, pag. 8 .
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