del 3 agosto 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le aringhe, gli sgombri, i sugarelli, le sogliole e le navi che praticano attività di pesca illegali
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 2 stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in acque dove sono imposti limiti di cattura.
(2) Nel settembre 2004, la commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC) ha adottato una raccomandazione in cui propone di aumentare per il 2004 le possibilità di pesca dell’aringa di 10 000 tonnellate nell’unità di gestione 3 per assegnare alla Finlandia ulteriori possibilità di pesca dell’aringa pari a 8 199 tonnellate. La raccomandazione non è stata recepita nella legislazione comunitaria. Di conseguenza, la Finlandia ha superato di 7 856 il contingente assegnatole nel 2004, non essendole state assegnate le tonnellate supplementari. Nel regolamento (CE) n. 776/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti 3 , il contingente di aringhe della Finlandia per il 2005 è stato ridotto di 7 856 tonnellate a causa di uno sfruttamento eccessivo. Il contingente finlandese per le aringhe nelle sottodivisioni 30-31 dovrebbe pertanto essere aumentato di 7 856 tonnellate, in quanto la riduzione è intervenuta per il mancato recepimento nella legislazione comunitaria della raccomandazione dell’IBSFC. Questa modifica non aumenterà la quota di aringhe che la Finlandia è autorizzata a pescare nel 2005.
(3) Il totale ammissibile di catture (TAC) adottato per lo sgombro nelle zone di gestione IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV dovrebbe riguardare le acque CE e le acque internazionali della zona Vb, al fine di evitare comunicazioni errate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la zona di gestione.
(4) Il TAC adottato per il sugarello nelle zone di gestione Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV dovrebbe riguardare le acque CE e le acque internazionali della zona Vb, al fine di evitare comunicazioni errate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la zona di gestione.
(5) Alla luce dei nuovi pareri scientifici, il TAC per la sogliola può essere aumentato a 900 tonnellate nelle zone di gestione IIIa, IIIb, c, d (acque CE). Il TAC dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(6) Per consentire la pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli dopo il trasporto dal porto di sbarco, nel 2005 dovrebbero essere adottati provvedimenti complementari.
(7) In base al verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2005, le parti possono pescare 50 000 tonnellate delle loro rispettive quote di aringhe del Mare del Nord nelle acque delle altre parti delle divisioni IVa e IVb. Tali quantitativi possono essere aumentati, se richiesto, fino a 10 000 tonnellate. Con lettere del 29 giugno 2005, la Norvegia ha chiesto tale aumento. Il 20 luglio 2005, la Comunità ha presentato una richiesta analoga. È opportuno pertanto attuare tali cambiamenti nella normativa comunitaria.
(8) Nel maggio 2005, la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione che invita a inserire un certo numero di pescherecci nell’elenco dei pescherecci di cui è certo che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Nel febbraio 2004, è stata adottata una raccomandazione sui provvedimenti da prendere nei confronti di tali pescherecci. È opportuno far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell’ordinamento giuridico della Comunità.
(9) Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.
(10) Il regolamento (CE) n. 27/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IA, IB e III del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2005. Per il Consiglio Il presidente J. STRAW
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1 .
3 GU L 130 del 24.5.2005, pag. 7 .
Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue:
GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE ( GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35 ).» »
1 Sbarcato in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.).
2 Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
3 Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, VIa (a nord di 56° 30′ N), Iva, VIId, e, f, h.
4 Di cui 1 002 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1 o gennaio al 15 febbraio e dal 1 o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 2 763 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56° 30′ N) nel corso di tutto l’anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe, f, h, e/o nella divisione CIEM IVa.
5 TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
1 A nord di 59° N (zona CE) dal 1 o gennaio al 15 febbraio e dal 1 o ottobre al 31 dicembre.»
6 Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.
7 Nell’ambito di un contingente totale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.»