32005R1308•Regolamento (CE) n. 1308/2005 della Commissione, del 10 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero greggio detenuto dall'organismo d'intervento svedese
32005R1308Regulation14 ago 2005
del 10 agosto 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero greggio detenuto dall'organismo d'intervento svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La Svezia dispone di scorte d'intervento di zucchero greggio. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero greggio ammesse all'intervento anteriormente al 31 marzo 2005 dall'organismo d'intervento svedese.
(2) Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento 2 . Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.
(3) Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo di vendita minimo per ciascuna gara parziale.
(4) L'organismo d'intervento svedese deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'organismo d'intervento svedese mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 59 038 tonnellate di zucchero greggio da esso detenuto e ammesso all'intervento anteriormente al 31 marzo 2005.
1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.
2. In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l'organismo d'intervento svedese redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte. Il bando indica in particolare le condizioni della gara. Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.
L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 19 agosto 2005 e termina il 25 agosto 2005 alle 9.00, ora di Bruxelles. Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 9.00, ora di Bruxelles, dei giorni: — 8, 15, 22 e 29 settembre 2005, — 6, 13, 20 e 27 ottobre 2005.
2. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento svedese: Statens jordbruksverk Vallgatan 8 S-55182 Jönköping Tel. (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 19 05 46.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero greggio.
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'organismo d'intervento svedese comunica alla Commissione le offerte presentate.
L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Qualora l'accettazione di un'offerta al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 si risolva nel superamento del quantitativo massimo disponibile, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prezzo e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione: a) proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse; b) per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo determinato da ciascuno di essi; ovvero c) per estrazione a sorte.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48 .
Gara permanente per la rivendita di 59 038 tonnellate di zucchero greggio detenute dall'organismo d'intervento svedese
Modulo
Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6
[Regolamento (CE) n. 1308/2005]
| Numerazione degli offerenti | Numero della partita | Quantitativo (t) | Prezzo dell'offerta EUR/100 kg |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| ecc. |
Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.
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