dell’11 agosto 2005
recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 1 , in particolare l’articolo 13, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Come previsto dalla procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, dal 2002 alcuni Stati membri hanno trasmesso le informazioni necessarie per inserire determinati prodotti nell’allegato II di detto regolamento.
(2) I fanghi industriali, che costituiscono un sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane, sono considerati essenziali per specifiche esigenze di ammendamento e di concimazione del terreno in alcuni Stati membri e privi di effetti nocivi sull’ambiente.
(3) L’idrossido di calcio si è rivelato essenziale nella lotta contro una micosi degli alberi da frutta in alcuni climi. Il controllo di tale micosi nella produzione biologica è difficile e necessita l’impiego di rame, riducibile con l’applicazione di idrossido di calcio.
(4) L’etilene figura già nella parte B dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 come sostanza tradizionalmente usata nell’agricoltura biologica. È opportuno completare le condizioni per l’uso di tale sostanza contemplandone l’applicazione, oltre che alle banane, anche ad altri frutti per la cui produzione essa risulta necessaria.
(5) L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 va modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione ( GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20 ).
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue: