dell’11 agosto 2005
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per l'aglio a decorrere dal 1 o ottobre 2005
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione 1 ha fissato le modalità di gestione dei contingenti tariffari e ha istituito un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi.
(2) Il regolamento (CE) n. 228/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 565/2002 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia 2 , ha stabilito alcune misure atte a consentire agli importatori di tali paesi (di seguito «nuovi Stati membri») di beneficiare del regolamento (CE) n. 565/2002. Le misure suddette sono intese a garantire che sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri e ad adeguare la nozione di quantitativi di riferimento, in modo da consentire a tali importatori di beneficiare del sistema.
(3) Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente alla loro adesione all’Unione europea, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un contingente tariffario di importazione per l'aglio fresco o refrigerato del codice NC 0703 20 00 . Questo nuovo contingente si aggiunge a quelli aperti dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1077/2004 3 , (CE) n. 1743/2004 4 , (CE) n. 218/2005 5 e (CE) n. 1034/2005 6 .
(4) Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare l’esito dei negoziati in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri.
(5) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A decorrere dal 1 o ottobre 2005 è aperto un contingente tariffario autonomo di 4 400 tonnellate, recante il numero d’ordine 09.4066 (di seguito «contingente autonomo»), per le importazioni comunitarie di aglio, fresco o refrigerato, del codice NC 0703 20 00 .
2. Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nell’ambito del contingente autonomo è del 9,6 %.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 565/2002 e (CE) n. 228/2004 si applicano alla gestione del contingente autonomo.
Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.
Articolo 3
La validità dei titoli d'importazione rilasciati a titolo del contingente autonomo, di seguito «titoli», è limitata al 31 dicembre 2005.
I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato I.
Articolo 4
1. Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture riportate nell'allegato II.
2. Le domande di titoli presentate da un singolo importatore non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del contingente autonomo.
Articolo 5
Il contingente autonomo è ripartito come segue:
— 70 % per gli importatori tradizionali,
— 30 % per i nuovi importatori.
Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all'altra categoria.
Articolo 6
1. Il settimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli.
2. I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3.
3. La Commissione, qualora, sulla base delle comunicazioni pervenutele in applicazione del paragrafo 1, constati che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell'articolo 5, stabilisce, mediante regolamento, un coefficiente uniforme di riduzione per le domande di cui trattasi.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 ( GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9 ).
2 GU L 39 dell’11.2.2004, pag. 10 .
3 GU L 203 dell’8.6.2004, pag. 7 .
4 GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 19 .
5 GU L 39 dell’11.2.2005, pag. 5 .
6 GU L 171 del 2.7.2005, pag. 11 .
Diciture di cui all’articolo 3
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1