dell'11 agosto 2005
che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1229/2005
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1229/2005 della Commissione 2 .
(2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 1229/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1229/2005 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 199 del 29.7.2005, pag. 75 .
I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1 o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati ( GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17 ).
1 Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
2 Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
3 L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
4 L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ( GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12 ).