32005R1372•Regolamento (CE) n. 1372/2005 del Consiglio, del 19 agosto 2005, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria della Repubblica di Corea e della Russia, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria di Taiwan e abroga tali misure
32005R1372Regulation28 ago 2005
del 19 agosto 2005,
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria della Repubblica di Corea e della Russia, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria di Taiwan e abroga tali misure
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) Nel settembre 2000, il Consiglio ha istituito, con i regolamenti (CE) n. 1994/2000 2 e 1993/2000 3 , dei dazi compensativi definitivi compresi tra l'1 % e l'8,2 % e dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene («SBS») originaria di Taiwan.
(2) Il livello dei dazi antidumping definitivi stabilito per i produttori esportatori di Taiwan, espresso come percentuale del valore cif franco frontiera, era il seguente:
— Lee Chang Yung Chemical Industry Corp., Taipei 5,3 %
— Chi Mei Corp., Tainan 9,1 %
— Produttori esportatori che non hanno collaborato 20,0 %
2. Inchieste in corso
(3) Il 28 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4 l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di SBS originaria della Repubblica di Corea («Corea») e della Russia.
(4) Lo stesso giorno la Commissione ha anunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5 , l'avvio di un riesame intermedio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1993/2000 del Consiglio sulle importazioni di SBS originaria di Taiwan.
(5) L'inchiesta antidumping è stata avviata in seguito a una denuncia presentata il 13 aprile 2004 dal Consiglio europeo dell'industria chimica («CEFIC» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di SBS. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
(6) L'esame intrermedio si basava sulla richiesta presentata dal CEFIC e conteneva elementi di prova a dimostrazione del fatto che vi è stata una reiterazione del dumping e del pregiudizio e che le misure in vigore non erano più sufficienti a controbilanciare il dumping pregiudizievole.
3. Parti interessate dal procedimento
(7) I servizi della Commissione hanno ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della Corea, della Russia e di Taiwan, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i produttori comunitari all'origine della denuncia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura.
(8) A causa dell'elevato numero di importatori di SBS nella Comunità che figurano nella denuncia e nella richiesta, gli avvisi di apertura prevedevano il ricorso al campionamento degli importatori ai fini della determinazione del pregiudizio, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.
(9) Per consentire ai servizi della Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative all'SBS durante il periodo dell'inchiesta (dal 1 o aprile 2003 al 31 marzo 2004). Dopo aver esaminato le informazioni fornite dagli importatori e, visto il numero esiguo di risposte alle domande relative al campionamento, si è deciso che non era necessario ricorrere al campionamento.
(10) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti negli avvisi di apertura.
(11) Sono pervenute risposte da parte di un produttore esportatore coreano, un produttore russo insieme a due società russe collegate, quattro produttori taiwanesi, quattro produttori comunitari e quattro importatori indipendenti. Non sono pervenute risposte da parte degli utilizzatori.
(12) I servizi della Commissione hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio da esso derivante e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base:
| a) | —: Dynasol Elastomeros SA, Madrid, Spagna | — | Dynasol Elastomeros SA, Madrid, Spagna | — | Kraton Polymers International Ltd., Londra, Regno Unito | — | Polimeri Europa SpA, Milano, Italia | — | SA Petrofina NV, Bruxelles, Belgio (ex Atofina Elastomers N.V.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dynasol Elastomeros SA, Madrid, Spagna | ||||||||
| — | Kraton Polymers International Ltd., Londra, Regno Unito | ||||||||
| — | Polimeri Europa SpA, Milano, Italia | ||||||||
| — | SA Petrofina NV, Bruxelles, Belgio (ex Atofina Elastomers N.V.) |
| b) | —: Korea Kumho Petrochemicals Co., Ltd., Seul | — | Korea Kumho Petrochemicals Co., Ltd., Seul |
|---|---|---|---|
| — | Korea Kumho Petrochemicals Co., Ltd., Seul |
| c) | —: Gruppo SIBUR: — Società per azioni pubblica «Sibirsko-Uralskaya Neftegazohimicheskaya Companiya» («SIBUR»), Mosca — Gazexport, società a responsabilità limitata, Mosca — Società per azioni Voronezhsyntezkauchuk, Voronezh. — — — Società per azioni pubblica «Sibirsko-Uralskaya Neftegazohimicheskaya Companiya» («SIBUR»), Mosca — — — Gazexport, società a responsabilità limitata, Mosca — — — Società per azioni Voronezhsyntezkauchuk, Voronezh. —: Società per azioni pubblica «Sibirsko-Uralskaya Neftegazohimicheskaya Companiya» («SIBUR»), Mosca —: Gazexport, società a responsabilità limitata, Mosca —: Società per azioni Voronezhsyntezkauchuk, Voronezh. | — | —: Società per azioni pubblica «Sibirsko-Uralskaya Neftegazohimicheskaya Companiya» («SIBUR»), Mosca | — | Società per azioni pubblica «Sibirsko-Uralskaya Neftegazohimicheskaya Companiya» («SIBUR»), Mosca | — | Gazexport, società a responsabilità limitata, Mosca | — | Società per azioni Voronezhsyntezkauchuk, Voronezh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | —: Società per azioni pubblica «Sibirsko-Uralskaya Neftegazohimicheskaya Companiya» («SIBUR»), Mosca | — | Società per azioni pubblica «Sibirsko-Uralskaya Neftegazohimicheskaya Companiya» («SIBUR»), Mosca | — | Gazexport, società a responsabilità limitata, Mosca | — | Società per azioni Voronezhsyntezkauchuk, Voronezh. | ||
| — | Società per azioni pubblica «Sibirsko-Uralskaya Neftegazohimicheskaya Companiya» («SIBUR»), Mosca | ||||||||
| — | Gazexport, società a responsabilità limitata, Mosca | ||||||||
| — | Società per azioni Voronezhsyntezkauchuk, Voronezh. |
(13) Dall'inchiesta è emerso che solamente una società russa, la JSC Voronezhsyntezkauchuk, produceva il prodotto in esame, mentre la JSC SIBUR era principalmente responsabile delle vendite sul mercato nazionale e della distribuzione delle materie prime. La Gazexport era responsabile delle vendite all'esportazione durante gran parte del periodo dell'inchiesta. Pertanto, ai fini della presente inchiesta, le tre società russe collegate verranno considerate come un'unica società, ossia il «gruppo SIBUR».
| d) | —: Chi Mei Corp., Tainan | — | Chi Mei Corp., Tainan | — | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp., Taipei |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Chi Mei Corp., Tainan | ||||
| — | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp., Taipei |
| e) | —: Guzman Cauchos S.L., Valenza, Spagna | — | Guzman Cauchos S.L., Valenza, Spagna | — | Monumenta Import Export GmbH, Troisdorf, Germania | — | Tecnopolimeri SpA, Seregno, Italia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Guzman Cauchos S.L., Valenza, Spagna | ||||||
| — | Monumenta Import Export GmbH, Troisdorf, Germania | ||||||
| — | Tecnopolimeri SpA, Seregno, Italia. |
4. Misure provvisorie
(14) Data la necessità di esaminare ulteriormente taluni aspetti riguardanti i pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse comunitario e in particolare alla luce della correlazione con il riesame intermedio parallelo dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di SBS originaria di Taiwan, non sono state istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni di SBS originaria della Corea e della Russia. Ciononostante a tutte le parti sono state comunicate le conclusioni preliminari dell'inchiesta ed è stato concesso un periodo entro il quale potevano formulare le proprie osservazioni in seguito alla pubblicazione delle conclusioni. Inoltre, sono state prese in considerazione le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti.
5. Procedimento successivo
(15) I servizi della Commissione hanno continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive, in particolare con riguardo alle importazioni di SBS originaria di Taiwan.
(16) Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare:
— la chiusura del procedimento relativo alle importazioni di SBS originaria della Corea e della Russia; e
— l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1993/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di SBS originaria di Taiwan.
(17) Alle parti è stato inoltre concesso un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Sono state esaminate le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti e, ove opportuno, sono state modificate di conseguenza le conclusioni.
6. Periodo dell'inchiesta
(18) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze nel quadro della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2000 e la fine del PI («periodo in esame»).
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(19) Il prodotto in esame è la gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene, attualmente classificabile ai codici NC ex 4002 19 00 , ex 4002 99 10 ed ex 4002 99 90 .
(20) L'SBS è un copolimero a tre blocchi composto principalmente dai monomeri stirene e butadiene. Si presenta allo stato secco o mescolato ad olio, aggiunto durante la fase di fabbricazione. Esistono diversi tipi di SBS, differenziabili in funzione delle diverse specifiche, come ad esempio il rapporto tra stirene e butadiene, il tenore di olio e la simmetria chimica. Nonostante la grande varietà potenziale di SBS, le loro caratteristiche fisiche fondamentali non presentano grosse differenze e non è possibile effettuare una chiara differenziazione tra i diversi tipi di SBS. Inoltre, tutti i tipi di SBS vengono utilizzati per gli stessi scopi, quali il trattamento termico del bitume per l'asfalto stradale e delle membrane di copertura dei tetti, per i prodotti composti per usi tecnici e per calzature, per la modificazione della plastica e per gli adesivi. Ai fini della presente inchiesta essi sono pertanto considerati come un unico prodotto.
(21) Nel corso delle visite di verifica è emerso che durante il PI una delle imprese esportava verso la Comunità il polimero a blocchi stirene-isoprene-stirene («SIS»). Si è ritenuto che tale prodotto non possa essere considerato come il prodotto in esame. Il SIS presenta infatti una composizione fisica diversa rispetto all'SBS, poiché il monomero presente nel blocco mediano del polimero è l'isoprene e non il butadiene. Tale prodotto non presenta pertanto le stesse caratteristiche fisiche e di conseguenza è escluso dalla portata del presente procedimento.
2. Prodotto simile
(22) È emerso che il prodotto in esame, l'SBS prodotta e venduta sul mercato interno in Corea, in Russia e a Taiwan e l'SBS prodotta e venduta nella Comunità dall'industria comunitaria presentavano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni di base. Detti prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
C. DUMPING
1. Metodo generale
(23) Il metodo generale descritto qui di seguito è stato applicato a tutti i produttori esportatori della Corea, della Russia e di Taiwan. La successiva esposizione delle conclusioni in materia di dumping relative ai paesi interessati descrive perciò solo gli aspetti specifici riguardanti ciascun paese esportatore.
2. Valore normale
(24) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno esaminato in primo luogo se le vendite complessive di SBS realizzate sul mercato interno dai singoli produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta fossero rappresentative, vale a dire se il loro volume totale fosse pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite per l'esportazione del produttore in questione nella Comunità. I servizi della Commissione hanno successivamente individuato i tipi di SBS venduti sul mercato interno dalle società le cui vendite complessive sul mercato interno erano rappresentative e che erano identici o direttamente paragonabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.
(25) Per ciascuno dei tipi di SBS venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente paragonabili ai tipi di SBS venduti per l'esportazione nella Comunità è stato stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di SBS sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel PI il loro volume complessivo era pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile di SBS esportato nella Comunità.
(26) I servizi della Commissione hanno quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di SBS, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, misurando la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti del tipo di SBS in questione. Nei casi in cui il volume delle vendite di un dato tipo di SBS effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto e laddove la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel determinato tipo di prodotto realizzate durante il PI, a prescindere se fossero remunerative o meno. Se il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di SBS rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative riguardanti solamente quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.
(27) Quando il volume delle vendite remunerative di un qualsiasi tipo di prodotto era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, è stato considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto fosse insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. Laddove, per stabilire il valore normale, non era possibile utilizzare i prezzi sul mercato interno di un tipo particolare di SBS venduto da un produttore esportatore, si è considerato che il valore costruito di quel particolare tipo di SBS costituisse una base adeguata per la determinazione del valore normale.
(28) Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di fabbricazione dei tipi di prodotto esportati, eventualmente adeguati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un congruo margine di utile. A tal fine, la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.
(29) Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili quando il volume totale delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite per l'esportazione nella Comunità. Il margine di utile sul mercato interno è stato determinato in base alle vendite dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine è stato applicato il metodo esposto precedentemente.
3. Prezzo all'esportazione
(30) In tutti i casi in cui il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.
4. Confronto
(31) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati raffrontati sulla base di dati franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati concessi opportuni adeguamenti ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.
5. Margine di dumping
(32) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore la media ponderata del valore normale è stata messa a confronto con la media ponderata dei prezzi all'esportazione.
6. Corea
(33) Una risposta al questionario è stata inviata da un produttore esportatore coreano. L'inchiesta ha dimostrato che il volume complessivo delle vendite effettuate dalla società coreana sul mercato interno era rappresentativo. Inoltre, il volume complessivo delle vendite per ciascun tipo di SBS venduto dalla società sul mercato interno rappresentava il 5 % o più del volume complessivo delle vendite dei tipi paragonabili di SBS esportati nella Comunità e poteva pertanto essere considerato come rappresentativo.
6.1. Valore normale
(34) Per determinare il valore normale è stato possibile utilizzare i prezzi sul mercato interno relativi a due tipi di prodotto. Per tre tipi di prodotto il valore normale era basato esclusivamente sulle vendite remunerative. Per cinque tipi di prodotto, meno del 10 % delle vendite effettuate sul mercato interno durante il PI erano remunerative. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti da ciascun produttore esportatore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A tal riguardo, le SGAV erano basate sulle SGAV della società, poiché le sue vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno erano rappresentative secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Quanto al margine di profitto, si è fatto ricorso al profitto realizzato nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente alla prima fase dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.
6.2. Prezzo all'esportazione
(35) Poiché le esportazioni del prodotto in esame sono state effettuate direttamente verso acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
6.3. Confronto
(36) Sono stati applicati adeguamenti, ove opportuno e giustificato, per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e credito. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, la società ha chiesto e ottenuto un adeguamento quanto al valore normale per la restituzione del dazio a motivo che il prodotto simile era gravato da oneri all'importazione allorché esso era destinato al consumo nel paese esportatore, ma che tali oneri erano rimborsati quando l'SBS era venduta per l'esportazione.
(37) La società ha inoltre chiesto un adeguamento per gli sconti sulla quantità. Nel corso della visita di verifica la società ha potuto dimostrare che gli sconti sulla quantità incidevano sui prezzi. Tuttavia, essa non è stata in grado di quantificare in maniera adeguata i presunti sconti e di dimostrare che essi erano direttamente collegati alle vendite in questione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la richiesta è stata respinta.
6.4. Margine di dumping
(38) Il margine di dumping così determinato, espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
— Korea Kumho Petrochemicals Co., Ltd., Seul: 0,95 %.
(39) Poiché il margine di dumping per la Korea Kumho Petrochemicals è irrilevante, ossia inferiore al 2 %, il procedimento nei confronti della Corea deve essere chiuso senza istituire le misure ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.
7. Russia
(40) Tre società collegate hanno risposto al questionario. Esse sono state considerate collettivamente.
7.1. Valore normale
(41) L'inchiesta ha dimostrato che tutte le vendite russe effettuate sul mercato interno erano rappresentative e che soltanto un tipo specifico di prodotto è stato venduto nell'UE. È emerso che le vendite del tipo in questione di SBS sul mercato interno erano sufficienti e che tali vendite potrebbero essere considerate come rappresentative. Inoltre, è emerso che il tipo di prodotto esportato nella CE era stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali. Pertanto, i prezzi effettivi sul mercato interno potrebbero essere utilizzati per determinare il valore normale.
(42) Una delle società del gruppo SIBUR produceva per conto proprio le principali materie prime (butadiene e stirene) e le acquistava soltanto in caso di carenza. Poiché sono state fornite informazioni contrastanti riguardo ai quantitativi di talune materie prime acquistate rispetto ai quantitativi delle materie prime prodotte nel corso del PI, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 18 del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno utilizzato i dati disponibili, in questo caso il quantitativo maggiore di materie prime acquistate dichiarato dalle società, per stabilire il costo delle materie prime ai fini della determinazione del costo di produzione. Tuttavia, il costo complessivo di produzione riveduto non alterava le conclusioni in base alle quali i prezzi sul mercato interno rappresentavano la base adeguata per determinare il valore normale.
(43) Considerando la ripartizione dei compiti tra le società in questione, il costo di produzione doveva essere determinato sommando i costi pertinenti della società produttrice, la JSC Voronezhsyntezkauchuk , a quelli della JSC SIBUR .
(44) Dopo essere state informate della decisione di non istituire misure provvisorie, le società hanno chiesto una correzione del valore normale stabilito, poiché in sede di dichiarazione dei prezzi delle vendite sul mercato interno avevano erroneamente incluso l'IVA russa. Nel corso della visita di verifica sono stati analizzati i prezzi delle vendite sul mercato interno relativi ad una società, che risultavano essere stati dichiarati al netto delle imposte. Per quanto riguarda la seconda società che vendeva il prodotto sul mercato interno, nel corso della visita di verifica non si è potuto verificare adeguatamente i prezzi delle vendite sul mercato interno, dal momento che la società non era in grado di elencare in maniera completa le transazioni relative alle vendite sul mercato interno effettuate a suo tempo. Tuttavia, i prezzi completi sul mercato interno dichiarati successivamente sono stati verificati mediante una serie di fatture scelte a caso. Sulla base di tali fatture, i servizi della Commissione sono giunti alla conclusione che la società aveva dichiarato i propri prezzi delle vendite sul mercato interno al netto delle imposte. Per quanto riguarda le restanti vendite sul mercato interno, i servizi della Commissione non hanno potuto effettuare in tempo ulteriori verifiche riguardo all'IVA. Alla luce di quanto precede, la richiesta è stata respinta.
7.2. Prezzo all'esportazione
(45) Atteso che le esportazioni del prodotto in esame erano destinate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
7.3. Confronto
(46) Poiché tutte le vendite effettuate erano franco fabbrica, sono stati effettuati adeguamenti soltanto in relazione alle spese di movimentazione e credito, ove opportuno e giustificato.
(47) Dopo essere state informate della decisione di non istituire misure provvisorie, le società hanno chiesto un adeguamento per le differenze nelle caratteristiche fisiche, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, affermando che l'SBS da esse prodotta era di qualità inferiore rispetto al prodotto fabbricato dall'industria comunitaria. Nel corso della visita di verifica è stato verificato e confermato che l'SBS prodotta e venduta sul mercato interno russo era identica all'SBS venduta alla CE. Pertanto, la richiesta è stata respinta a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.
7.4. Margini di dumping
(48) Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
— Gruppo SIBUR, Russia: 31,7 %.
8. Taiwan
(49) Quattro produttori di SBS di Taiwan hanno risposto al questionario. Dalle risposte risultava che soltanto le due società soggette a dazi antidumping individuali esportavano il prodotto in esame nella CE durante il PI.
8.1. Valore normale
(50) Per una società l'inchiesta ha dimostrato che le vendite sul mercato interno erano rappresentative e che soltanto un tipo specifico di prodotto è stato venduto all'UE. È emerso che le vendite del tipo in questione di SBS sul mercato interno erano sufficienti e che tali vendite potrebbero essere considerate come rappresentative. Inoltre, è emerso che il tipo di prodotto esportato nella CE era stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali. Pertanto, i prezzi effettivi sul mercato interno potrebbero essere utilizzati per determinare il valore normale.
(51) Per l'altra società che ha collaborato, l'inchiesta ha dimostrato che il volume complessivo delle vendite sul mercato interno era rappresentativo. Inoltre, il volume complessivo delle vendite sul mercato interno di otto tipi SBS venduti dalla società rappresentava il 5 % o più del volume complessivo delle vendite di tipi paragonabili di SBS esportata nella Comunità e poteva pertanto essere considerato come rappresentativo. Tuttavia, un tipo di SBS venduto all'UE non è stato venduto sul mercato interno.
(52) Per determinare il valore normale si è potuto utilizzare i prezzi sul mercato interno per otto tipi di prodotto. Per il tipo di prodotto per il quale non risultava alcuna vendita sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno costruito il valore normale sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti da ciascun produttore esportatore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A tal riguardo, le SGAV erano basate sulle SGAV della società, poiché le sue vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno erano rappresentative secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Quanto al margine di profitto, si è fatto ricorso al profitto realizzato nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.
8.2. Prezzo all'esportazione
(53) Poiché le esportazioni del prodotto in esame erano destinate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
8.3. Confronto
(54) Per una società sono stati effettuati adeguamenti in relazione alle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, credito e commissioni, ove opportuno e giustificato.
(55) La società ha quindi chiesto un adeguamento per le spese di assistenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera h), del regolamento di base, affermando che il servizio speciale di assistenza veniva offerto soltanto per le vendite effettuate sul mercato interno. Nel corso della visita di verifica è stata data la possibilità alla società di giustificare tale richiesta. La società non è stata tuttavia in grado di dimostrare la fornitura di servizi di assistenza. La richiesta è stata pertanto respinta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
(56) Inoltre, la società ha chiesto un adeguamento per le conversioni valutarie ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. La richiesta era basata sul fatto che per alcune vendite all'esportazione la società registrava l'importo delle vendite nella valuta di fatturazione ed effettuava il cambio soltanto quando il tasso era favorevole. Tuttavia, dal momento che il tasso di cambio utilizzato nel sistema contabile era uguale al tasso giornaliero della singola vendita all'esportazione e quindi rifletteva l'importo delle vendite nella valuta locale, non si è potuto concedere alcun adeguamento per i profitti valutari di tipo speculativo. Poiché la società non ha dimostrato che soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, la richiesta è stata respinta.
(57) Per l'altra società sono stati effettuati adeguamenti in relazione alle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, imballaggio e credito, ove opportuno e giustificato.
(58) Anche questa società ha chiesto un adeguamento per le differenze nelle caratteristiche fisiche, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, affermando che per alcune vendite all'UE di un tipo di prodotto in esame di qualità inferiore non esistevano vendite equivalenti sul mercato interno. Nel corso della visita di verifica la società ha avuto la possibilità di dimostrare che le presunte differenze nelle caratteristiche fisiche incidevano sui prezzi e sulla comparabilità degli stessi. Tuttavia, essa non è stata in grado di dimostrare che le presunte differenze fisiche avevano un impatto concreto sul prezzo o sull'utilizzo del prodotto in esame rispetto al tipo pertinente di SBS di qualità superiore venduto sul mercato interno. La richiesta è stata pertanto respinta.
8.4. Margini di dumping
(59) I margini di dumping stabiliti, espressi come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— Lee Chang Yung Chemical Industry Corp., Taipei: –1,8 %
— Chi Mei Corp., Tainan: 16,2 %
D. PREGIUDIZIO
1. Definizione di industria comunitaria
(60) La denuncia è stata sostenuta dai seguenti produttori comunitari:
— Dynasol Elastomeros SA, Madrid, Spagna;
— Kraton Polymers International Ltd., Londra, Regno Unito;
— Polimeri Europa SpA, Milano, Italia;
— SA Petrofina NV, Bruxelles, Belgio (ex Atofina Elastomers N.V.).
(61) Poiché questi quattro produttori comunitari denuncianti che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano il 100 % della produzione comunitaria del prodotto in esame, si ritiene che i produttori denuncianti costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
2. Consumo comunitario
(62) Il consumo comunitario è stato calcolato sulla base dei volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sommati alle importazioni dalla Corea, dalla Russia e da Taiwan e ad una percentuale approssimativa di importazioni di SBS da altri paesi terzi nell'ambito dei relativi codici NC, poiché l'SBS rappresenta soltanto una parte di questi codici doganali. Tale percentuale era basata sul metodo applicato nella denuncia in assenza di altre fonti di informazione. Le importazioni dalla Corea, dalla Russia e da Taiwan sono state determinate sulla base delle cifre fornite dai produttori esportatori di questi tre paesi che hanno collaborato all'inchiesta, poiché è emerso nel corso di quest'ultima che essi rappresentavano il 100 % delle esportazioni del prodotto in esame dai paesi interessati verso la Comunità.
(63) Tra il 2000 e il PI il consumo comunitario è diminuito del 7 %, passando da 193 756 tonnellate a 180 195 tonnellate. Tuttavia, il consumo comunitario ha raggiunto il livello massimo nel 2002 per poi subire un calo drastico del 9 %.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo comunitario (t) | 193 756 | 191 827 | 198 741 | 188 562 | 180 195 |
| Indice | 100 | 99 | 103 | 97 | 93 |
3. Importazioni di SBS dai paesi interessati
3.1. Cumulo
(64) La Commissione ha esaminato se gli effetti delle importazioni di SBS originaria della Corea, della Russia e di Taiwan debbano essere valutati cumulativamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
(65) Tale articolo prevede che gli effetti delle importazioni originarie di due o più paesi contemporaneamente oggetto della stessa inchiesta antidumping vengano valutati cumulativamente soltanto se (a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello irrilevante definito all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e se (b) è opportuna una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e le condizioni di concorrenza tra questi e il prodotto comunitario simile.
(66) Per quanto riguarda la Corea e un produttore esportatore taiwanese, l'inchiesta ha dimostrato che il dumping era irrilevante o inesistente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni in questione non potevano essere valutate cumulativamente. Al contrario, come indicato precedentemente, i margini di dumping stabiliti per la Russia e per l'altro esportatore taiwanese che ha collaborato sono ben al disopra del livello irrilevante e il volume delle importazioni da tali paesi non è trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, essendo la quota di mercato cumulativa pari al 5,3 %.
(67) Per stabilire l'opportunità di una valutazione cumulativa alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati dalle due società e tra questi e il prodotto comunitario simile, i servizi della Commissione hanno esaminato il comportamento sul mercato mostrato dagli esportatori in termini di tendenze dei volumi delle esportazioni e dei prezzi.
(68) Per Taiwan e la Russia sono state individuate tendenze analoghe dei volumi delle esportazioni, con un aumento del 77 % per la Russia e del 151 % per Taiwan tra il 2001, l'anno successivo all'istituzione delle misure nei confronti di Taiwan, e il PI. Alla luce di quanto sopra, si è giunti alla conclusione che non esisteva una differenza significativa, in termini di tendenze dei volumi delle esportazioni verso la Comunità, nel comportamento sul mercato mostrato dagli esportatori russi e taiwanesi che risultavano praticare il dumping.
(69) Anche da parte dei produttori russi e taiwanesi è stato riscontrato un comportamento analogo in termini di prezzi all'esportazione. Questi paesi hanno infatti diminuito rispettivamente del 18 % e del 6 % i prezzi medi unitari di vendita dell'SBS a partire dal 2001, dopo che sono state istituite le misure sulle importazioni taiwanesi e che i volumi delle importazioni dalla Russia hanno cominciato a raggiungere livelli significativi, fino alla fine del PI. Inoltre, è stato stabilito un livello analogo di sottoquotazione per le importazioni provenienti da entrambi i paesi.
(70) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che le importazioni dai paesi interessati dirette verso la Comunità utilizzavano gli stessi canali di vendita, poiché nella maggior parte dei casi dette importazioni non raggiungono direttamente gli acquirenti finali, bensì passano attraverso dei distributori.
(71) Inoltre, come indicato sopra è emerso che il prodotto in esame importato dai paesi interessati e quello prodotto dall'industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e che devono pertanto essere considerati simili in termini di intercambiabilità e sostituibilità. È stato quindi stabilito che le esportazioni del prodotto in esame originarie dei paesi interessati sono in concorrenza tra di loro e con l'SBS prodotta dall'industria comunitaria.
(72) Alla luce di quanto sopra, si è giunti alla conclusione che sono state soddisfatte tutte le condizioni che giustificano il cumulo delle importazioni di SBS originaria della Russia e di Taiwan.
3.2. Volume delle importazioni e quota di mercato
(73) Le importazioni di SBS dalla Russia e da Taiwan oggetto di dumping sono aumentate rapidamente, passando da 2 834 tonnellate nel 2000 a 9 523 tonnellate nel PI. La corrispondente quota di mercato è aumentata dall'1,5 % nel 2000 al 5,3 % nel PI.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Importazioni (in tonnellate) | 2 834 | 4 979 | 4 966 | 8 919 | 9 523 |
| Indice | 100 | 176 | 175 | 315 | 336 |
| Quota di mercato | 1,5 % | 2,6 % | 2,5 % | 4,7 % | 5,3 % |
3.3. Prezzi
(74) La media ponderata del prezzo delle importazioni di SBS originaria della Russia e di Taiwan oggetto di dumping è diminuita del 12 % tra il 2000 e il PI.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA ponderata del prezzo cif frontiera comunitaria (EUR/tonnellata) | 1 145 | 1 179 | 1 086 | 1 023 | 1 004 |
| Indice | 100 | 103 | 95 | 89 | 88 |
3.4. Sottoquotazione
(75) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato i dati relativi al PI. Per l'industria comunitaria, i prezzi di vendita sono stati quelli praticati ad acquirenti indipendenti, adeguati, se necessario, a livello franco fabbrica, ossia escludendo le spese di trasporto all'interno della Comunità ed eventuali sconti e riduzioni. I prezzi per i diversi tipi di SBS definiti nei questionari sono stati confrontati con i prezzi di vendita praticati dagli esportatori al netto degli sconti e adeguati, ove opportuno, al prezzo cif frontiera comunitaria con un opportuno adeguamento per i costi di sdoganamento e i costi successivi all'importazione.
(76) Gli importatori e il produttore russo hanno dichiarato e l'industria comunitaria ha confermato che la qualità del prodotto simile fabbricato dall'industria comunitaria è generalmente superiore rispetto a quella del prodotto in esame importato dalla Russia. In base agli elementi di prova riscontrati si è ritenuto che questa differenza qualitativa giustificasse un adeguamento stimato al 5 %, percentuale di cui è stato maggiorato il prezzo cif frontiera comunitaria dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta.
(77) Durante il PI la media ponderata del margine di sottoquotazione era pari a circa il 15 % per la Russia e per il produttore taiwanese che risultava praticare il dumping.
(78) Nel valutare le suddette cifre va ricordato che, nonostante l'adeguamento effettuato per la qualità, l'SBS proveniente da diverse fonti è in gran parte intercambiabile e che, di conseguenza, il prezzo rappresenta un criterio importante per la scelta della fonte di approvvigionamento. Ciò rafforza l'effetto di qualsiasi sottoquotazione del prezzo riscontrata.
4. Situazione dell'industria comunitaria
4.1. Produzione
(79) In termini di volume, la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 4 % nel periodo in esame. Dopo essere aumentata nel 2002, la produzione è scesa nel 2003 e durante il PI.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione(in tonnellate) | 259 698 | 253 113 | 271 964 | 253 679 | 249 566 |
| Indice | 100 | 97 | 105 | 98 | 96 |
4.2. Capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti
(80) La capacità produttiva è stata stabilita sulla base della capacità nominale delle unità produttive appartenenti all'industria comunitaria, tenendo conto delle interruzioni tecniche della produzione e del fatto che in taluni casi una parte della capacità è stata utilizzata per altri prodotti fabbricati con le stesse linee di produzione.
(81) La capacità di produzione dell'SBS è rimasta invariata durante il periodo in esame. Dopo un leggero aumento nel 2001 e nel 2002, essa è infatti scesa nel 2003 ai livelli del 2000 e non ha subìto variazioni nel PI.
(82) I tassi di utilizzo degli impianti sono diminuiti di 4 punti percentuali, passando dal 79 % al 75 %. Poiché la capacità produttiva è rimasta invariata, questo calo del tasso di utilizzo degli impianti è dovuto alla diminuzione dei volumi di produzione dell'industria comunitaria.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità produttiva (tonnellate) | 329 574 | 337 524 | 338 014 | 329 173 | 330 774 |
| Indice | 100 | 102 | 103 | 100 | 100 |
| Utilizzazione degli impianti | 79 % | 75 % | 80 % | 77 % | 75 % |
4.3. Scorte
(83) Durante il periodo in esame le scorte sono aumentate del 60 %. Questo aumento sembrerebbe riconducibile a due fattori: il calo delle vendite e la varietà dei nuovi tipi di SBS prodotti, che ha richiesto più tempo per la commercializzazione.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorte (tonnellate) | 44 971 | 44 325 | 59 077 | 63 997 | 71 875 |
| Indice | 100 | 99 | 131 | 142 | 160 |
4.4. Investimenti
(84) Nel periodo in esame l'industria comunitaria ha investito circa 60 milioni di EUR, destinati soprattutto ai progetti riguardanti gli impianti e i macchinari (circa il 48 %) e ai progetti di ricerca e sviluppo (23 %). Questi investimenti erano necessari in particolare per mantenere agli attuali livelli la capacità produttiva. Dopo il drastico calo registrato nel 2001 e nel 2002, gli investimenti sono aumentati nuovamente nel 2003 e durante il PI, pur rimanendo ancora al disotto dei livelli del 2000. L'aumento verificatosi nel 2003 e nel corso del PI è legato agli interventi di manutenzione e modernizzazione richiesti per lo sviluppo e l'introduzione dei nuovi tipi di SBS di cui l'industria comunitaria aveva bisogno per rimanere competitiva. Inoltre, la fluttuazione degli investimenti è dovuta anche al ciclo di vita di determinati macchinari. Nel corso del periodo in esame gli investimenti annuali sono scesi complessivamente dell'11 %.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimenti (migliaia di euro) | 16 464 | 12 969 | 8 914 | 11 760 | 14 698 |
| Indice | 100 | 79 | 54 | 71 | 89 |
4.5. Vendite e quota di mercato
(85) Tra il 2000 e il PI le vendite di SBS realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuite del 15 %. Poiché il consumo comunitario è diminuito soltanto del 7 % durante il periodo in esame, il forte calo delle vendite da parte dell'industria comunitaria si è tradotto in una contrazione significativa della quota di mercato, che è passata dall'89 % all'82 %.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendite nell'UE (tonnellate) | 172 080 | 166 680 | 161 486 | 155 050 | 146 907 |
| Indice | 100 | 97 | 94 | 90 | 85 |
| Quota di mercato | 89 % | 87 % | 81 % | 82 % | 82 % |
4.6. Prezzi
(86) Nel PI il prezzo di vendita unitario medio dell'industria comunitaria era più o meno allo stesso livello rispetto al 2000, essendo diminuito soltanto dell'1 %. Esso è infatti salito del 6 % tra il 2000 e il 2001, per poi riscendere del 7 % tra il 2001 e il PI.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA ponderata del prezzo (EUR/tonnellata) | 1 350 | 1 434 | 1 363 | 1 348 | 1 330 |
| Indice | 100 | 106 | 101 | 100 | 99 |
4.7. Redditività e flusso di cassa
(87) Durante il periodo in esame la media ponderata della redditività rispetto al fatturato netto dell'industria comunitaria per le sue vendite del prodotto in esame sul mercato comunitario è scesa dal 2,2 % all'1,2 %. Dopo il rapido aumento dal 2,2 % nel 2000 al 9,3 % nel 2001, verificatosi in concomitanza con l'istituzione delle misure antidumping e delle misure compensative sulle importazioni di SBS da Taiwan, la media ha registrato un calo costante a partire dal 2001.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA ponderata della redditività rispetto al fatturato netto | 2,2 % | 9,3 % | 8,9 % | 1,5 % | 1,2 % |
(88) Il flusso di cassa generato ammontava a –0,7 milioni di EUR durante il PI. Nel 2000 la situazione era difficile soprattutto a causa dell'elevato livello di investimenti. Tuttavia, l'industria comunitaria ha potuto generare un flusso di cassa positivo nel 2001, 2002 e 2003. La situazione del flusso di cassa ha subìto però un forte deterioramento tra il 2002 e il PI.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa (in migliaia di EUR) | –7 362 | 10 005 | 33 050 | 4 639 | –714 |
4.8. Rendimento delle attività nette
(89) Il rendimento delle attività nette per il prodotto in esame è diminuito del 5 % durante il periodo in esame. Dopo un primo aumento allo 0,3 % nel 2001 e al 2,8 % nel 2002, esso è sceso drasticamente a –8,5 % nel 2003 e a –11,2 % nel PI.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento ponderato delle attività nette | –6,2 % | 0,3 % | 2,8 % | –8,5 % | –11,2 % |
4.9. Capacità di reperire capitali
(90) Tre dei quattro produttori comunitari appartengono a grandi gruppi petroliferi, mentre il quarto appartiene per il 100 % ad un fondo di investimento. Quanto alla capacità di reperire capitali, l'industria comunitaria ha dichiarato di non aver incontrato problemi a reperire capitali per le sue attività, né vi sono elementi che indichino l'esistenza di problemi del genere.
4.10. Occupazione e salari
(91) L'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 7 % nel periodo in esame, mentre i salari sono rimasti stabili: essi hanno registrato un leggero aumento dell'1 %, una percentuale di gran lunga inferiore ai tassi di inflazione europei osservati nel corso dello stesso periodo.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dipendenti | 627 | 642 | 596 | 614 | 581 |
| Indice | 100 | 102 | 95 | 98 | 93 |
| MEDIA ponderata dei salari (migliaia di euro/anno) | 75 | 75 | 73 | 73 | 76 |
| Indice | 100 | 100 | 97 | 97 | 101 |
4.11. Produttività
(92) La produttività dell'industria comunitaria è aumentata del 4 % nel periodo in esame. Le leggere fluttuazioni osservate durante tale periodo sono direttamente collegate all'evoluzione dell'occupazione. L'incremento dimostra che i produttori comunitari hanno adattato il numero dei dipendenti in funzione del calo delle vendite, riuscendo nel contempo a migliorare la propria efficienza.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produttività (tonnellate/dipendente) | 414 | 394 | 456 | 413 | 430 |
| Indice | 100 | 95 | 110 | 100 | 104 |
4.12. Crescita
(93) Mentre il consumo nella Comunità è sceso del 6 % tra il 2000 e il PI, il volume delle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti è diminuito del 15 %. Pertanto, le vendite dell'industria comunitaria sono scese molto più rapidamente rispetto alla domanda durante il periodo in esame. Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di 8 punti percentuali.
4.13. Entità del margine di dumping
(94) Per quanto riguarda l'impatto degli effettivi margini di dumping sull'industria comunitaria, considerando il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping orginarie della Russia e di Taiwan, tale impatto non può essere ritenuto trascurabile.
4.14. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni
(95) È opportuno ricordare che durante una parte del periodo in esame l'industria comunitaria subiva l'effetto negativo delle importazioni oggetto di dumping e delle importazioni sovvenzionate originarie di Taiwan. In seguito alle misure antidumping e alle misure compensative istituite nel 2000 sulle importazioni originarie di Taiwan, l'industria comunitaria si è in parte ripresa. Tuttavia, la sua situazione si è deteriorata nuovamente dopo il 2002, quando le importazioni provenienti da Taiwan, dalla Russia e dalla Corea sono aumentate in maniera significativa con prezzi sottoquotati rispetto ai prezzi comunitari.
5. Conclusioni in merito al pregiudizio
(96) I volumi cumulativi delle importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e di Taiwan sono aumentati, sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato, raggiungendo una quota di mercato cumulativa del 5,3 % durante il PI. Nel periodo in esame, inoltre, la media ponderata dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping originarie di tali paesi è diminuita del 12 %. Tale diminuzione trova riflesso nella sottoquotazione dei prezzi riscontrata.
(97) La maggior parte degli indicatori riguardanti il pregiudizio per l'industria comunitaria rivelano uno sviluppo negativo durante il periodo in esame, il che indica una situazione di pregiudizio. Sebbene il consumo comunitario complessivo di SBS sia diminuito del 7 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è sceso del 15 %, con una corrispondente perdita della quota di mercato pari a 7 punti percentuali. Il volume della produzione è diminuito del 4 %; la capacità produttiva è rimasta inalterata e il tasso di utilizzo degli impianti è sceso di 4 punti percentuali. Il prezzo di vendita unitario medio e la redditività rispetto al fatturato netto sono scesi rispettivamente dell'1 % e dell'1,1 % durante il periodo in esame. Anche gli altri indicatori riguardanti la redditività, come ad esempio il rendimento delle attività nette, sono peggiorati durante il periodo in esame. L'occupazione è scesa del 7 %, mentre la produttività è aumentata del 4 %. Infine, gli stipendi sono aumentati in media dell'1 %, il che è al disotto dei tassi d'inflazione europei registrati durante il periodo in esame.
(98) Alla luce di quanto precede si ritiene che l'industria comunitaria si trovi in una situazione economica e finanziaria difficile e che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, abbia subìto un pregiudizio notevole.
E. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Introduzione
(99) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se il pregiudizio notevole subìto dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie dei paesi interessati. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni in dumping.
2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
(100) Nel periodo in esame le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati sono aumentate del 3,8 % in termini di quota di mercato, mentre il prezzo di tali importazioni è sceso del 12 % ed era inferiore del 15,3 % rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI. Quest'ultima è riuscita in gran parte a mantenere stabili i prezzi durante il periodo in esame, con effetti negativi tuttavia sul volume delle vendite e sulla quota di mercato e con conseguenti ripercussioni negative sulla sua redditività.
(101) Tuttavia, sebbene da una prima analisi dei suddetti dati si possa dedurre che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto un impatto significativo sulla situazione dell'industria comunitaria, un esame più attento non conferma tale ipotesi. In primo luogo, il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria e la fase di massima percezione delle importazioni oggetto di dumping hanno coinciso solo parzialmente nel tempo. Mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping sia leggermente diminuito tra il 2001 e il 2002 per poi aumentare drasticamente nel 2003 (+ 80 %), le vendite dell'industria comunitaria hanno registrato un graduale calo durante l'intero periodo in esame. Inoltre, la perdita di quota di mercato subìta dall'industria comunitaria si è verificata nel periodo 2000-2002, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno aumentato la propria quota di mercato nell'arco dell'intero periodo in esame. Tale incremento è stato particolarmente forte nel 2003 e nel PI, poiché la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è salita dal 2,5 % nel 2002 al 4,7 % nel 2003 e al 5,3 % nel PI. Nel corso dello stesso periodo, la quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato un leggero aumento, passando dall'81 % nel 2002 all'82 % nel 2003 e nel PI. Inoltre, va osservato che l'industria comunitaria ha raggiunto il suo più alto livello di redditività nel 2001 e nel 2002, ossia in concomitanza con la sua perdita della quota di mercato. La redditività è diminuita soltanto dopo il 2002. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono rimasti stabili nel corso dell'intero periodo. Si riconosce che questi prezzi erano parzialmente depressi a partire dal 2003, poiché l'industria comunitaria non poteva trasferire alcuni aumenti dei costi. Tuttavia, questa impossibilità di trasferire gli aumenti dei costi non può essere attribuita o può essere attribuita soltanto in misura limitata alle importazioni oggetto di dumping, in particolare perché per le importazioni non oggetto di dumping la sottoquotazione dei prezzi risultava essere maggiore rispetto alle importazioni oggetto di dumping. Inoltre, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è sempre rimasta al disotto del 5,3 %, mentre le importazioni non oggetto di dumping avevano una quota di mercato pari a circa il 12 %. Tutto questo induce a pensare che l'eventuale pressione sui prezzi sia attribuibile principalmente alle importazioni non oggetto di dumping.
(102) Alla luce di quanto sopra, è emerso che le importazioni oggetto di dumping potrebbero aver esercitato una certa pressione sui prezzi dell'industria comunitaria, producendo un impatto negativo sulla situazione di quest'ultima. Tuttavia, in assenza di una concomitanza più netta tra l'evoluzione dei volumi, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping da una parte e quelli dell'industria comunitaria dall'altra, è stato difficile stabilire l'impatto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria. Pertanto, non si è potuti giungere alla conclusione che le importazioni oggetto di dumping abbiano svolto un ruolo determinante riguardo alla situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria.
3. Effetti di altri fattori
3.1. Andamento del consumo
(103) Il consumo di SBS nella Comunità è sceso del 7 % durante il periodo in esame. Ciò potrebbe aver avuto un effetto parziale sulla situazione dell'industria comunitaria, perché la produzione di SBS è un'attività ad alta intensità di capitale per la quale il volume delle vendite ha un impatto diretto sulla redditività.
(104) Tuttavia, il calo del consumo può essere considerato soltanto come uno dei fattori della situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria, perché è dimostrato che le importazioni provenienti dalla Corea, dalla Russia e da Taiwan sono aumentate nel periodo in esame, conquistando in tal modo una parte della quota di mercato dell'industria.
3.2. Fluttuazioni del tasso di cambio
(105) Sono state esaminate anche le fluttuazioni del tasso di cambio euro/USD, poiché la maggior parte delle operazioni di importazione nella CE dai paesi interessati sono negoziate in dollari USA. A partire dalla metà del 2002, e in particolar modo durante il PI, l'euro si è apprezzato rispetto al dollaro USA, favorendo le esportazioni nella zona euro. Alla luce di ciò, un esportatore e una parte interessata hanno dichiarato che, in un settore dominato dal dollaro, il deprezzamento di questa valuta rispetto all'euro deve aver contribuito in maniera sostanziale al pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria e dovrebbe pertanto essere preso in considerazione.
(106) Tuttavia, va rilevato che la rivalutazione dell'euro ha anche limitato il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria, poiché i prezzi delle materie prime, che rappresentano circa il 40 % del costo di produzione, sono quotati in dollari USA sui mercati internazionali delle materie prime.
(107) Inoltre, le esportazioni dei produttori comunitari destinate alle parti non collegate sono aumentate nel periodo in esame, mentre le importazioni nella Comunità del prodotto in esame provenienti dagli Stati Uniti sono diminuite, il che dimostra che l'apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro statunitense non è di per sé un fattore determinante per la perdita della quota di mercato dei produttori comunitari sul mercato CE.
(108) In conclusione, sebbene a prima vista non si possa escludere che l'apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro USA possa aver favorito le importazioni di SBS dai paesi interessati, le fluttuazioni del tasso di cambio hanno controbilanciato il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria. Inoltre, tale apprezzamento non ha favorito le importazioni di altri paesi che utilizzano il dollaro rispetto ai paesi interessati, né ha impedito ai produttori comunitari di aumentare le esportazioni al di fuori della Comunità. Si è ritenuto pertanto che le fluttuazioni del tasso di cambio non abbiano avuto un effetto notevole sul pregiudizio sofferto dai produttori comunitari. Un aspetto ancora più importante consiste nel fatto che l'analisi del pregiudizio riguarda i prezzi e i quantitativi delle importazioni oggetto di dumping, ma non spiega certamente perché le importazioni oggetto di dumping siano state effettuate ad un livello di prezzo qualsiasi. Pertanto, sembrerebbe che l'impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping non possa rappresentare per definizione un altro fattore di pregiudizio.
3.3. Importazioni non oggetto di dumping
(109) Sono stati valutati gli effetti sulla situazione dell'industria comunitaria delle importazioni non oggetto di dumping originarie della Corea e di Taiwan. Per garantire la riservatezza delle informazioni fornite dalle singole società, i dati vengono presentati su base cumulativa.
(110) Le importazioni non oggetto di dumping originarie della Corea e di Taiwan mostravano la stessa tendenza. Su base cumulativa, esse sono aumentate del 56 % in termini di volume e del 5,2 % in termini di quota di mercato durante il periodo in esame, raggiungendo una quota di mercato del 12,8 % nel corso del PI. Il volume di queste importazioni non oggetto di dumping era pertanto 2,4 volte superiore al volume delle importazioni oggetto di dumping durante il PI. Inoltre, il margine di sottoquotazione che si è potuto calcolare per le importazioni non oggetto di dumping originarie della Corea e di Taiwan era superiore (17,4 %) a quello delle importazioni oggetto di dumping (15,3 %). Questa notevole sottoquotazione, associata agli ingenti volumi delle importazioni non oggetto di dumping, ha contribuito in maniera sostanziale alla pressione sui prezzi registrata sul mercato CE.
(111) Su questa base, si è concluso che il volume e l'effetto sui prezzi delle importazioni non oggetto di dumping originarie della Corea e di Taiwan erano tali da indurre a ritenere che esse abbiano contribuito in maniera sostanziale al pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria e che le importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e di Taiwan abbiano svolto un ruolo importante rispetto alle importazioni non oggetto di dumping.
3.4. Importazioni da altri paesi terzi
(112) Durante il PI le importazioni provenienti da tutti gli altri paesi terzi detenevano una quota di mercato pari allo 0,4 % nella Comunità e si è giunti alla conclusione che il loro impatto sulla situazione pregiudizievole sofferta dall'industria comunitaria fosse irrilevante.
3.5. Prezzi delle materie prime
(113) È stato osservato che i prezzi delle materie prime sono aumentati durante il periodo in esame. Ciò ha contribuito a ridurre la redditività dell'industria comunitaria. L'industria comunitaria cercherebbe normalmente di trasferire tale aumento dei costi sugli acquirenti, ma non ha potuto farlo a causa della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni non oggetto di dumping e, probabilmente in misura di gran lunga minore, dalle importazioni oggetto di dumping. Inoltre, anche i produttori esportatori coreani e taiwanesi hanno subìto un aumento dei prezzi delle materie prime simile a quello registrato dai produttori comunitari. Non è stato pertanto l'aumento dei prezzi delle materie prime in quanto tale nella Comunità ad avere un effetto negativo sulla redditività dell'industria comunitaria, quanto la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni abbinata a tale aumento.
(114) Alla luce di quanto sopra, si è giunti alla conclusione che le variazioni dei prezzi delle materie prime nella Comunità non hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.
4. Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio
(115) I dati suggeriscono che le importazioni oggetto di dumping avevano esercitato una certa pressione sui prezzi dell'industria comunitaria e che avevano contribuito al pregiudizio. Tuttavia, un'analisi più dettagliata, basata in particolare sullo sviluppo delle tendenze registrate durante il periodo in esame, non ha permesso di stabilire un nesso causale, poiché il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non è coinciso chiaramente con gli effetti delle importazioni oggetto di dumping.
(116) È emerso inoltre che, nella misura in cui esisteva una concomitanza tra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e di Taiwan (in termini di volumi e di quota di mercato) e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, tradottosi in una perdita della quota di mercato e in un calo della redditività, tale concomitanza riguardava anche le importazioni non oggetto di dumping, il cui volume è aumentato in maniera più rapida durante il periodo in esame rispetto alle importazioni oggetto di dumping.
(117) Inoltre, durante il PI le importazioni non oggetto di dumping originarie della Corea e di Taiwan registravano un volume di gran lunga superiore rispetto alle importazioni oggetto di dumping, determinando una quota di mercato molto più grande (12,8 % contro 5,3 %). Oltre a ciò, sia le importazioni oggetto di dumping che quelle non oggetto di dumping mostravano prezzi inferiori a quelli comunitari e per le importazioni non oggetto di dumping la sottoquotazione era ancora più marcata. Le importazioni provenienti dai produttori/paesi che non praticano il dumping esercitavano pertanto una concorrenza molto forte sull'industria comunitaria, a prezzi equi. Le importazioni non oggetto di dumping rappresentavano pertanto un fattore predominante nella situazione pregiudizievole sofferta dall'industria comunitaria.
(118) È emerso inoltre che il calo del consumo nella CE ha contribuito al pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria.
(119) L'industria comunitaria ha contestato tale conclusione, sostenendo che l'impatto degli altri fattori non era tale da rompere il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e di Taiwan e il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria. Tuttavia, non avendo formulato alcuna argomentazione che potesse invalidare la valutazione e le conclusioni di cui ai considerando (100)-(103), (109)-(111) e (115)-(118), si è ritenuto che le argomentazioni formulate non fossero sufficienti per giungere a una diversa conclusione.
(120) In conclusione, sebbene le importazioni oggetto di dumping possano aver contribuito al pregiudizio, non si è potuto stabilire che esse abbiano, da sole, causato il pregiudizio notevole. Sono stati infatti analizzati altri fattori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base ed è emerso che il pregiudizio poteva essere attribuito in gran parte agli effetti dei prezzi non oggetto di dumping e alla contrazione della domanda.
F. NATURA DURATURA DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
(121) Nel quadro del riesame intermedio relativo a Taiwan, la Commissione ha inoltre esaminato se il mutamento, rispetto all'inchiesta iniziale, delle circostanze relative al dumping potesse essere ragionevolmente considerato di natura duratura, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
(122) È stato esaminato il probabile sviluppo dei prezzi sul mercato interno taiwanese e dei prezzi all'esportazione dell'SBS originaria di Taiwan. A tale riguardo, è emerso che Taiwan disponeva di un notevole mercato interno per il prodotto in esame e che i prezzi sul mercato interno erano aumentati rispetto all'inchiesta iniziale, registrando un incremento proporzionalmente superiore anche rispetto al prezzo delle materie prime.
(123) Per quanto riguarda le esportazioni taiwanesi di SBS destinate ad altri mercati, va osservato anzitutto che il mercato dell'UE rappresenta una percentuale minore delle esportazioni complessive. L'inchiesta ha dimostrato infatti che le società che hanno collaborato vendevano il 75 % della loro produzione di SBS sui mercati consolidati dei paesi terzi. Inoltre, è stato osservato che i prezzi all'esportazione sono aumentati costantemente dal 2002 fino al PI (rispettivamente di circa il 10 % e del 15 %). Pertanto, l'abrogazione delle misure nei confronti di Taiwan non dovrebbe determinare un rischio significativo di reiterazione del dumping.
(124) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è pertanto giunti alla conclusione che il mutamento, rispetto all'inchiesta iniziale, delle circostanze relative al dumping potesse essere ragionevolmente considerato di natura duratura.
G. CONCLUSIONI
(125) Considerando il fatto che non è stato riscontrato alcun dumping per le importazioni di SBS originaria della Corea e per una società di Taiwan e che il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria poteva essere attribuito in gran parte ad altri fattori, come ad esempio i volumi e i prezzi delle importazioni non effettuate a prezzi di dumping e una contrazione della domanda, non si è potuto stabilire in maniera sufficiente il nesso causale tra il dumping e il pregiudizio per quanto riguarda le importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e di Taiwan. I procedimenti antidumping riguardanti l'SBS originaria della Corea, di Russia e di Taiwan dovrebbero pertanto essere chiusi ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il procedimento antidumping concernente le importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria della Repubblica di Corea e della Russia è chiuso.
Il regolamento (CE) n. 1993/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di SBS originaria di Taiwan è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 agosto 2005 Per il Consiglio Il presidente J. STRAW
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 238 del 22.9.2000, pag. 8 .
3 GU L 238 del 22.9.2000, pag. 4 .
4 GU C 144 del 28.5.2004, pag. 5 .
5 GU C 144 del 28.5.2004, pag. 9 .
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