32005R1404•Regolamento (CE) n. 1404/2005 della Commissione, del 26 agosto 2005, relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIII a, b, d, e per i pescherecci battenti bandiera belga
32005R1404Regulation27 lug 2005
del 26 agosto 2005
relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIII a, b, d, e per i pescherecci battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 3 , fissa i contingenti per il 2005.
(2) In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.
(3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2005. Per la Commissione Jörgen HOLMQUIST Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 ( GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1 ).
3 GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 ( GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1 ).
| Stato membro | Belgio |
|---|---|
| Stock | ANF/8abde |
| Specie | Rana pescatrice ( Lophiidae ) |
| Zona | VIII a, b, d, e |
| Data | 27 luglio 2005 |
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