32005R1440•Regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004
32005R1440Regulation8 set 2005
del 12 luglio 2005
relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 1 (di seguito «APC»), è entrato in vigore il 1 o marzo 1998.
(2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.
(3) Il 29 luglio 2005 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di determinati prodotti di acciaio 2 (di seguito «accordo»).
(4) Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo.
(5) È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 3 .
(6) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.
(7) Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, è necessario imporre un'autorizzazione comunitaria di importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette autorizzazioni.
(8) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti corrispondenti.
(9) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni di importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.
(10) L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente, quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. L'Ucraina ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l'adeguamento equivalente, quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.
(11) A decorrere dal 1 o gennaio 2005, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza, in virtù del regolamento (CE) n. 2266/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e l'Ucraina 4 . A norma dell'accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2005 dal presente regolamento.
(12) Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) n. 2266/2004 deve essere sostituito dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari dell'Ucraina. 2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I. 3. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità. 4. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III. Articolo 2 1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali indicati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell'allegato II, e di un'autorizzazione di importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore. 2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni di importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni di importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell'allegato IV. 3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1 o gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 2266/2004 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2005 indicati nell'allegato V. 4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto. Articolo 3 1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione). 2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato V. Articolo 4 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni di importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle richieste di autorizzazione di importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri. 2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica. 3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti dell'Ucraina nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione. 4. Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione di importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti. 5. Le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione. 6. Le autorizzazioni di importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capitolo II. 7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni di importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti dell'Ucraina. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti dell'Ucraina della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti. Articolo 5 La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell'accordo. Articolo 6 1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari dell'Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all'articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di concordare un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti. 2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'Ucraina di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempre che l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata. 3. Se la Comunità e l'Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell'Ucraina. Articolo 7 Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo, che prevalgono in caso di conflitto.
CAPITOLO II MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI SEZIONE 1 Classificazione Articolo 8 La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87. Articolo 9 Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata, onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente. Articolo 10 La Commissione informa l'Ucraina di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento, almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità. Articolo 11 La Commissione informa le autorità competenti dell'Ucraina di tutte le decisioni adottate conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro e non oltre un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende: a) una descrizione dei prodotti; b) il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata e il codice TARIC; c) i motivi della decisione. Articolo 12 1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione. 2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data. Articolo 13 Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all'articolo 12 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell'articolo 9, al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V. Articolo 14 1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità. 2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare: a) i quantitativi di prodotti; b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione di importazione e quello registrato dalle autorità competenti; c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata. 3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni di importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito alla riclassificazione, finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4. 4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo. Articolo 15 Nei casi di cui all'articolo 14, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti dell'Ucraina, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l'Ucraina onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza. Articolo 16 Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e dell'Ucraina, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 15, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza. Articolo 17 Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 14 non possa essere risolto in conformità dell'articolo 15, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata. SEZIONE 2 Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi Articolo 18 1. Le autorità competenti dell'Ucraina rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti. 2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 21. Articolo 19 1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente. 2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I. Articolo 20 Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4. Articolo 21 1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni di importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente. 2. Le autorizzazioni di importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. 3. Le autorizzazioni di importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità. 4. La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta di autorizzazione di importazione deve contenere: a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore; c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC; d) il paese di origine delle merci; e) il paese di spedizione; f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione; g) il peso netto per ogni voce NC; h) il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC; i) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto; j) la data e il numero della licenza di esportazione; k) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi; l) la data e la firma dell'importatore. 5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione. 6. L'autorizzazione di importazione può essere rilasciata elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica. Articolo 22 La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti dell'Ucraina in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni di importazione. Articolo 23 Le autorizzazioni di importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti. Articolo 24 1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni di importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione. 2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni di importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non contemplati da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo. SEZIONE 3 Disposizioni comuni Articolo 25 1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 18 e il certificato di origine di cui all'articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese. 2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello. 3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m 2 . Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento. 5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. 6. Detto numero è composto dai seguenti elementi: — due lettere che identificano il paese esportatore: UA = Ucraina, — due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione: AT = Austria, BE = Belgio, CY = Cipro, CZ = Republica ceca, DE = Germania, DK = Danimarca EE = Estonia, EL = Grecia, ES = Spagna, FI = Finlandia, FR = Francia, GB = Regno Unito, HU = Ungheria, IE = Irlanda, IT = Italia, LT = Lituania, LU = Lussemburgo, LV = Lettonia, MT = Malta, NL = Paesi Bassi, PL = Polonia, PT = Portogallo, SE = Svezia, SI = Slovenia, SK = Slovacchia, — un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 5 per il 2005, — un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore, — un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione. Articolo 26 La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «Issued retrospectively». Articolo 27 1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «Duplicate». 2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine). SEZIONE 4 Autorizzazione di importazione comunitaria — Modulo comune Articolo 28 1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni di importazione di cui all'articolo 21 devono essere conformi al modello di autorizzazione di importazione che figura nell'allegato III. 2. I moduli delle autorizzazioni di importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «Originale per il titolare» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «Copia per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi. 3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m 2 . Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne fa risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. 5. Al momento del rilascio, le autorizzazioni di importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero dell'autorizzazione di importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4. 6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati. 7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente. 8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi di rilascio può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni. 9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità di importazione, o dalle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente. 10. Le autorizzazioni di importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri. 11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
CAPITOLO III COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 29 La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità. Articolo 30 1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione. In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti dell'Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione. 2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine. 3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci. 4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. 5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione. Articolo 31 1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 30 o dalle informazioni in possesso delle autorità comunitarie competenti risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci. 2. A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti dell'Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo. 3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta. Articolo 32 La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.
CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 33 Il regolamento (CE) n. 2266/2004 è abrogato. Articolo 34 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005. Per il Consiglio Il presidente G. BROWN
1 GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3 .
2 Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.
3 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 ( GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1 ).
4 GU L 395 del 31.12.2004, pag. 20 .
SA Prodotti laminati piatti
SA1. (arrotolati)
7208 10 00 00
7208 25 00 00
7208 26 00 00
7208 27 00 00
7208 36 00 00
7208 37 00 10
7208 37 00 90
7208 38 00 10
7208 38 00 90
7208 39 00 10
7208 39 00 90
7211 14 00 10
7211 19 00 10
7219 11 00 00
7219 12 10 00
7219 12 90 00
7219 13 10 00
7219 13 90 00
7219 14 10 00
7219 14 90 00
7225 20 00 10
7225 30 10 00
7225 30 90 00
SA2. (lamiera pesante)
7208 40 00 10
7208 51 20 10
7208 51 20 91
7208 51 20 93
7208 51 20 97
7208 51 20 98
7208 51 91 10
7208 51 91 90
7208 51 98 10
7208 51 98 91
7208 51 98 99
7208 52 91 10
7208 52 91 90
7208 52 10 00
7208 52 99 00
7208 53 10 00
7211 13 00 00
7225 40 12 30
7225 40 40 00
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SA3. (altri prodotti laminati piatti)
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SB Prodotti lunghi
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SB2. (vergella)
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SB3. (altri prodotti lunghi)
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7301 10 00 00
EXPORT LICENCE
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) EXPORT LICENCE (for certain steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment — means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods — manufacturer 11. TARIC code 12. Quantity (1) 13. Fob value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. 15. Competent authority (name, full address, country) At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp)
EXPORT LICENCE
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) COPY 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) EXPORT LICENCE (for certain steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment — means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods — manufacturer 11. TARIC code 12. Quantity (1) 13. Fob value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. 15. Competent authority (name, full address, country) At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp)
CERTIFICATE OF ORIGIN
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment — means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods — manufacturer 11. TARIC code 12. Quantity (1) 13. Fob value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. 15. Competent authority (name, full address, country) At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp)
CERTIFICATE OF ORIGIN
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) COPY 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment — means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods — manufacturer 11. TARIC code 12. Quantity (1) 13. Fob value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. 15. Competent authority (name, full address, country) At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp)
Autorizzazione di importazione della Comunità europea
1 Holder’s copy 1. Consignee (name, full address, country, VAT number) 2. Issue number 3. Year 4. Authority responsible for issue (name, address and telephone No) 5. Declarant/representative as applicable (name and full address) 6. Country of origin (and geonomenclature code) 7. Country of consignment (and geonomenclature code) 1 8. Last day of validity 9. Description of goods 10. TARIC code 11. Quantity expressed in quota unit 12. Security/guarantee (as applicable) 13. Further particulars 14. Competent authority’s endorsement Date: …………………………………. (Signature) (Stamp)
15. ATTRIBUTIONS Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof 16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit) 17. In figures 18. In words for the quantity attributed 19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution 20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Extension pages to be attached hereto.
Autorizzazione di importazione della Comunità europea
2 Copy for the issuing authority 1. Consignee (name, full address, country, VAT number) 2. Issue number 3. Year 4. Authority responsible for issue (name, address and telephone No) 5. Declarant/representative as applicable (name and full address) 6. Country of origin (and geonomenclature code) 7. Country of consignment (and geonomenclature code) 2 8. Last day of validity 9. Description of goods 10. TARIC code 11. Quantity expressed in quota unit 12. Security/guarantee (as applicable) 13. Further particulars 14. Competent authority’s endorsement Date: …………………………………. (Signature) (Stamp)
15. ATTRIBUTIONS Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof 16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit) 17. In figures 18. In words for the quantity attributed 19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution 20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Extension pages to be attached hereto.
| Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie Administration du potentiel économique Direction «Industries» (Textile, diamant et autres secteurs) Rue du Progrès 50 B-1210 Bruxelles Fax (32-2) 277 53 09 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Faks: (372-6) 31 36 60 |
|---|---|
| Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie Bestuur Economisch Potentieel Directie Nijverheid (Textiel – Diamant en andere sectoren) Vooruitgangsstraat 50 B-1210 Brussel Fax (32-2) 277 53 09 | Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Φαξ: (30-210) 328 60 94 |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 Česká republika Fax: (420) 224 212 133 | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales Paseo de la Castellana, 162 E- 28046 Madrid Fax (34) 913 49 38 31 |
| Erhvervs- og Boligstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK-8600 Silkeborg Fax (45) 35 46 64 01 | Ministère de l'économie des finances et de l'industrie Direction générale des entreprises Sous-direction des biens de consommation Bureau textile-importations Le Bervil, 12, rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Fax (33-1) 53 44 91 81 |
| Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D-65760 Eschborn 1 Fax: (+ 49) 6196 942 26 | Department of Enterprise, Trade and Employment Import/ Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street Dublin 2 Ireland Fax (353-1) 631 25 62 |
| Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America, 341 I-00144 Roma Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36 | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Fax: (+ 43) 1 7 11 00/ 83 86 |
| Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6 CY-1421 Λευκωσία Φαξ: (357-22) 37 51 20 | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Plac Trzech Krzyży 3/5 PL-00-507 Warszawa Faks: + 48-22-693 40 21/693 40 22 |
| Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV – 1519 Rīga Fakss: + 371-728 08 82 | Ministério das Finanças Direcção-Geral das alfândegas e dos impostos Especiais sobre o consumo Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega de Lisboa P-1140-060 Lisboa Fax: (351) 218 814 261 |
| Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Prekybos departamentas Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Faksas + 370 5 26 23 974 | Ministrstvo za gospodarstvo Področje ekonomskih odnosov s tujino Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana Faks (386-1) 478 36 11 |
| Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Fax (352) 46 61 38 | Ministerstvo hospodárstva SR Odbor licencií Mierová 19 SK-827 15 Bratislava 212 Fax: (421-2) 43 42 39 19 |
| Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. H-1024 Budapest Fax: + 36-1-336 73 02 | Tullihallitus PL 512 FI-00101 Helsinki Faksi (358-20) 492 28 52 |
| Diviżjoni għall -Kummerċ Servizzi Kummerċjali Lascaris MT-Valletta CMR02 Fax: + 356-25-69 02 99 | Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59 |
| Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 9700 RD Groningen Nederland Fax (31-50) 523 23 41 | Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham TS23 2NF United Kingdom Fax (44-1642) 36 42 69 |
| SB. Prodotti lunghi | ||
|---|---|---|
| SB1. Barre | 30 000 | 30 750 |
| SB2. Vergella | 125 000 | 128 125 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 230 000 | 235 750 |
| NB: SA e SB sono «categorie». SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 e SB3 sono «gruppi di prodotti». |
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"title": "Council Regulation (EC) No 1440/2005 of 12 July 2005 on administering certain restrictions on imports of certain steel products from Ukraine and repealing Regulation (EC) No 2266/2004",
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"title": "Regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 1440/2005 des Rates vom 12. Juli 2005 über Einfuhrbeschränkungen für bestimmte Stahlerzeugnisse aus der Ukraine und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2266/2004",
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