del 5 settembre 2005
che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq 1 , in particolare l’articolo 11, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l’elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso.
(2) Il Belgio, la Germania, la Lituania e i Paesi Bassi hanno chiesto che sia modificato l’indirizzo delle loro autorità competenti.
(3) Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2005. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne
1 GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1286/2005 della Commissione ( GU L 203 del 4.8.2005, pag. 17 ).
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come segue: