32005R1460•Regolamento (CE) n. 1460/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti originari dell'Algeria
32005R1460Regulation1 set 2005
dell’8 settembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti originari dell'Algeria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Con decisione del 18 luglio 2005 2 , il Consiglio ha approvato l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra.
(2) Per taluni prodotti originari dell’Algeria, l’accordo prevede concessioni tariffarie che si applicano nei limiti dei contingenti tariffari e nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari.
(3) Per poter applicare i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.
(4) Poiché il regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve 3 , è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi 4 , il riferimento al regolamento (CEE) n. 3590/85 nel regolamento (CE) n. 747/2001 deve essere sostituito, per motivi di chiarezza, con un nuovo riferimento al regolamento (CE) n. 883/2001.
(5) Per il 2005, i volumi dei nuovi contingenti tariffari vanno calcolati proporzionalmente ai volumi di base indicati nell’accordo, tenuto conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore dell’accordo.
(6) Al fine di agevolare la gestione dei due contingenti tariffari attualmente previsti per il 2005 nel regolamento (CE) n. 747/2001 per i vini originari dell’Algeria, i quantitativi importati nel quadro di tali contingenti devono essere imputati sui corrispondenti contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.
(7) Dato che l'accordo si applica a decorrere dal 1 o settembre 2005, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:
L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I, II e III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII, oppure di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001.»
L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Per il 2005, i volumi dei contingenti tariffari comunitari per i quali il periodo contingentale inizia prima della data di entrata in vigore dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, ad esclusione dei volumi dei contingenti tariffari per i vini recanti i numeri d’ordine 09.1001 e 09.1003, sono ridotti proporzionalmente alla parte del periodo trascorsa prima di tale data.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2005. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione ( GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 13 ).
2 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
3 GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20 .
4 GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56 ).
«ALLEGATO I ALGERIA Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente. PARTE A: Contingenti tariffari N. d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) Dazio contingentale 09.1002 0409 00 00 Miele naturale dall'1.1. al 31.12. 100 Esenzione 09.1004 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati dall'1.1. al 31.12. 100 Esenzione 09.1005 0604 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati dall'1.1. al 31.12. 100 Esenzione 09.1006 ex 0701 90 50 Patate di primizia, fresche o refrigerate dall'1.1. al 31.3. 5 000 Esenzione 09.1007 0809 10 00 Albicocche, fresche dall'1.1. al 31.12. 1 000 Esenzione 1 09.1008 0810 10 00 Fragole, fresche dall'1.1. al 31.3. 500 Esenzione 09.1009 1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente dall'1.1. al 31.12. 1 000 Esenzione 1510 00 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 09.1010 ex 1512 19 90 10 Oli di girasole raffinati dall'1.1. al 31.12. 25 000 Esenzione 09.1011 2002 10 10 Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico dall'1.1. al 31.12. 300 Esenzione 09.1012 2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 % dall'1.1. al 31.12. 300 Esenzione 09.1013 2009 50 Succhi di pomodoro dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 09.1014 ex 2009 80 35 40 , 91 Succhi di albicocca dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 1 ex 2009 80 38 93 , 97 ex 2009 80 79 40 , 80 ex 2009 80 86 50 , 80 ex 2009 80 89 50 , 80 ex 2009 80 99 15 , 92 09.1001 ex 2204 21 79 71 Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri dall'1.1. al 31.12. 224 000 hl Esenzione ex 2204 21 80 71 ex 2204 21 84 51 ex 2204 21 85 71 09.1003 2204 10 19 2204 10 99 Altri vini spumanti dall'1.1. al 31.12. 224 000 hl Esenzione 2204 21 10 2204 21 79 Altri vini di uve fresche ex 2204 21 80 71 79 80 2204 21 84 ex 2204 21 85 71 79 80 ex 2204 21 94 20 ex 2204 21 98 20 ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65 10 ex 2204 29 75 2204 29 83 10 ex 2204 29 84 20 ex 2204 29 94 20 ex 2204 29 98 20 ex 2204 29 99 10 PARTE B: Quantitativi di riferimento N. d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo del quantitativo di riferimento Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto) Dazio del quantitativo di riferimento 18.0410 0704 10 00 Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati dall'1.10. al 14.4. e dall'1.12. al 31.12. 1 000 Esenzione 0704 20 00 Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati dall'1.1. al 31.12. 0704 90 Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati dall'1.1. al 31.12. 18.0420 0709 52 00 Tartufi, freschi o refrigerati dall'1.1. al 31.12. 100 Esenzione 18.0430 ex 2005 10 00 10 20 40 Asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 18.0440 ex 2005 10 00 30 80 Altri ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi da asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 18.0450 2005 51 00 Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 18.0460 2005 60 00 Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 18.0470 2005 90 50 Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 18.0480 2005 90 60 Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelate dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 18.0490 2005 90 70 Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 18.0500 2005 90 80 Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 18.0510 2007 91 90 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 18.0520 2007 99 91 Puree di mele, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 % dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione 18.0530 2007 99 98 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di altre frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate dall'1.1. al 31.12. 200 Esenzione»
1 L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
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